FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
                        Articolo 1

DECRETO-LEGGE
                Capo I
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                Capo II
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13
                        Articolo 14
                Capo III
                        Articolo 15
                        Articolo 16
                        Articolo 17
                Capo IV
                        Articolo 18
                        Articolo 19
                        Articolo 20
                        Articolo 21
                        Articolo 22
                        Articolo 23
                        Articolo 24
                        Articolo 25
                        Articolo 26
                        Articolo 27
                        Articolo 28
                        Articolo 29
                        Articolo 30
                        Articolo 31
                        Articolo 32
                        Articolo 33
                        Articolo 34
                        Articolo 35
                Capo V
                        Articolo 36
                        Articolo 37
                Capo VI
                        Articolo 38
                        Articolo 39
                        Articolo 40
                        Articolo 41
                        Articolo 42
                        Articolo 43
                        Articolo 44

ALLEGATO

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2461

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(CONTE)

e dal ministro dell'economia e delle finanze
(GUALTIERI)

di concerto con il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(DI MAIO)

con il ministro dell'interno
(LAMORGESE)

con il ministro della giustizia
(BONAFEDE)

con il ministro della difesa
(GUERINI)

con il ministro dello sviluppo economico
(PATUANELLI)

con il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
(BELLANOVA)

con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(COSTA)

con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(DE MICHELI)

con il ministro del lavoro e delle politiche sociali
(CATALFO)

con il ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo
(FRANCESCHINI)

con il ministro della salute
(SPERANZA)

con il ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione
(PISANO)

con il ministro per la pubblica amministrazione
(DADONE)

con il ministro per gli affari regionali e le autonomie
(BOCCIA)

con il ministro per il sud e la coesione territoriale
(PROVENZANO)

con il ministro per le politiche giovanili e lo sport
(SPADAFORA)

con il ministro per le pari opportunità e la famiglia
(BONETTI)

e con il ministro per gli affari europei
(AMENDOLA)

Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali

Presentato l'8 aprile 2020

  Onorevoli Deputati! — Con il presente disegno di legge, il Governo chiede alle Camere la conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali, il cui contenuto è di seguito illustrato.

Capo I
MISURE DI ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE

Art. 1 (Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese)

  L'intervento normativo si fonda sugli attuali orientamenti assunti dall'Unione europea, che, alla luce degli effetti dell'emergenza in corso, consentono il più ampio intervento da parte degli Stati membri attraverso l'adozione di strumenti atti a salvaguardare le imprese da una potenziale e grave crisi di liquidità. In particolare, l'articolo si basa sul quadro normativo europeo introdotto dalla Commissione con comunicazione C (2020) 1863 del 19 marzo 2020, denominato «Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak», che, richiamando l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, consente agli Stati di intervenire con diverse misure ritenute compatibili con il regime degli aiuti di Stato «per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia». L'articolo prevede che la SACE S.p.A., in virtù dell'esperienza maturata con banche e altri intermediari per il rilascio di garanzie sul rischio creditizio delle aziende e sui rischi sistemici, conceda garanzie, in via temporanea fino al 31 dicembre, in favore delle banche, delle istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma erogati alle imprese italiane.
  L'importo massimo complessivo degli impegni che possono essere garantiti dalla SACE S.p.A. è pari a 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi riservati alle piccole e medie imprese (nella nozione europea della raccomandazione n. 2003/361/CE), nozione che include anche lavoratori autonomi e liberi professionisti con partita IVA. Per le piccole e medie imprese, l'accesso alla garanzia rilasciata dalla SACE S.p.A. è subordinato alla condizione che le stesse abbiano esaurito la loro capacità di utilizzo della garanzia che può essere loro rilasciata dal Fondo centrale di garanzia.
  Per tale operatività la SACE S.p.A. è assistita da una garanzia dello Stato, a prima richiesta; essa è esplicita, incondizionata e irrevocabile a copertura tanto del rimborso del capitale quanto del pagamento degli interessi: per queste finalità viene istituito un apposito fondo a copertura presso il Ministero dell'economia e delle finanze, che riguarda anche le garanzie a mercato introdotte dall'articolo 1.
  La previsione normativa introduce una serie di condizioni per il rilascio della garanzia da parte della SACE S.p.A., che tengono conto della menzionata comunicazione del 19 marzo 2020, tra le quali si segnalano le seguenti: 1) la durata della garanzia non deve eccedere sei anni; 2) l'impresa non rientrava, al 31 dicembre 2019 (precedentemente quindi al diffondersi dell'epidemia COVID-19), tra le «imprese in difficoltà» ai sensi del regolamento (UE) n. 651 del 2014; 3) il valore massimo per l'importo del prestito assistito da garanzia è pari al maggiore valore tra il 25 per cento del fatturato annuo dell'impresa e il doppio dei costi annuali del personale. Inoltre, sono individuate tre distinte percentuali di copertura del prestito da parte della garanzia, pari rispettivamente al 90 per cento, all'80 per cento e al 70 per cento del finanziamento, calcolati sulla base del numero dei dipendenti e al valore del fatturato, al fine di trovare un punto di equilibrio tra l'importo massimo del finanziamento garantito e la percentuale di copertura di quest'ultimo.
  In relazione ai suddetti limiti si cumulano i prestiti garantiti dalla SACE S.p.A. o assistiti da altra garanzia pubblica. Qualora l'impresa beneficiaria sia parte di un gruppo, ai fini del calcolo si considerano tutte le imprese appartenenti al gruppo. Ai fini dell'individuazione dell'importo massimo garantito si considerano le imprese del gruppo con sede in Italia.
  Inoltre, la previsione normativa disciplina le commissioni dovute dalle imprese, distinguendo tra piccole e medie imprese e soggetti diversi da esse e prevedendo un importo inferiore per le prime, e detta specifiche condizioni per il rilascio della garanzia, quali: 1) limiti per i costi dei finanziamenti, per mitigare effetti speculativi e assicurare che i vantaggi della garanzia siano trasferiti all'economia reale; 2) impegno a non procedere alla distribuzione di dividendi da parte dell'impresa beneficiaria, per assicurare che l'impiego delle risorse sia destinato principalmente ad investimenti produttivi; 3) necessaria destinazione del finanziamento a sostenere spese di personale, investimenti o capitale circolante per stabilimenti e attività produttive localizzati in Italia.
  Per favorire il ricorso alla garanzia della SACE S.p.A., è stata introdotta una procedura semplificata per le imprese di minori dimensioni (meno di 5.000 dipendenti e valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro) che prevede i seguenti passaggi: a) la richiesta da parte dell'impresa ad un soggetto finanziatore, ai fini dell'erogazione, da parte del medesimo individualmente o con o più soggetti finanziatori (che possono operare in modo coordinato), di un unico finanziamento garantito dalla SACE S.p.A.; b) il parere positivo dei soggetti finanziatori, che viene trasmesso alla SACE S.p.A. per l'istruttoria e l'eventuale emissione del codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia; c) il rilascio del finanziamento assistito da garanzia da parte dei soggetti finanziatori.
  Nel caso in cui l'impresa superi la soglia indicata al paragrafo precedente, la norma prevede che il rilascio delle garanzie sia subordinato alla decisione del Ministro dell'economia e delle finanze, che sulla base di un'istruttoria svolta dalla SACE S.p.A. può anche elevare le percentuali di copertura della garanzia alla soglia immediatamente superiore a quella prevista dalla disposizione sopra descritta, a fronte di specifici impegni e condizioni in capo all'impresa beneficiaria in relazione ad aree e profili di operatività dell'impresa di particolare interesse pubblico, indicati nella norma.
  La SACE S.p.A. disciplina modalità, procedure e documentazione necessarie per la trattazione delle suddette richieste di finanziamento e rilascio della garanzia.
  In conformità alla comunicazione della Commissione sopra menzionata, è disciplinato il processo di reporting in base al quale la SACE S.p.A. riferisce periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze sul rispetto da parte dei soggetti finanziati e degli stessi soggetti finanziatori degli impegni e delle condizioni previsti ai sensi del presente articolo, sulla base dei rendiconti da questi forniti.
  L'efficacia delle disposizioni normative in considerazione è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 2 (Misure per il sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese)

  A fronte della grave crisi economica innescata dall'emergenza COVID-19, il presente intervento normativo si propone di potenziare il sostegno pubblico all'esportazione, attraverso un sistema coerente di regole e procedure che assicurino l'incisività e tempestività dell'intervento statale.
  L'intervento normativo proposto, ispirandosi ai modelli adottati nei principali Stati europei, sostituisce l'attuale quadro di regole vigenti, prevedendo un sistema di coassicurazione per i rischi definiti non di mercato ai sensi dell'attuale normativa dell'Unione europea, in base al quale gli impegni derivanti dall'attività assicurativa della SACE S.p.A. sono assunti dallo Stato e dalla medesima SACE S.p.A. in una proporzione pari rispettivamente al 90 e al 10 per cento. Infatti, negli ultimi anni sono aumentate in misura rilevante le richieste di assicurare operazioni di ammontare molto elevato o fortemente concentrate per soggetto beneficiario, per Paese o per settore. Si tratta di operazioni, ritenute di interesse strategico per l'economia nazionale, ma che la SACE S.p.A., pur affiancata dalla garanzia dello Stato, prevista dall'articolo 6 del decreto-legge n. 269 del 2002, non è in grado di assicurare.
  Nell'ambito di tale schema la SACE S.p.A. stipula le polizze assicurative in nome proprio e per conto dello Stato. Al fine di assicurare un adeguato presidio sulle attività della SACE S.p.A. si prevede quanto segue:

   la legge di bilancio definisce i limiti massimi cumulati di assunzione degli impegni da parte della SACE S.p.A. e del Ministero dell'economia e delle finanze, per conto dello Stato;

   il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) delibera annualmente il piano di attività e il sistema dei limiti di rischio (Risk Appetite Framework – RAF), che costituiscono la cornice entro cui si svolge l'attività della SACE S.p.A.;

   il piano di attività individua le operazioni (riguardanti settori e Paesi strategici che sono in grado di determinare elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o Paesi di destinazione) per le quali il rilascio della polizza assicurativa è condizionato all'autorizzazione preventiva del Ministro dell'economia e delle finanze;

   i rapporti tra il Ministero e la SACE S.p.A. sono regolati con convenzione, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che tra l'altro disciplina la gestione da parte della SACE S.p.A. delle attività relative agli impegni da assumere e assunti, le procedure di deliberazione delle operazioni che non sono sottoposte all'autorizzazione preventiva e l'informazione preventiva dovuta al Ministero.

