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Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

L'utilizzo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) si conforma agli obiettivi e al quadro strategico della politica comunitaria di sviluppo rurale definiti nel presente regolamento.

ATTO

Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [cfr. atti modificativi].

SINTESI

La riforma della politica agricola comune (PAC) del giugno 2003 e dell’aprile 2004 pone l’accento sullo sviluppo rurale introducendo uno strumento di finanziamento e di programmazione unico: il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Questo strumento, istituito dal regolamento (CE) n. 1290/2005, mira a rafforzare la politica di sviluppo rurale dell’Unione e a semplificarne l’attuazione. Migliora in particolare la gestione e il controllo della nuova politica di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013.

Obiettivi e norme generali d'intervento

Il presente regolamento stabilisce le norme generali per il sostegno comunitario a favore dello sviluppo rurale finanziato dal FEASR. Definisce inoltre gli obiettivi della politica di sviluppo rurale e il quadro in cui essa si inserisce.

Il Fondo contribuisce a migliorare:

  • la competitività del settore agricolo e forestale;
  • l’ambiente e il paesaggio;
  • la qualità della vita nelle zone rurali e la diversificazione dell’economia rurale.

Il Fondo fornisce un’assistenza complementare alle azioni nazionali, regionali e locali che contribuiscono alle priorità della Comunità. La Commissione e gli Stati membri vigilano inoltre sulla coerenza e la compatibilità del Fondo con le altre misure di sostegno finanziate dalla Comunità.

Approccio strategico

Ogni Stato membro elabora un piano strategico nazionale conformemente agli orientamenti strategici che sono stati adottati dalla Comunità. Ogni Stato membro trasmette in seguito il proprio piano strategico nazionale alla Commissione prima di presentare i propri programmi di sviluppo rurale. Il piano strategico nazionale copre il periodo che intercorre tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013, e comprende:

  • una valutazione della situazione economica, sociale e ambientale, e delle possibilità di sviluppo;
  • la strategia adottata per l’azione congiunta della Comunità e dello Stato membro, conformemente agli orientamenti strategici della Comunità;
  • le priorità tematiche e territoriali;
  • un elenco dei programmi di sviluppo rurale destinati ad attuare il piano strategico nazionale e la ripartizione delle risorse del FEASR tra i vari programmi;
  • i mezzi volti ad assicurare il coordinamento con gli altri strumenti della politica agricola comune, il FESR, il FSE, il FC, il Fondo europeo per la pesca e la Banca europea per gli investimenti;
  • eventualmente, l’importo della dotazione finanziaria destinata al raggiungimento dell’obiettivo «convergenza» *;
  • la descrizione delle modalità di attuazione della rete rurale nazionale che raggruppa le organizzazioni e le amministrazioni operanti nel settore dello sviluppo rurale e l’importo destinato alla sua attuazione.

I piani strategici nazionali sono attuati mediante programmi di sviluppo rurale che presentano una serie di misure raggruppate intorno a 4 assi *.

Asse 1: miglioramento della competitività dei settori agricolo e forestale

L’aiuto a favore della competitività dei settori agricolo e forestale riguarda:

  • misure volte a migliorare le conoscenze e a rafforzare il potenziale umano mediante:
    • attività di informazione e la formazione professionale,
    • attività intese a facilitare l’insediamento dei giovani agricoltori (persone di meno di 40 anni che si insediano per la prima volta come titolari di un’azienda agricola) e l'adeguamento strutturale delle loro aziende,
    • il pensionamento anticipato degli agricoltori che decidono di cessare l’attività al fine di trasferire la propria azienda ad altri agricoltori e dei lavoratori agricoli che decidono di cessare definitivamente ogni attività agricola; i beneficiari devono avere un’età minima di 55 anni e non aver ancora raggiunto l’età normale di pensionamento nello Stato membro considerato,
    • il ricorso a servizi di consulenza da parte degli agricoltori e dei silvicoltori, e la creazione di servizi di consulenza e di assistenza alla gestione agricola e di sostituzione di personale nell'azienda; il ricorso a tali servizi deve contribuire alla valutazione e al miglioramento dei risultati ottenuti dalle aziende;
  • misure intese a ristrutturare e a sviluppare il capitale fisico:
    • l’ammodernamento delle aziende agricole e forestali e il miglioramento dei loro risultati economici tramite l’introduzione, fra l’altro, di nuove tecnologie,
    • l’aumento del valore aggiunto delle produzioni primarie agricole e forestali: l’intento è di fornire sostegno agli investimenti volti a rafforzare l’efficienza dei settori della trasformazione e della commercializzazione delle produzioni primarie semplificando nel contempo le condizioni di ammissibilità del sostegno all’investimento rispetto a quelle in vigore,
    • il miglioramento e lo sviluppo delle infrastrutture legate all’evoluzione e all’adattamento dei settori agricolo e forestale,
    • la ricostituzione del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e l’introduzione di adeguate misure di prevenzione;
  • misure intese a migliorare la qualità della produzione e dei prodotti:
    • aiutare gli agricoltori ad adeguarsi alle norme rigorose imposte dalla normativa comunitaria, compensando in parte i costi aggiuntivi o le perdite di reddito derivanti da alcuni nuovi obblighi,
    • incoraggiare la partecipazione degli agricoltori a regimi di promozione della qualità alimentare,
    • sostenere le attività di informazione e di promozione condotte dalle associazioni di produttori a favore dei prodotti oggetto di regimi di qualità alimentare;
  • sono altresì previste misure transitorie per i nuovi Stati membri, riguardanti:
    • il sostegno delle aziende di semi-sussistenza * in corso di ristrutturazione,
    • gli aiuti per la creazione di associazioni di produttori,
    • il sostegno alle aziende agricole che sono oggetto di una ristrutturazione, compresa la diversificazione verso attività non agricole.

Asse 2: miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale

Per quanto concerne la gestione del territorio, il sostegno deve contribuire allo sviluppo sostenibile, incoraggiando in particolare gli agricoltori e i silvicoltori a gestire le terre secondo metodi compatibili con la necessità di salvaguardare i paesaggi e l’ambiente naturale nonché di proteggere e migliorare le risorse naturali. I principali elementi da prendere in considerazione comprendono la biodiversità, la gestione dei siti Natura 2000, la protezione delle acque e del suolo e l’attenuazione dei mutamenti climatici. In quest’ambito, il regolamento prevede in particolare aiuti destinati a compensare gli handicap naturali nelle regioni di montagna e nelle altre zone svantaggiate (indicate dagli Stati membri sulla base di criteri obiettivi comuni) o pagamenti agroambientali o silvoambientali che coprono unicamente gli impegni che vanno oltre le norme obbligatorie corrispondenti. Possono inoltre beneficiare dell’aiuto le misure di sostegno agli investimenti non produttivi legati alla realizzazione degli impegni agro- o silvoambientali o al raggiungimento di altri obiettivi agroambientali nonché le misure volte a migliorare le risorse forestali in un’ottica ambientale (aiuto all’imboschimento di superfici agricole, all’impianto di sistemi agroforestali o alla ricostituzione del potenziale forestale e alla prevenzione delle catastrofi naturali).

Il beneficiario che riceve pagamenti a titolo del miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale deve rispettare, nell’insieme della sua azienda, i criteri di gestione obbligatori (nel campo della salute, dell’ambiente e del benessere degli animali) e la buona condizione agronomica e ambientale previsti dal regolamento sul pagamento unico (regolamento n. 73/2009).