  Ai fini dell'attuazione del modello illustrato viene istituito un apposito fondo a copertura delle perdite attese presso il Ministero dell'economia e delle finanze, gestito dalla SACE S.p.A. e alimentato con i premi riscossi dalla medesima SACE S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, al netto delle commissioni trattenute dalla stessa SACE S.p.A.. Al Ministero dell'economia e delle finanze spetta il potere di impartire indirizzi alla SACE S.p.A. sulla gestione del fondo.
  Viene istituito il Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione, copresieduto dal Direttore generale del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, o da un suo delegato, e dal Direttore generale competente per materia del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e composto, oltre che dai due copresidenti, dai componenti designati dai seguenti Ministeri:

   Ministero dell'economia e delle finanze, il cui ruolo nel nuovo modello State Account è sempre più centrale per il sostegno all'esportazione;

   Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che riveste un ruolo significativo a seguito del decreto-legge n. 104 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2019;

   Ministero dello sviluppo economico, per mantenere un collegamento con il tessuto imprenditoriale del Paese, anche in applicazione dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999;

   Ministero della difesa, in considerazione del ruolo dallo stesso ricoperto nell'ambito della stipulazione degli accordi intergovernativi, anche ai sensi della legge n. 185 del 1990;

   Ministero dell'interno;

   Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

  Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione VI assicura le funzioni di segreteria tecnica del Comitato.
  Ai fini di garantire un passaggio progressivo al nuovo meccanismo di assunzione dei rischi è prevista una disciplina transitoria.
  Il meccanismo delineato entrerà pienamente a regime a partire dal 1° gennaio 2021 ma viene espressamente stabilito il principio di ultrattività del quadro normativo previgente con riferimento agli impegni in essere e a quelli assunti, fino alla piena attuazione del nuovo regime, secondo modalità specificamente definite. Quest'ultimo viene anche autorizzato ad esercitare, fino al 31 dicembre 2020, le funzioni precedentemente assolte dal Comitato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 13 febbraio 2015 n. 3245.
  Alla data di entrata in vigore del decreto-legge, il 90 per cento degli impegni in essere a tale data assunti dalla SACE S.p.A. derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione europea sono riassicurati dallo Stato e, di conseguenza, il 90 per cento degli attivi in cui sono investite le riserve tecniche è trasferito dalla SACE S.p.A. al Ministero dell'economia e delle finanze. La gestione di tali attivi è affidata alla SACE S.p.A., che si attiene agli indirizzi del Ministero dell'economia e delle finanze.
  La SACE S.p.A. trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione dettagliata sul capitale e sulla dotazione patrimoniale che si renderanno disponibili in seguito alle disposizioni di cui al presente articolo, al fine della valutazione sull'impiego di tali risorse per il sostegno alle imprese.
  L'articolo contempla inoltre misure per consentire alla SACE S.p.A. di sostenere le esportazioni in settori e Paesi strategici per l'economia nazionale, nel corso del 2020. Viene stabilito: 1) il rilascio della garanzia per effetto del decreto-legge per operazioni specifiche, ossia quelle già autorizzate ex articolo 2 della deliberazione del CIPE n. 75 del 2019, quelle in attesa di specifica autorizzazione ex articolo 1, comma 2, della medesima deliberazione, quelle già oggetto di approvazione con deliberazione del consiglio di amministrazione della SACE S.p.A. alla data di entrata in vigore del decreto-legge; 2) per le restanti operazioni ancora da deliberare da parte della SACE S.p.A., la previsione ex lege di limiti speciali, in termini di importo massimo (flusso) rassicurabile dallo Stato, per i settori crocieristico e della difesa.
  La disposizione attribuisce alla SACE S.p.A. – fermo restandone il ruolo, sopra descritto, di agenzia italiana per il credito all'esportazione – la funzione di concedere garanzie, assistite dalla controgaranzia dello Stato, sui finanziamenti alle imprese italiane, diverse da quelle sui rischi definiti di mercato, relative al settore dell'esportazione. La gestione della corrente grave crisi economica richiede infatti di ricorrere ampiamente al rilascio di garanzie statali a favore di imprese e intermediari, per contenere i danni al tessuto produttivo del Paese attraverso il sostegno alla liquidità e la copertura di rischi di mercato particolarmente significativi. Anche in prospettiva futura, superata l'attuale situazione di crisi, nella fase di ricostruzione e anche oltre nel tempo, le garanzie potranno rappresentare uno strumento di intervento pubblico nell'economia più rilevante di quanto sia al momento. La SACE S.p.A. è una struttura aziendale la cui missione è il rilascio di garanzie sul credito, specializzata nel valutare il merito di credito delle aziende, determinare il prezzo congruo delle garanzie e il rischio assunto, che è quindi già in grado di operare efficacemente nel rilascio delle garanzie su finanziamenti. Si prevede che a regime (a differenza di quanto consentito fino al 31 dicembre 2020 ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge) l'attività della SACE S.p.A. sia operatività di mercato in conformità alla normativa eurounitaria. Sugli impegni assunti dalla SACE S.p.A. è accordata la garanzia dello Stato a prima richiesta. La norma non è immediatamente operativa: le condizioni di rilascio delle garanzie della SACE S.p.A. e quelle di operatività della garanzia dello Stato saranno definite da un decreto interministeriale, anche al fine di assicurarne la conformità alla normativa dell'Unione europea.

Art. 3 (SACE S.p.A.)

  Le misure di potenziamento del sostegno pubblico all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese, previste dall'articolo 1, e le misure di stabilizzazione e rilancio dell'economia e di sostegno alla liquidità delle imprese, introdotte dagli articoli 1 e 2, sono imperniate sul ruolo della SACE S.p.A. quale canale di trasmissione alle imprese italiane del robusto intervento pubblico in forma di garanzia dello Stato. Ne deriva l'opportunità di adeguare al mutato contesto la struttura di governo del sistema descritto, al fine di valorizzare le potenzialità e garantire una maggiore efficacia dello strumento.
  Per le finalità illustrate, l'articolo applica modelli di governo noti alle relazioni azionarie di controllo tra lo Stato (Ministero dell'economia e delle finanze e Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale), la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e la SACE S.p.A. Esso prevede quindi modalità di accordo, condivisione e informazione tra lo Stato e la Cassa depositi e prestiti S.p.A. sulle modalità di esercizio dei diritti dell'azionista da parte di quest'ultima e stabilisce rapporti diretti tra lo Stato e la SACE S.p.A., volti ad agevolare il funzionamento delle misure introdotte dal decreto-legge. Tuttavia, al fine di garantire la massimizzazione delle sinergie all'interno del gruppo Cassa depositi e prestiti, l'articolo prevede anche che la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e la SACE S.p.A. concordino, su base pattizia, le strategie industriali e commerciali, al fine di aumentare l'efficacia del sistema di sostegno all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese e al rilancio dell'economia.
  Si prevede inoltre che la SACE S.p.A., nella predisposizione del piano annuale di attività, tenga conto delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese assunte dalla cabina di regia co-presieduta dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministro dello sviluppo economico.

Capo II
MISURE URGENTI PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DELLE IMPRESE COLPITE DALL'EMERGENZA COVID-19

Art. 4 (Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato)

  La norma mira ad assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi e nell'offerta dei prodotti alla clientela da parte di banche e intermediari finanziari nella situazione di emergenza epidemiologica, favorendo la conclusione di nuovi contratti attraverso modalità di scambio del consenso più agevoli rispetto alle formalità previste dall'ordinamento.
  Tale disciplina opera, in particolare, nell'interesse della clientela al dettaglio, potenzialmente più esposta alle limitazioni imposte dalla crisi nell'accesso ai servizi bancari e finanziari, in quanto non sempre in possesso delle dotazioni e strumentazioni informatiche e telematiche necessarie alla conclusione del contratto a distanza.
  In tale prospettiva, la disposizione attribuisce al consenso prestato dal cliente mediante posta elettronica non certificata, o altro strumento idoneo, sia il requisito della forma scritta richiesta dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 sia l'efficacia probatoria dell'articolo 2702 del codice civile; ciò pur in assenza dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale (CAD), di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Con tale previsione, quindi, si conferisce certezza giuridica alle relazioni concluse durante il periodo emergenziale con gli strumenti di comunicazione più diffusi, evitando il rischio che i relativi contratti risultino poi affetti da nullità e assicurando agli stessi adeguata efficacia probatoria.
  Le modalità introdotte dalla norma prevedono, in ogni caso, alcune condizioni minime dirette a tracciare la connessione tra il consenso e il suo autore; esse si aggiungono a quelle già previste dal TUB e dal CAD.
  Si prevede anche un regime speciale sia per la consegna di copia del contratto ad opera dell'intermediario sia per l'esercizio del diritto di recesso da parte del cliente, entrambi idonei a salvaguardare gli interessi della clientela nel contesto della crisi.
  La norma ha carattere eccezionale e, pertanto, essa regola i soli contratti conclusi tra la data di entrata in vigore della norma e la cessazione dello stato di emergenza.

Art. 5 (Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

  L'attuale emergenza derivante dall'epidemia di COVID-19 sta provocando a livello sostanzialmente planetario effetti economici gravissimi, ben evidenziati dall'adozione di provvedimenti economici radicali, peraltro già in parte adottati in Italia con il decreto-legge n. 18 del 2020. Vi è altresì larghissima convergenza di vedute in ordine al fatto che, anche al cessare dell'epidemia, le ripercussioni economiche e finanziarie di tale evento eccezionale non verranno meno a breve termine, ma si protrarranno per un periodo temporale piuttosto ampio.
  In questo quadro macroeconomico, l'opportunità di disporre il rinvio integrale dell'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, appare evidenziata da una nutrita serie di considerazioni.
  La prima si riferisce a quella che costituisce la novità più rilevante del codice, e cioè il sistema delle cosiddette misure di allerta, volte a provocare l'emersione anticipata della crisi delle imprese. Il sistema dell'allerta, infatti, è stato concepito nella prospettiva di un quadro economico stabile e caratterizzato da oscillazioni fisiologiche, all'interno del quale, quindi, un numero preponderante di imprese non sia colpito dalla crisi e nel quale sia perciò possibile concentrare gli strumenti predisposti dal codice sulle imprese che presentino criticità. In una situazione in cui l'intero tessuto economico mondiale risulta colpito da una gravissima forma di crisi, invece, gli indicatori non potrebbero svolgere alcun concreto ruolo selettivo, finendo di fatto per mancare quello che è il proprio obiettivo e anzi generando effetti potenzialmente sfavorevoli.
  La seconda si riferisce alla filosofia di fondo del codice, che è quella di operare nell'ottica di un quanto più ampio possibile salvataggio delle imprese e della loro continuità, adottando lo strumento liquidatorio (quello che oggi è definito fallimento) come extrema ratio, cui ricorrere in assenza di concrete alternative. Risulta tuttavia evidente che, in un ambito economico in cui potrebbe maturare una crisi degli investimenti e, in generale, delle risorse necessarie per procedere a ristrutturazioni delle imprese, il codice finirebbe per mancare incolpevolmente il proprio traguardo.
  La terza si collega alla scarsa compatibilità tra uno strumento giuridico nuovo e una situazione di sofferenza economica nella quale gli operatori più che mai hanno necessità di percepire una stabilità a livello normativo e di non soffrire le incertezze collegate a una disciplina in molti punti inedita e necessitante di un approccio innovativo. Risulta, quindi, opportuno che l'attuale momento di incertezza economica venga affrontato con uno strumento comunque largamente sperimentato, come è la vigente legge fallimentare, in modo da rassicurare tutti gli operatori circa la possibilità di ricorrere a strumenti e categorie su cui è maturata una consuetudine.
  La data di entrata in vigore è stata quindi di fatto spostata di un anno, allorquando non solo la fase peggiore della crisi si sarà auspicabilmente esaurita, ma anche saranno state attuate – a livello nazionale e internazionale – tutte le misure (si consideri la revisione dei requisiti patrimoniali delle banche che, in un panorama di massiccio incremento delle sofferenze, necessiteranno di un'adeguata rivalutazione, ma si pensi anche ad una revisione complessiva degli indici economici) che appaiono necessarie perché il nuovo codice possa operare con concrete possibilità di successo. Nel contempo tutti gli operatori avranno avuto a disposizione un anno di tempo in più per procedere all'approfondimento degli aspetti più innovativi del codice, come eventualmente modificato dal decreto correttivo attualmente in fase finale di predisposizione.
  Da ultimo si è ritenuto che l'originaria data di entrata in vigore del codice, collocata a metà del mese di agosto, potesse presentare concreti problemi applicativi, considerato che la stessa sarebbe caduta in un periodo in cui gli uffici giudiziari hanno una ridotta operatività, anche nelle sezioni specializzate. Si è quindi optato per collocare l'entrata in vigore alla cessazione della cosiddetta sospensione feriale, quando è assicurata la piena ripresa di tutte le attività dei tribunali.
  Da ultimo si sottolinea che il differimento consentirà di adeguare il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza alla emananda normativa di attuazione della direttiva (UE) 1023/2019 in materia di ristrutturazione preventiva delle imprese.

Art. 6 (Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale)

  L'attuale stato di emergenza e crisi economica di dimensioni eccezionali determinato dall'epidemia di COVID-19 sta provocando una situazione anomala che coinvolge anche imprese le quali, prima dell'epidemia, si trovavano in condizioni economiche anche ottimali, traducendosi in una patologica perdita di capitale che non riflette le effettive capacità e potenzialità delle imprese coinvolte. Di riflesso, e nonostante le massicce misure finanziarie in corso di adozione, si palesa una prospettiva di notevole difficoltà nel reperire i mezzi per un adeguato rifinanziamento delle imprese. In questo quadro, la disposizione in esame mira a evitare che la perdita del capitale, dovuta alla crisi da COVID-19 e verificatasi nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020, ponga gli amministratori di un numero elevatissimo di imprese nell'alternativa – palesemente abnorme – tra l'immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche redditizie, e il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell'articolo 2486 del codice civile. La sospensione degli obblighi previsti dal codice civile in materia di perdita del capitale sociale, per contro, tiene conto della necessità di fronteggiare le difficoltà dell'emergenza del COVID-19 con una chiara rappresentazione della realtà, non deformata da una situazione contingente ed eccezionale.
  Resta invece ferma la previsione in tema di informativa ai soci, peraltro prevista, per le società per azioni, dall'articolo 58 della direttiva (UE) 1132/2017.

Art. 7 (Disposizioni temporanee sui princìpi di redazione del bilancio)

  Anche tale previsione deriva dalla consapevolezza degli effetti dirompenti e abnormi dell'epidemia di COVID-19 e, in particolare, delle ricadute, profonde ma temporanee, che essa può determinate sulle prospettive di continuità delle imprese. La situazione anomala che si è determinata comporterebbe (ove si applicassero regole elaborate con riferimento ad un panorama fisiologico e non patologico) l'obbligo per una notevolissima quantità di imprese di redigere i bilanci dell'esercizio in corso nel 2020 secondo criteri deformati, in particolare senza la possibilità di adottare la prospettiva della continuità aziendale, con grave ricaduta sulla valutazione di tutte le voci del bilancio medesimo.
  Si rende, quindi, necessario neutralizzare gli effetti devianti dell'attuale crisi economica conservando ai bilanci una concreta e corretta valenza informativa anche nei confronti dei terzi, consentendo alle imprese che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità di conservare tale prospettiva nella redazione dei bilanci degli esercizi in corso nel 2020 e escludendo, quindi, le imprese che, indipendentemente dalla crisi del COVID-19, si trovavano autonomamente in stato di perdita di continuità.
  La norma mira, quindi, a favorire la tempestiva approvazione dei bilanci delle imprese (in quanto anche nel contesto attuale tale approvazione mantiene un'essenziale funzione informativa), consentendo alle imprese di affrontare le difficoltà dell'emergenza COVID-19 con una chiara rappresentazione della realtà, operando una riclassificazione con riferimento alla situazione fisiologica precedente all'insorgere dell'emergenza medesima.
  Il dato temporale di riferimento è stato individuato nella situazione esistente al 23 febbraio 2020, e cioè alla data di entrata in vigore delle prime misure collegate all'emergenza (decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13) e al conseguente maturarsi degli effetti di crisi economica. Il comma 2 prevede altresì l'estensione della regola di cui al comma 1 anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.
  Resta, naturalmente, ferma la previsione di cui all'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che ha prorogato di sessanta giorni il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019, ordinariamente fissato al 30 aprile 2020.

Art. 8 (Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società)

  L'esigenza di incentivare i canali necessari per assicurare un adeguato rifinanziamento delle imprese rende opportuna la temporanea disattivazione dei meccanismi di postergazione dei finanziamenti effettuati dai soci o da chi esercita attività di direzione e coordinamento. La ratio degli articoli 2467 e 2497-quinquies, infatti, è quella di sanzionare indirettamente i fenomeni di cosiddetta sottocapitalizzazione nominale, cioè le situazioni in cui la società dispone sicuramente dei mezzi per l'esercizio dell'impresa ma questi sono in minima parte imputati a capitale, perché risultano per lo più concessi sotto forma di finanziamento.
  Nell'attuale situazione congiunturale, tuttavia, l'applicazione di tali meccanismi (comunque destinati a subire un parziale ridimensionamento a far tempo dall'entrata in vigore del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza – come differita dall'articolo 5 del presente provvedimento – per effetto della parziale modifica all'articolo 2467 del codice civile, con l'eliminazione dell'obbligo di restituzione del rimborso dei finanziamenti avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società) risulta eccessivamente disincentivante a fronte di un quadro economico che necessita, invece, di un maggiore coinvolgimento dei soci nell'accrescimento dei flussi di finanziamento.
  Il carattere comunque contingente della previsione determina la necessità di limitare cronologicamente la deroga, limitandone la portata ai soli finanziamenti effettuati entro il 31 dicembre 2020.