Asse 3: qualità della vita in ambiente rurale e diversificazione dell’economia rurale

Per contribuire alla diversificazione dell’economia rurale, il regolamento prevede misure riguardanti:

  • l’avvio di attività non agricole, il sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese, l’incentivazione di attività turistiche nonché la tutela, la valorizzazione e la gestione del patrimonio naturale nella prospettiva di uno sviluppo economico sostenibile;
  • il miglioramento della qualità della vita in ambiente rurale riguardante in particolare il rinnovamento e lo sviluppo dei piccoli centri nonché la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio rurale;
  • la formazione professionale degli agenti economici che operano nei settori citati; e
  • l’acquisizione di competenze e iniziative di animazione in vista della preparazione e attuazione di una strategia locale di sviluppo.

Asse 4: LEADER

L’aiuto concesso a titolo dell’asse LEADER riguarda:

  • l’attuazione di strategie locali di sviluppo attraverso partenariati pubblico-privati denominati «gruppi d’azione locale». Le strategie applicate a territori rurali ben delimitati devono conseguire gli obiettivi di almeno uno dei tre assi precedenti;
  • i gruppi d’azione locale hanno inoltre la possibilità di attuare progetti di cooperazione interterritoriali o transnazionali.

Partecipazione finanziaria del FEASR

Il FEASR è dotato di un bilancio di 96,319 miliardi di euro (prezzi correnti) per il periodo 2007-2013, ossia il 20 % dei fondi destinati alla PAC. Su iniziativa degli Stati membri, il Fondo può finanziare azioni relative alla preparazione, alla gestione, alla sorveglianza, alla valutazione, all’informazione e al controllo dell’intervento dei programmi, entro il limite del 4 % dell’importo totale di ciascun programma.

L’importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale, la sua ripartizione annuale e l’importo minimo da assegnare alle regioni che possono beneficiare dell’obiettivo "convergenza" * sono stabiliti dal Consiglio, il quale delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, conformemente alle prospettive finanziarie 2007‑2013 e all’accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio. Per la programmazione gli Stati membri tengono altresì conto degli importi provenienti dalla modulazione *. La Commissione vigila inoltre affinché il totale degli stanziamenti provenienti dal FEASR e da altri Fondi comunitari come il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione, rispetti determinati parametri economici.

Nell’ambito della gestione condivisa tra la Commissione e gli Stati membri, questi ultimi devono designare, per ciascun programma di sviluppo rurale, un’autorità di gestione, un organismo pagatore e un organismo di certificazione. Essi sono inoltre responsabili dell’informazione e della pubblicità relative alle operazioni cofinanziate. Ciascuno Stato deve altresì creare un comitato di sorveglianza che accerti l’efficacia dell’attuazione del programma. L’autorità di gestione di ogni programma deve inoltre trasmettere alla Commissione una relazione annuale relativa all’esecuzione del programma.

La politica e i programmi di sviluppo rurale sono oggetto di valutazioni ex ante, intermedie ed ex post, intese a rafforzare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dell’attuazione dei programmi di sviluppo rurale. Queste valutazioni saranno volte a trarre insegnamenti sulla politica di sviluppo rurale, identificando i fattori che hanno contribuito al successo o al fallimento dell’attuazione dei programmi, gli impatti socioeconomici e gli impatti sulle priorità comunitarie.

Contesto

Il FEASR rappresenta, insieme al FEAOG (Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia), uno dei due strumenti di finanziamento della politica agricola comune (PAC) istituiti dal regolamento (CE) n. 1290/2005. Questi due fondi sostituiscono dal 1° gennaio 2007 rispettivamente il FEAOG sezione orientamento e il FEAOG sezione garanzia.

Il FEASR sostiene lo sviluppo rurale, il secondo pilastro della PAC, introdotto progressivamente a partire dagli anni 1970 ed istituzionalizzato con l’Agenda 2000 nel 1997.