Art. 9 (Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione)

  L'attuale situazione di crisi genera concreti rischi anche in relazione alla sopravvivenza dei tentativi di soluzione della crisi di impresa alternativa al fallimento promossi in epoca anteriore al palesarsi dell'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19. In questo caso, procedure di concordato preventivo o accordi di ristrutturazione aventi concrete possibilità di successo prima dello scoppio della crisi epidemica potrebbero risultare irrimediabilmente compromessi, con ricadute evidenti sulla conservazione di complessi imprenditoriali anche di rilevanti dimensioni.
  Allo scopo di neutralizzare questa prospettiva, la norma in esame prevede una serie di interventi sulle procedure di concordato preventivo o sugli accordi di ristrutturazione, consistenti, in sintesi:

   1) nella proroga dei termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione che avessero già conseguito favorevolmente l'omologazione da parte del tribunale all'insorgere dell'emergenza epidemiologica;

   2) in relazione ai procedimenti di omologazione dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione ancora pendenti alla data del 23 febbraio 2020, nella possibilità per il debitore di ottenere dal tribunale un nuovo termine per elaborare ex novo una proposta di concordato o un accordo di ristrutturazione;

   3) sempre in relazione ai procedimenti di omologazione dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione ancora pendenti alla data del 23 febbraio 2020, nella possibilità per il debitore di optare per una soluzione più semplice, consistente nella modifica unilaterale dei termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta e nell'accordo;

   4) nell'introduzione di un nuovo termine sino a novanta giorni di cui si può avvalere il debitore cui sia stato concesso, alternativamente, il termine ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (cosiddetto «preconcordato» o «concordato in bianco») o il termine ai sensi dell'articolo 182-bis, settimo comma, del medesimo regio decreto.

  La prima misura si traduce in una proroga ex lege di sei mesi dei termini di adempimento in scadenza nel periodo che va dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2021, con evidenti riflessi anche sul meccanismo di risoluzione dei concordati ex articolo 186 del regio decreto n. 267 del 1942.
  La seconda misura permette al debitore di presentare, sino all'udienza fissata per l'omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, una richiesta per la concessione di un termine finalizzato alla presentazione ex novo di una proposta di concordato o di un nuovo accordo di ristrutturazione, nei quali il debitore possa tenere conto dei fattori economici sopravvenuti per effetto della crisi epidemica. Nel caso del concordato preventivo, tuttavia, sono esclusi da tale possibilità i debitori la cui originaria proposta sia già stata sottoposta al voto dei creditori senza riscuotere le necessarie maggioranze. Per tali debitori resterà ferma la possibilità di depositare una nuova proposta dopo la dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell'articolo 179 del regio decreto n. 267 del 1942, sempre che ad essa non abbia fatto seguito la dichiarazione di fallimento (scenario, peraltro temporaneamente precluso da altra previsione contenuta in questo stesso provvedimento normativo). Il termine non è superiore a novanta giorni e – per ovviare ai tempi tecnici di adozione del provvedimento (resi più complicati dall'attuale situazione di emergenza che colpisce i tribunali) – decorre dalla data del provvedimento del tribunale. Il termine, per contro, non è ulteriormente prorogabile, stante il carattere eccezionale del meccanismo.
  La terza misura ha funzionamento più semplice, in quanto consiste nella possibilità per il debitore di modificare unilateralmente i termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta e nell'accordo di ristrutturazione. La modifica viene veicolata tramite una memoria che deve contenere l'indicazione dei nuovi termini – non eccedenti sei mesi rispetto a quelli originariamente indicati – e deve essere accompagnata dalla documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini. In presenza di tale modifica unilaterale il tribunale può sempre procedere all'omologazione subordinatamente alla verifica della persistente sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 180 o 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ma nel decreto di omologazione viene a dare espressamente atto delle nuove scadenze.
  La quarta misura, di cui si occupano gli ultimi due commi dell'articolo, consente la dilatazione sino a novanta giorni dell’automatic stay di cui agli articoli 161, sesto comma, e 182-bis, settimo comma, del regio decreto n. 267 del 1942, accessibile ai debitori per i quali gli originari termini siano in scadenza senza possibilità di ulteriori proroghe. La proroga è applicata anche in presenza di un ricorso per dichiarazione di fallimento, alla luce della preponderante esigenza di conferire quante più opportunità possibili al salvataggio dell'impresa, ma presuppone la presentazione di un'istanza (da presentarsi prima della scadenza del termine ex articolo 161, sesto comma sesto, del regio decreto n. 267 del 1942, già prorogato) che deve indicare gli elementi che rendono necessaria la concessione della proroga con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell'emergenza epidemiologica del COVID-19. Il tribunale concede la proroga subordinatamente alla constatazione dell'esistenza di concreti e giustificati motivi (nel caso del concordato preventivo, si veda l'articolo 161, sesto comma, del regio decreto n. 267 del 1942) nonché – nel caso degli accordi di ristrutturazione – della persistente sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui all'articolo 182-bis, primo comma (si veda l'articolo 182-bis, settimo comma, del regio decreto n. 267 del 1942). Nel caso degli accordi di ristrutturazione, esigenze di celerità hanno suggerito di non applicare la macchinosa procedura prevista dall'articolo 182-bis, settimo comma, primo periodo, del regio decreto n. 267 del 1942.
  Trattandosi di una mera dilatazione degli originari termini, troverà per il resto applicazione la disciplina prevista per l’automatic stay, a cominciare dai commi settimo e ottavo dell'articolo 161 del citato regio decreto n. 267 del 1942, espressamente richiamati.

Art. 10 (Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza)

  Risulta indispensabile, per un periodo di tempo limitato, sottrarre le imprese ai procedimenti finalizzati all'apertura del fallimento e di procedure parimenti fondate sullo stato di insolvenza. Ciò per una duplice ragione: da un lato per evitare di sottoporre il ceto imprenditoriale alla pressione crescente delle istanze di fallimento di terzi e per sottrarre gli stessi imprenditori alla drammatica scelta di presentare istanza di fallimento in proprio in un quadro in cui lo stato di insolvenza può derivare da fattori esogeni e straordinari, con il correlato pericolo di dispersione del patrimonio produttivo, senza alcun correlato vantaggio per i creditori, dato che la liquidazione dei beni avverrebbe in un mercato fortemente perturbato; dall'altro, bloccare un altrimenti crescente flusso di istanze in una situazione in cui gli uffici giudiziari si trovano in fortissime difficoltà di funzionamento.
  È stata quindi individuata una misura eccezionale e temporanea, di durata ristretta ma a valenza generale alla luce dell'estrema difficoltà, nella situazione attuale, di subordinare la riconducibilità o meno dello stato di insolvenza all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19. Una simile verifica, invero, necessiterebbe di una procedura di accertamento che, nell'immediato e salvo il progressivo migliorarsi della situazione, determinerebbe un carico supplementare di lavoro per tribunali già in situazione di emergenza.
  Si è quindi optato per una previsione generale di improcedibilità di tutti i tipi di istanze che coinvolgono imprese di dimensioni anche grandi ma tali da non rientrare nell'ambito di applicazione del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 (cosiddetto «decreto Marzano»), mantenendo il blocco per un periodo limitato, scaduto il quale le istanze per dichiarazione dello stato di insolvenza potranno essere nuovamente presentate.
  Il blocco si estende a tutte le ipotesi di ricorso, quindi anche ai ricorsi presentati dagli imprenditori in proprio, in modo da dare anche a questi ultimi un lasso temporale in cui valutare con maggiore ponderazione la possibilità di ricorrere a strumenti alternativi alla soluzione della crisi di impresa senza essere esposti alle conseguenze civili e penali connesse ad un aggravamento dello stato di insolvenza che, in ogni caso, sarebbe in gran parte da ricondursi a fattori esogeni.
  Viene invece contemplata al comma 2 un'unica eccezione all'improcedibilità, limitata ai casi in cui il ricorso sia presentato dal pubblico ministro e contenga la richiesta di emissione dei provvedimenti cautelari o conservativi di cui all'articolo 15, comma 8, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In questi casi, infatti, la radicale improcedibilità verrebbe ad avvantaggiare le imprese che stanno potenzialmente mettendo in atto condotte dissipative di rilevanza anche penale con nocumento dei creditori, compromettendo le esigenze di repressione di condotte caratterizzate da particolare gravità.
  Allo scopo di evitare che tale blocco precluda irreversibilmente la proposizione delle istanze nei confronti delle imprese cancellate o venga a riverberarsi in senso negativo sulle forme di tutela della par condicio creditorum, il comma 3 della norma in commento prevede la sterilizzazione del periodo di blocco, sia ai fini del calcolo dell'anno decorrente dalla cancellazione dal registro delle imprese sia ai fini del calcolo dei termini stabiliti dall'articolo 69-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per la proposizione delle azioni revocatorie.

Art. 11 (Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito)

  L'articolato dispone per tutto il territorio nazionale la sospensione dei termini di scadenza, ricadenti o che iniziano a decorrere nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva.
  Inoltre, le nuove disposizioni chiariscono il campo di applicazione della sospensione, con specifico riferimento agli assegni bancari e postali, a beneficio di tutti i soggetti coinvolti nell'utilizzo e nella gestione di tali titoli di credito (banche, Poste, pubblici ufficiali incaricati di levare il protesto, traenti e beneficiari degli assegni).
  Con riguardo agli assegni bancari e postali, si sospende il termine di presentazione al pagamento del titolo a favore del beneficiario. Ciò non impedisce ai beneficiari, che desiderino e siano in grado di farlo, di presentare il titolo al pagamento in pendenza della sospensione; il titolo continua pertanto a essere pagabile dal trattario nel giorno di presentazione qualora vi siano i fondi disponibili sul conto del traente; tuttavia, nell'ipotesi di difetto di provvista, varrà anche per il traente la sospensione della presentazione, con conseguente temporanea inapplicabilità del protesto e della disciplina sanzionatoria dell'assegno. In tale contesto non verrà quindi inviato il preavviso di revoca per gli assegni privi di provvista nel periodo di sospensione; se l'avviso di revoca è già stato inviato, il termine di sessanta giorni per l'esecuzione del pagamento tardivo è sospeso. Tutti gli elementi necessari per determinare la possibilità o meno di procedere al pagamento del titolo (quali, ad esempio, la disponibilità dei fondi, la mancanza di autorizzazione) nonché quelli da considerare per ulteriori azioni (esempio protestabilità o meno) verranno quindi valutati al termine del periodo di sospensione.
  Si sospende, inoltre, la trasmissione alle camere di commercio, da parte dei pubblici ufficiali, dei protesti e delle constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore del presente provvedimento; ove già pubblicati, le camere di commercio provvedono d'ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese anche le informative al prefetto previste dall'articolo 8-bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386.

Art. 12 (Fondo solidarietà mutui «prima casa», cd. «Fondo Gasparrini»)

  La norma è finalizzata a chiarire che nell'ambito della nozione di lavoratori autonomi che hanno accesso al Fondo di solidarietà mutui «prima casa» (cosiddetto «Fondo Gasparrini»), secondo la disciplina transitoria di cui all'articolo 54 del decreto-legge n. 18 del 2020, rientrano anche le ditte individuali e gli artigiani.
  Si prevede, inoltre, che i benefìci del predetto Fondo siano concessi, per un periodo di nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, anche ai mutui in ammortamento da meno di un anno.

Art. 13 (Fondo centrale di garanzia PMI)

  La norma è finalizzata a rafforzare ulteriormente le misure di sostegno all'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese al fine di contrastare gli effetti negativi che la diffusione del virus COVID-19 ha iniziato a produrre sull'economia nazionale.
  A tal fine, la norma riprende l'impianto già delineato dall'articolo 49 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, estendendo e rafforzando le misure in esso previste, tutte incardinate sullo sperimentato ed efficace strumento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  In particolare, la norma riprende e conferma le previsioni straordinarie e transitorie già contenute del precedente articolo 49, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, tre le quali:

   la gratuità della garanzia;

   l'innalzamento a 5 milioni di euro dell'importo massimo garantito per impresa;

   la possibilità di rilasciare la garanzia su operazioni di rinegoziazione a condizione che sia prevista la concessione di credito aggiuntivo alle imprese;

   l'allungamento della garanzia per i finanziamenti che beneficino della sospensione del pagamento delle rate accordata dalla banca finanziatrice;

   l'eliminazione della commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni garantite dal Fondo;

   la possibilità di cumulo tra garanzia del Fondo e altre garanzie acquisite su finanziamenti a lungo termine concessi a imprese operanti nel settore turistico-alberghiero;

   l'innalzamento della garanzia su portafogli di finanziamenti concessi a imprese danneggiate dall'emergenza del COVID-19;

   l'accesso senza valutazione per i finanziamenti di importo fino a 25.000 euro concessi a piccole imprese e a persone fisiche che esercitano arti e professioni la cui attività sia stata colpita dall'emergenza del COVID-19.

  Per tali misure, la norma in commento prolunga il periodo di attuazione dai nove mesi inizialmente previsti dall'articolo 49 del decreto-legge n. 18 del 2020 fino al 31 dicembre 2020.
  Ciò premesso, la norma in argomento interviene con una serie di misure tese, come detto, all'ulteriore rafforzamento degli interventi di garanzia, riguardanti, in particolare:

   l'ulteriore innalzamento della misura della garanzia del Fondo al 90 per cento e, previa autorizzazione della Commissione europea, al 100 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, rispetto alle precedenti soglie, rispettivamente, dell'80 per cento e del 90 per cento previste dal precedente articolo 49;

   l'accesso al Fondo senza valutazione, rafforzando, in questo, la precedente previsione che prevedeva l'applicazione, ai fini dell'accesso alla garanzia, del metodo economico-finanziario del vigente modello di valutazione del Fondo;

   l'innalzamento delle percentuali di copertura previste dall'articolo 49 del decreto-legge n. 18 del 2020 (80 per cento per la garanzia diretta e 90 per cento per la riassicurazione) al 100 per cento;

   l'introduzione di un nuovo intervento di garanzia al 100 per cento per finanziamenti fino a 800.000 euro;

   la possibilità di concedere la garanzia anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre tre mesi antecedenti la data di presentazione della richiesta, comunque in data successiva al 31 gennaio 2020.

  Il comma 2 dell'articolo in esame introduce poi un'operatività rafforzata per le garanzie di portafoglio, con percentuali di copertura più elevate, che passano da una garanzia all'80 per cento a una garanzia al 90 per cento della tranche junior e da un innalzamento del cap alle prime perdite a carico del Fondo, fino al 18 per cento dell'ammontare dei portafogli.
  Il comma 3 anticipa al 10 aprile 2020 la limitazione dell'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, già prevista dall'articolo 18, comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
  Per la copertura finanziaria del maggior fabbisogno finanziario del Fondo, connesso alle misure di rafforzamento degli interventi, le risorse già destinate al Fondo di garanzia dall'articolo 49 del decreto-legge n. 18 del 2020 (1.500 milioni di euro) vengono integrate con un ulteriore stanziamento, sempre per il 2020, di 249 milioni di euro.
  Il precedente articolo 49 del decreto-legge n. 18 del 2020 – i cui contenuti, come detto, sono stati trasfusi, con le modifiche sopra evidenziate, nel nuovo decreto-legge «Liquidità» – viene conseguentemente abrogato.

Art. 14 (Finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti)

  Il comma 1 prevede l'ampliamento, fino al termine dell'anno in corso, dell'operatività del Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva, di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, amministrato in gestione separata dall'Istituto per il credito sportivo, includendo anche i finanziamenti per le operazioni di liquidità, che attualmente ne sono esclusi.
  Nella fase dell'emergenza pandemica da COVID-19, l'urgente necessità dei soggetti che a vario titolo esercitano attività sportive è infatti quella relativa alle esigenze di liquidità: pagamenti di fatture, salari, canoni di locazione, imposte e così via. La disposizione introdotta si giustifica in considerazione del fatto che le misure di contenimento del contagio hanno pesantemente inciso sui ricavi dei soggetti operanti nel mondo dello sport.
  La platea di riferimento interessata dal provvedimento è estremamente ampia. Dai dati contenuti nel rapporto del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) sui Numeri dello sport riferito all'anno 2018, le società iscritte al Registro presso il CONI sono 110.409, mentre i rapporti di affiliazione che caratterizzano lo sport dilettantistico sono 139.917.
  Va precisato che l'agevolazione in esame non si sovrappone a quanto già previsto dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, a vantaggio del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese. Il Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva opera, infatti, prevalentemente con soggetti di natura dilettantistica (associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche), enti morali e federazioni sportive (titolari di circa il 94,6 per cento dei mutui ammessi), i quali non possono accedere alla garanzia del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, riservato alle imprese iscritte nell'apposito registro presso le camere di commercio.
  Il comma 2, quale ulteriore forma di agevolazione, prevede la costituzione di un comparto del Fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, amministrato in gestione separata dall'Istituto per il credito sportivo. Tale comparto è destinato alla concessione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti delle operazioni di liquidità secondo criteri di gestione stabiliti dal Comitato di gestione dei Fondi speciali.

Capo III
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ESERCIZIO DI POTERI SPECIALI NEI SETTORI DI RILEVANZA STRATEGICA

Art. 15 (Modifiche all'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133)