Termini chiave dell'atto

  • Obiettivo «convergenza»: l'obiettivo dell’azione per gli Stati membri e le regioni meno sviluppati conformemente alla legislazione comunitaria che disciplina il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo di coesione (FC) per il periodo 1º gennaio 2007-31 dicembre 2013;
  • Aziende agricole di semisussistenza: aziende agricole che producono prevalentemente per autoconsumo e commercializzano sussidiariamente una parte della loro produzione;
  • Asse: un gruppo coerente di misure aventi obiettivi specifici, che risultano direttamente dalla loro messa in atto e contribuiscono al raggiungimento di uno o più obiettivi di cui all’articolo 4;
  • Modulazione: si tratta di un meccanismo progressivo volto a ridurre i pagamenti diretti agli agricoltori e a trasferire gli stanziamenti corrispondenti al settore dello sviluppo rurale.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 1698/2005

22.10.2005

-

GU L 277, 21.10.2005

Atto(i) modificatore(i)

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 1463/2006 del Consiglio.

1.1.2007

-

GU L 277, 9.10.2006

Regolamento (CE) n. 1944/2006 del Consiglio.

29.12.2006

-

GU L 367, 22.12.2006

Regolamento (CE) n. 2012/2006 del Consiglio.

1.1.2007

-

GU L 384, 29.12.2006

Regolamento (CE) n. 146/2008

28.2.2008

-

GU L 46, 21.2.2008

Regolamento (CE) n. 74/2009

3.2.2009

-

GU L 30, 31.1.2009

Regolamento (CE) n. 473/2009

9.6.2009

-

GU L 144, 9.6.2009

Regolamento (CE) n. 1312/2011

21.12.2011

-

GU L 339, 21.12.2011

Gli atti modificativi e le correzioni successive del regolamento (CE) n. 1698/2005 sono stati integrati al testo di base. Tale versione consolidata ha un valore puramente documentale.

ATTI COLLEGATI

Sostegno comunitario allo sviluppo rurale:

Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale [Gazzetta ufficiale L 25 del 28.1.2011]. Il regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1698/2005 per quanto riguarda i principi e le norme generali applicabili al sostegno allo sviluppo rurale, le disposizioni comuni e particolari applicabili alle misure di sviluppo rurale nonché le disposizioni in materia di ammissibilità e di gestione amministrativa.

Decisione della Commissione 2008/168/CE, del 20 febbraio 2008, che istituisce la struttura organizzativa della rete europea per lo sviluppo rurale [Gazzetta ufficiale L 261 del 22.9.2006]. La rete europea per lo sviluppo rurale è composta da un comitato di coordinamento, da un gruppo di lavoro tematico, da un sottocomitato LEADER e da un comitato di esperti responsabili della valutazione. Tali organi si conformano alle norme fissate dalla presente decisione.

Decisione della Commissione 2006/636/CE, del 12 settembre 2006, recante fissazione delle ripartizione annuale per Stato membro dell’importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo dal 1 o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 [Gazzetta ufficiale L 261 del 22.9.2006]. L'atto fissa la ripartizione per Stato membro del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo 2007–2013.

Decisione del Consiglio 2006/493/CE, del 19 giugno 2006, che stabilisce l’importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo dal 1 o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, la sua ripartizione annua e l’importo minimo da concentrare nelle regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza [Gazzetta ufficiale L 195 del 15.7.2006]. L'atto fissa l'importo degli stanziamenti d'impegno a favore dello sviluppo rurale per il periodo 2007–2013.

Quadro giuridico e finanziario della Comunità

Decisione del Consiglio 2006/144/CE, del 20 febbraio 2006, relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013) [Gazzetta ufficiale L 55 del 25.2.2006]. L'atto fissa gli orientamenti strategici della Comunità per lo sviluppo rurale.

Modalità di applicazione e disposizioni transitorie:

Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale [Gazzetta ufficiale L 368 del 23.12.2006]. Il regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1698/2005 per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale.

Regolamento (CE) n. 1320/2006 della Commissione, del 5 settembre 2006, recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio [Gazzetta ufficiale L 243 del 6.9.2006]. Il regolamento fissa norme specifiche per facilitare il passaggio dalla programmazione dello sviluppo rurale ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1257/1999 e (CE) n. 1268/1999 a quella stabilita dal regolamento (CE) n. 1698/2005.

See also

Ultima modifica: 05.01.2012

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