  1. Il regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, istituendo un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione, prevede, già al considerando numero 3), che, conformemente agli impegni internazionali assunti, l'Unione e gli Stati membri possono adottare, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, misure restrittive nei confronti degli investimenti esteri diretti, purché siano rispettate alcune condizioni.
  L'articolo 4 del medesimo regolamento, rubricato «Fattori che possono essere presi in considerazione dagli Stati membri e dalla Commissione», prevede che, nel determinare se un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, gli Stati membri e la Commissione possono prendere in considerazione i suoi effetti potenziali su vari fattori elencati nelle lettere da a) a e).
  Il legislatore interno ha dato attuazione alla previsione regolamentare introducendo nell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il comma 1-ter, in base al quale «Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con i Ministri competenti per settore, adottati anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che è reso entro trenta giorni, decorsi i quali i decreti possono comunque essere adottati, sono individuati, ai fini della verifica in ordine alla sussistenza di un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico, compreso il possibile pregiudizio alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, ulteriori rispetto a quelli individuati nei decreti di cui all'articolo 1, comma 1, e al comma 1 del presente articolo, nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, nonché la tipologia di atti od operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo. I decreti di cui al primo periodo sono adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e sono aggiornati almeno ogni tre anni».
  Pertanto, con tali decreti del Presidente del Consiglio dei ministri andranno individuati i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, ulteriori rispetto a quelli già individuati con gli altri decreti adottati in base all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012. Gli atti e le operazioni oggetto di notifica che interessano i beni in questione, in seguito all'adozione dei decreti, sono poi descritte ai commi 2-bis e 5 dell'articolo 2 del citato decreto-legge. In particolare, il comma 2-bis prevede che deve essere notificata: qualsiasi delibera, atto od operazione adottato da un'impresa che detiene uno o più degli attivi individuati ai sensi del comma 1-ter, o che abbia per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi medesimi a favore di un soggetto esterno all'Unione europea, comprese le delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione aventi ad oggetto la fusione o la scissione della società, il trasferimento dell'azienda o di rami di essa in cui siano compresi detti attivi o l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia, il trasferimento di società controllate che detengono i predetti attivi ovvero che abbia per effetto il trasferimento della sede sociale in un Paese non appartenente all'Unione europea; qualsiasi delibera atto od operazione adottato da un'impresa che detiene uno o più degli attivi individuati ai sensi del comma 1-ter, o che abbia per effetto il cambiamento della loro destinazione, nonché qualsiasi delibera che abbia ad oggetto la modifica dell'oggetto sociale, lo scioglimento della società o la modifica delle clausole statutarie eventualmente adottate ex articolo 2351, terzo comma, del codice civile o introdotte dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
  In base al comma 5 del medesimo articolo deve inoltre essere notificato l'acquisto ,a qualsiasi titolo, da parte di un soggetto esterno all'Unione europea, di partecipazioni in società che detengono gli attivi individuati come strategici ai sensi del comma 1 nonché di quelli di cui al comma 1-ter, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
  2. Nelle more dell'adozione dei decreti indicati al citato comma e al fine di non lasciare prive di regolamentazione giuridica le operazioni descritte dai citati commi dell'articolo 2, se relative ai fattori di cui al citato regolamento (UE) 2019/452, con l'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, è stato previsto un regime transitorio finalizzato a individuare una regolamentazione temporanea per alcune delle operazioni dirette a incidere sui fattori descritti alle lettere a) e b) del paragrafo 1 dell'articolo 4 del regolamento 2019/452/UE, ossia: «a) infrastrutture critiche, siano esse fisiche o virtuali, tra cui l'energia, i trasporti, l'acqua, la salute, le comunicazioni, i media, il trattamento o l'archiviazione di dati, le infrastrutture aerospaziali, di difesa, elettorali o finanziarie, e le strutture sensibili, nonché gli investimenti in terreni e immobili fondamentali per l'utilizzo di tali infrastrutture»; «b) tecnologie critiche e prodotti a duplice uso quali definiti nell'articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 428 del 2009 del Consiglio, tra cui l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cibersicurezza, le tecnologie aerospaziali, di difesa, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie».
  Inoltre, nella prospettiva della durata limitata della fase transitoria, erano state comprese nel regime in oggetto solo alcune delle operazioni che, a regime, dovrebbero interessare i beni e i rapporti cui fa riferimento il comma 1-ter e, in particolare, le sole operazioni descritte all'attuale comma 5 del decreto-legge n. 21 del 2012 («l'acquisto a qualsiasi titolo, da parte di un soggetto esterno all'Unione europea, di partecipazioni in società che detengono beni e rapporti nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»), con esclusione quindi delle operazioni descritte nel comma 2-bis.
  3. Con la norma in esame, in considerazione della mancata adozione dei regolamenti previsti dall'articolo 2, comma 1-ter, in corso di completamento e che dovranno essere sottoposti ai pareri delle Commissioni parlamentari, al fine di offrire uno strumento di intervento immediato, applicabile in tutti i settori contemplati nel citato regolamento europeo, si estende l'ambito di applicazione della disciplina transitoria – e, quindi, dell'obbligo di notifica – anche ai settori di cui alle ulteriori lettere del regolamento (UE) 2019/452, ossia: «c) sicurezza dell'approvvigionamento di fattori produttivi critici, tra cui l'energia e le materie prime, nonché la sicurezza alimentare; d) accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, o la capacità di controllare tali informazioni; e) libertà e pluralismo dei media».
  Nella disposizione si chiarisce inoltre che tra i settori oggetto di intervento è annoverato quello finanziario, nel quale si intendono compresi il settore creditizio e quello assicurativo.
  4. Inoltre, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto e al fine di contenerne gli effetti negativi, si introduce, al nuovo comma 3-bis dell'articolo 4-bis del decreto-legge n. 105 del 2019, una disposizione transitoria, vigente fino al 31 dicembre 2020, ai sensi della quale l'ambito applicativo dell'obbligo di notifica è esteso a tutte le operazioni descritte nei commi 2 e 5 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, e riguardanti i settori di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012 (energia, trasporti e comunicazioni) e dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/452.
  In particolare, sono soggette all'obbligo di notifica anche le delibere, gli atti o le operazioni, adottati da un'impresa che detiene beni e rapporti nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e), del regolamento (UE) 2019/452, ivi compresi, quanto al settore finanziario, i settori creditizio e assicurativo, ovvero individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 2, comma 1-ter, che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità di detti attivi o il cambiamento della loro destinazione. Inoltre si precisa, alla successiva lettera b) del comma 3-bis, che sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al comma 5 dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012, in relazione ai beni e ai rapporti di cui al comma 1 dell'articolo 2 nonché ai beni e rapporti nei settori indicati alla lettera precedente ovvero individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 2, comma 1-ter, anche gli acquisti a qualsiasi titolo di partecipazioni, da parte di soggetti esteri, anche appartenenti all'Unione europea, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente possedute, qualora il valore complessivo dell'investimento sia pari o superiore a un milione di euro; si prevede altresì che siano altresì notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento e 50 per cento.
  Al comma 3-ter è conseguentemente previsto che, fino al 31 dicembre 2020, il presupposto per la valutazione degli investimenti esteri ai fini dell'esercizio dei poteri speciali, di cui all'articolo 2, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 21 del 2012, ove fa riferimento al controllo, diretto o indiretto, del soggetto acquirente da parte di un Paese estero, sussiste anche laddove il Paese estero controllante sia uno Stato membro dell'Unione europea.
  5. Infine, al comma 3-quater, si chiarisce che le disposizioni di cui al presente comma aventi vigenza fino al 31 dicembre 2020 si applicano nei confronti di delibere, atti od operazioni, nonché di acquisti di partecipazioni, rilevanti ai fini degli obblighi di notifica di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, per i quali tale obbligo sia sorto nel predetto arco temporale, ancorché la notifica sia intervenuta successivamente o sia stata omessa. Restano validi, anche successivamente al termine in questione, gli atti e i provvedimenti adottati a seguito di esercizio dei poteri speciali in applicazione delle disposizioni del presente comma, e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi atti e provvedimenti successivamente al decorso del predetto termine. Si precisa, infine, che fermo restando l'obbligo di notifica, i poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012 e relativi a società che detengono beni e rapporti nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) e e), del regolamento (UE) 2019/452, compresi, nel settore finanziario, quelli creditizio e assicurativo, si applicano nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali dello Stato, ovvero la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, come previsto dal medesimo articolo 2, non sia adeguatamente garantita dalla sussistenza di una specifica regolamentazione di settore.

Art. 16 (Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 2012, n. 56)

  1. La norma, in aggiunta alla esistente possibilità di sanzionare l'inottemperanza all'obbligo di notifica e alla sanzione della nullità degli atti posti in essere in violazione di tale obbligo, modifica alcuni articoli del decreto-legge n. 21 del 2012 al fine di prevedere la possibilità di intervenire d'ufficio su operazioni non notificate e di esercitare eventualmente i poteri speciali, che quindi si aggiungono al potere sanzionatorio e alle altre disposizioni dirette a disciplinare l'ipotesi dell'inosservanza dell'obbligo di notifica in questione. In tali casi, disciplinati alle lettere a), c) e d) del comma 1 del presente articolo, si prevede che i termini procedimentali decorrano dall'accertamento della violazione dell'obbligo di notifica.
  2. Alla lettera b) si provvede a estendere la gamma degli elementi valutativi a disposizione dell'autorità di Governo, prevedendo che questa possa prendere in considerazione anche gli elementi elaborati a livello internazionale e sovranazionale, al fine di prevedere una tutela rafforzata rispetto ad una tecnologia potenzialmente fondamentale in situazioni critiche e costituente una risorsa vitale per gli interessi pubblici in caso di emergenze nazionali, ivi comprese quelle sanitarie.
  2. Conseguentemente, al fine di raccogliere dati e informazioni utili per le valutazioni di competenza, oltre ai poteri istruttori già esercitabili all'interno dei procedimenti di esercizio dei poteri speciali, alla lettera e) la norma modifica l'articolo 2-bis del decreto-legge n. 21 del 2012 conferendo al gruppo di coordinamento istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014 il potere di richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici o privati, imprese o altri soggetti terzi che ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti.
  Ai medesimi fini, la Presidenza del Consiglio dei ministri può stipulare convenzioni o protocolli di intesa con istituti o enti di ricerca, per instaurare forme di collaborazione stabile e rafforzare gli strumenti di indagine a disposizione, per assicurare l'efficace applicazione delle disposizioni in materia di esercizio dei poteri speciali.

Art. 17 (Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

  1. L'articolo 120 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, era stato modificato con l'introduzione del comma 2-bis dall'articolo 7, comma 3-quinquies, del decreto-legge n. 5 del 2009, recante «Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
  Come rappresentato nella «scheda di lettura» predisposta al Senato dopo l'inserimento della norma stessa ad opera della Camera dei deputati, la citata modifica all'articolo 120, così come altre «modifiche che si intendono apportare all'attuale ordinamento dei mercati finanziari» con il citato articolo 7, «appaiono volte a prevedere strumenti di difesa del controllo azionario delle società da manovre speculative, prevenendo eventi di scalate ostili in una fase del mercato, quale quella attuale, caratterizzata da corsi azionari molto al disotto della media degli ultimi anni, che potrebbero consentire a terzi diversi dai soci attuali di acquisire con un livello minimo di capitale impiegato partecipazioni o quote di controllo delle società».
  Ciò premesso, si ritiene che «esigenze di tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali», in situazioni di forti turbolenze di mercato come quelle attuali conseguenti alla diffusione dell'epidemia di COVID-19, possano sussistere anche con riguardo alle piccole e medie imprese con azioni quotate in mercati regolamentati e non solo «per società ad elevato valore corrente di mercato».
  Il citato comma 2-bis, ferme le finalità ivi previste e il riferimento alle società ad azionariato particolarmente diffuso, è stato, quindi, modificato eliminando il richiamo alle società a elevato valore corrente di mercato per consentire alla Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di prevedere, sempre per un limitato periodo di tempo, soglie inferiori a quelle indicate nel comma 2 del medesimo articolo 120 (3 per cento e 5 per cento per le piccole e medie imprese) anche con riguardo a società che non presentino un'elevata capitalizzazione di mercato, qualora ricorrano le esigenze di tutela espressamente indicate nella norma. Ciò anche in ragione delle difficoltà applicative connesse all'individuazione di un valore corrente di mercato che possa qualificarsi «elevato» in un periodo di alta volatilità dei corsi azionari.
  2. Il comma 4-bis è stato introdotto nell'articolo 120 del TUF dall'articolo 13 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 (recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie» – cosidetto «decreto fiscale»).
  Tale disposizione (nota come «norma antiscorrerie» o «dichiarazione di intenzione»), è volta a «migliorare il grado di trasparenza e salvaguardare il corretto funzionamento del mercato, accrescendo il livello di informazione degli stakeholder nelle operazioni di acquisizione societarie» (si veda il comunicato stampa del Consiglio dei ministri n. 50 del 13 ottobre 2017), imponendo a coloro che acquisiscono una partecipazione importante in una società quotata (pari o superiore alle soglie del 10 per cento, 20 per cento e 25 per cento) di chiarire, tra l'altro, le finalità perseguite con l'acquisizione.
  Ciò premesso, in situazioni di estrema volatilità del mercato come quella attuale conseguente alla diffusione dell'epidemia di COVID-19, per assicurare efficienza e trasparenza al mercato del controllo societario, potrebbe essere necessario incrementare ulteriormente la trasparenza sulle acquisizioni di partecipazioni significative individuando una soglia inferiore a quella del 10 per cento, prima soglia al raggiungimento o superamento della quale l'acquirente della partecipazione è tenuto a pubblicare la dichiarazione di intenzioni.
  Pertanto, in linea con quanto previsto nel comma 2-bis del medesimo articolo 120 del TUF, il predetto comma 4-bis è stato modificato conferendo alla Consob il potere di prevedere, per periodi di tempo limitato e per «esigenze di tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali», in aggiunta alle soglie già indicate nel comma 4-bis, una soglia del 5 per cento per società ad azionariato particolarmente diffuso.

Capo IV
MISURE FISCALI E CONTABILI

Art. 18 (Sospensione di versamenti tributari e contributivi)

  La norma è diretta a sostenere i soggetti per i quali le vigenti misure di contenimento della diffusione del COVID-19 hanno inciso sulla liquidità. I beneficiari della sospensione sono individuati in base ai ricavi o ai compensi conseguiti nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
  In particolare, nel comma 1, si prevede che i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro non effettuano i versamenti in autoliquidazione in scadenza nel mese di aprile 2020 e nel mese di maggio 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e all'imposta sul valore aggiunto (IVA). I predetti soggetti beneficiano della sospensione dei termini in scadenza nei mesi di aprile 2020 e maggio 2020 qualora si verifichi una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi almeno del 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e una diminuzione della medesima percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.
  Il comma 2 prevede che i soggetti individuati dal comma 1 beneficiano, altresì, per i mesi di aprile e maggio 2020, della sospensione dei termini di versamento relativi ai contributi previdenziali e assistenziali nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
  Nel comma 3 si prevede la medesima sospensione di cui al comma 1 per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, a condizione che il fatturato o i corrispettivi siano diminuiti almeno del 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nella stessa percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.
  Il comma 4 prevede che i soggetti individuati dal comma 3 beneficiano, altresì, per i mesi di aprile e maggio 2020, della sospensione dei termini di versamento relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
  Il comma 5 prevede che le medesime sospensioni competono, inoltre, a tutti i soggetti economici che hanno intrapreso l'esercizio dell'impresa, arte o professione dopo il 31 marzo. Il secondo periodo del comma in esame dispone, altresì, per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività di interesse generale non in regime d'impresa, la sospensione dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria. Resta ferma l'applicazione dei commi 1, 2, 3 e 4 nei confronti dei predetti enti esercenti attività d'impresa.
  Il comma 6 prevede, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza dove sono stati registrati più di 700 contagi per 100.000 abitanti, la sospensione dei versamenti dell'IVA, per i mesi di aprile e maggio, alla sola condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi almeno del 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta.
  Il comma 7 disciplina la ripresa della riscossione e prevede che i versamenti sospesi ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 siano effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino al massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.
  Il comma 8 prevede che, con riguardo agli operatori nazionali dei settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica, resta ferma, qualora gli stessi non rientrino nei parametri stabiliti per fruire della sospensione di cui al presente articolo, la sospensione prevista fino al 30 aprile 2020, con ripresa, in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 ovvero nel massimo di cinque rate mensili a partire dal mese di maggio 2020, dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. Analogamente si stabilisce che per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche resta ferma la sospensione fino al 31 maggio 2020, con ripresa dei versamenti entro il 30 giugno o mediante rateizzazione in cinque rate mensili di pari importo.
  Il comma 9 prevede, infine, forme di cooperazione tra l'Agenzia delle entrate, l'INPS, l'INAIL e gli altri enti previdenziali e assistenziali ai fini della verifica del rispetto del requisito della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi previsto dai precedenti commi 1, 2, 3, 4 e 6, necessario per fruire della sospensione dei versamenti.

Art. 19 (Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari)

  La norma amplia, sotto il profilo temporale, le previsioni contenute nel comma 7 dell'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che viene conseguentemente abrogato, prevedendo in favore dei soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge, il non assoggettamento dei ricavi e dei compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) e il 31 maggio 2020 (in luogo del 31 marzo 2020) alle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo e alle ritenute d'acconto sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della predetta agevolazione, provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 (in luogo del 31 maggio 2020) o mediante rateizzazione fino al massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020 (in luogo di maggio 2020), senza applicazione di sanzioni e interessi.
  Saranno poi fatti salvi gli effetti prodotti medio tempore dal citato comma 7 dell'articolo 64 del decreto-legge n. 18 del 2020.

Art. 20 (Metodo previsionale acconti giugno)

  In linea generale, il calcolo dell'acconto è effettuato sulla base dell'imposta dovuta per l'anno precedente, al netto di detrazioni, crediti d'imposta e ritenute d'acconto risultanti dalla relativa dichiarazione dei redditi (metodo «storico»). In alternativa, coloro che, per l'anno in corso, presumono di avere un risultato economico inferiore rispetto all'anno precedente possono ricorrere al metodo «previsionale». In tal caso il calcolo viene effettuato sulla base dell'imposta presumibilmente dovuta per l'anno in corso, considerando, quindi, i redditi che il contribuente ipotizza di realizzare, nonché gli oneri deducibili e detraibili che dovrebbero essere sostenuti, i crediti d'imposta e le ritenute d'acconto. Questa scelta può comportare la riduzione o il non pagamento dell'acconto, ma, al contempo, espone il contribuente al rischio di effettuare i versamenti in acconto in misura inferiore rispetto a quanto realmente dovuto e di soggiacere all'eventuale successiva applicazione di sanzioni e interessi sulla differenza non versata.
  Ciò premesso, al fine di agevolare i contribuenti che, a causa degli effetti della crisi sanitaria dovuta alla diffusione del COVID-19, potrebbero registrare una diminuzione dell'imponibile fiscale ai fini dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP, la disposizione favorisce la possibilità di calcolare e versare gli acconti dovuti utilizzando il metodo «previsionale» anziché il metodo «storico». Infatti, la norma stabilisce, solo per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, la non applicazione di sanzioni e interessi in caso di scostamento dell'importo versato a titolo di acconto, rispetto a quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP, entro il margine del 20 per cento.

Art. 21 (Rimessione in termini per i versamenti)

  In considerazione del periodo emergenziale, la disposizione consente di considerare regolarmente effettuati i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza al 16 marzo 2020, prorogati al 20 marzo 2020 per effetto dell'articolo 60 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, se eseguiti entro il 16 aprile 2020, senza il pagamento di sanzioni e interessi.

Art. 22 (Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020)

  Al fine di consentire ai sostituti d'imposta di avere più tempo a disposizione per l'effettuazione degli adempimenti fiscali, in conseguenza dei disagi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e, nel contempo, di permettere ai cittadini e ai soggetti che prestano l'assistenza fiscale di essere in possesso delle informazioni necessarie per compilare la dichiarazione dei redditi, solo per l'anno 2020, il comma 1 differisce al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti d'imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.
  Il comma 2 dispone che non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 4, comma 6-quinquies, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nel caso in cui le certificazioni siano trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate oltre il termine del 31 marzo 2020, purché l'invio avvenga entro il 30 aprile 2020.
  Resta fermo che la trasmissione in via telematica delle certificazioni di cui al comma 6-ter del citato articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui al comma 1 del medesimo articolo 4 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.

Art. 23 (Proroga dei certificati di cui all'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, emessi nel mese di febbraio 2020)

  La norma proroga espressamente la validità dei certificati previsti dall'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di appalti, emessi dall'Agenzia delle entrate. In particolare, la proroga si riferisce ai certificati emessi entro il 29 febbraio 2020 prorogandone la validità fino al 30 giugno 2020, al fine di evitare, in considerazione della situazione connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, accessi da parte di contribuenti agli uffici dell'Agenzia.

Art. 24 (Termini agevolazioni prima casa)

  La norma, tenuto conto che l'emergenza epidemiologica in corso sta provocando difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone, al fine di non far decadere dal beneficio «prima casa» i soggetti potenzialmente interessati, dispone la sospensione dei termini, previsti dalla relativa normativa, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020: tali termini torneranno a decorrere allo scadere del periodo di sospensione.
  In particolare, la sospensione riguarda i termini di cui alla nota II-bis dell'articolo 1 della tariffa allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, ossia il periodo di diciotto mesi dall'acquisto della prima casa, entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l'abitazione; il termine di un anno, entro il quale il contribuente che ha ceduto l'immobile acquistato con i benefìci per la prima casa deve procedere all'acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale, richiesto per non decadere dal beneficio originario in caso di cessioni avvenute entro cinque anni dall'acquisto; il termine di un anno, entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell'abitazione ancora in suo possesso. È inoltre prorogato il termine per il riacquisto della prima casa previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini della fruizione del credito d'imposta.

Art. 25 (Assistenza fiscale a distanza)

  La norma intende agevolare la tempestiva presentazione della dichiarazione mediante il modello 730 agevolando le modalità di rilascio della delega all'accesso alla dichiarazione precompilata e della relativa documentazione, ferma la regolarizzazione alla cessazione dello stato di emergenza.
  In particolare, viene consentito che i centri autorizzati di assistenza fiscale e i professionisti abilitati possano gestire «a distanza» l'attività di assistenza fiscale o di assistenza per la predisposizione del modello 730 con modalità telematiche acquisendo la delega sottoscritta dal contribuente con le medesime modalità telematiche.
  Inoltre, viene previsto che, in caso di necessità determinata, ad esempio, dall'indisponibilità di strumenti quali stampanti o scanner, il contribuente possa inviare una delega non sottoscritta ma suffragata da una propria autorizzazione. L'autorizzazione può essere resa, ad esempio, con strumenti informatici, quali un video o un messaggio di posta elettronica accompagnato da una foto, anche mediante il deposito nel cloud dell'intermediario.
  Tali modalità sono consentite anche per la presentazione, in via telematica, di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all'INPS, come ad esempio la dichiarazione sostitutiva unica ai fini dell'ISEE, la presentazione del modello RED e la richiesta del reddito di cittadinanza. Consente, pertanto, lo svolgimento delle attività da remoto, permettendo ai contribuenti di richiedere benefìci e assolvere agli obblighi dichiarativi, evitando che gli stessi debbano spostarsi dalle proprie abitazioni. La stessa finalità ha la richiesta di deroga per l'assenza della sottoscrizione dei documenti, nell'ipotesi in cui il contribuente non abbia strumenti adatti alla stampa e alla scansione delle deleghe o del mandato. La regolarizzazione della documentazione verrà tempestivamente effettuata, come nel caso dell'assistenza fiscale, alla cessazione dell'attuale periodo di emergenza.

Art. 26 (Semplificazioni per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche)

  La norma modifica l'articolo 17 del decreto-legge n. 124 del 2019 al fine di prevedere che, se l'ammontare dell'imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno è di importo inferiore a 250 euro (ma l'importo complessivo dell'imposta dovuta per il primo e secondo trimestre è superiore a 250 euro), il versamento può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell'anno. Se, considerando anche l'imposta dovuta per le fatture emesse nel secondo trimestre dell'anno, l'importo complessivo da versare resta inferiore a 250 euro, il versamento dell'imposta relativa al primo e al secondo trimestre dell'anno può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell'imposta dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell'anno di riferimento. Restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo e quarto trimestre solare dell'anno.

Art. 27 (Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole)

  Come è noto, allo stato attuale mancano terapie efficaci per contrastare la diffusione dell'epidemia. In mancanza di farmaci specifici, ai pazienti con COVID-19 vengono somministrati farmaci autorizzati per altre indicazioni terapeutiche nell'ambito di studi clinici oppure farmaci ancora in fase di sperimentazione e che rientrano nei programmi cosiddetti di uso compassionevole. La disposizione mira a neutralizzare gli effetti fiscali delle cessioni di farmaci nell'ambito di programmi ad uso compassionevole, equiparando ai fini dell'IVA la cessione di detti farmaci alla loro distruzione ed escludendo la concorrenza del loro valore normale alla formazione dei ricavi ai fini delle imposte dirette. È necessario tener presente, infatti, che le regole fiscali vigenti impediscono che alla suddetta tipologia di farmaci possa applicarsi la detrazione dell'IVA e comportano la tassazione ai fini del reddito d'impresa. Questa circostanza rischia di limitare il ricorso a questa tipologia di intervento, che si sta dimostrando particolarmente utile per fronteggiare l'emergenza.

Art. 28 (Modifiche all'articolo 32-quater del decreto-legge n. 124 del 2019)

  Il presente articolo intende modificare la disciplina prevista dall'articolo 32- quater del decreto-legge n. 124 del 2019 in materia di utili distribuiti a società semplici. In particolare, le modifiche sono volte a:

   a) comprendere nell'ambito di applicazione della disciplina gli utili di fonte estera, con esclusione di quelli provenienti da Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati sui quali continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal testo unico delle imposta sui redditi;

   b) chiarire le modalità di applicazione della ritenuta e dell'imposta sostitutiva previste per gli utili percepiti dalla società semplice per la quota riferibile a soci persone fisiche della medesima società;

   c) disciplinare il regime fiscale degli utili percepiti dalla società semplice per la quota riferibile ai soci enti non commerciali e ai soci non residenti della società semplice;

   d) disciplinare un regime transitorio per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 la cui distribuzione è deliberata entro il 31 dicembre 2022. A tali utili si applica il regime fiscale previgente alle modifiche apportate dalla legge di bilancio per il 2018.

Art. 29 (Disposizioni in materia di processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato e attività del contenzioso degli enti impositori)

  Con le disposizioni previste al comma 1, al fine di agevolare la digitalizzazione anche degli atti giudiziari la cui controversia è stata avviata dalle parti con modalità cartacee, si prevede per dette parti l'obbligo di depositare gli atti successivi e notificare i provvedimenti giurisdizionali tramite modalità telematiche.
  Il comma 2 del presente articolo introduce il nuovo comma 1-ter nell'articolo 16 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (TUSG). Detto comma consente agli uffici giudiziari di notificare gli atti sanzionatori derivanti da omesso o parziale pagamento del contributo unificato tramite posta elettronica certificata (PEC) nel domicilio eletto o, in mancanza di tale indicazione, mediante il deposito presso l'ufficio di segreteria delle commissioni tributarie o la cancelleria competente. La suddetta notifica mediante PEC è consentita anche qualora l'irrogazione della sanzione sia contenuta nell'invito al pagamento di cui all'articolo 248 del TUSG. La nuova procedura telematica permette, pertanto, di completare il flusso informatico delle spese di giustizia collegate a processi giurisdizionali digitali già obbligatori, oltre che generare un risparmio di spese postali nel bilancio dello Stato. La ratio della norma consiste nel valorizzare il ruolo del difensore e il relativo domicilio eletto, non solo per le notifiche processuali, ma anche per la ricezione degli atti relativi alle spese di giustizia. Sarà il difensore a garantire al suo assistito la conoscibilità degli atti notificati in base al mandato ricevuto (si veda Corte costituzionale, sentenza 29 marzo 2019, n. 67).
  Con il comma 3 vengono riallineati i termini di sospensione processuale per entrambe le parti del giudizio tributario. Infatti, il termine di sospensione fissato al 31 maggio 2020 per le attività di contenzioso degli enti impositori dall'articolo 67, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, è anticipato all'11 maggio 2020, che è il termine di sospensione fissato dall'articolo 37 del presente decreto.

Art. 30 (Modifiche al credito d'imposta per le spese di sanificazione)

  La disposizione estende il credito d'imposta attribuito per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, di cui all'articolo 64 del decreto-legge n. 18 del 2020, includendo, secondo le misure e nei limiti di spesa complessivi ivi previsti, anche quelle relative all'acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero all'acquisto e all'installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti per le mani e i disinfettanti.
  Il comma 2 dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi del comma 2 dell'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono stabiliti altresì i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo.

Art. 31 (Potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)

  La disposizione di cui al comma 1 reca misure finalizzate a incrementare le risorse per il salario accessorio del personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di consentire lo svolgimento di maggiori prestazioni lavorative articolate su turnazioni, in ragione del fatto che esso è chiamato a un grande sforzo per dare attuazione al rafforzamento delle attività di controllo presso i porti, gli aeroporti e le dogane interne in relazione all'uscita del Regno Unito dall'Unione europea e, ora, all'emergenza sanitaria legata alla diffusione del coronavirus, nonché per l'azione di contrasto delle frodi in materia di accisa, nel settore dei carburanti e degli idrocarburi, per le attività di accertamento e controllo connesse alla lotteria nazionale degli scontrini, nonché per le ulteriori attività previste dalla legge di bilancio in materia di giochi e in ambito doganale.
  La parte prevalente delle risorse variabili destinate a finanziare il salario accessorio del personale è da tempo non utilizzabile a causa delle norme sul contenimento dei fondi della contrattazione integrativa succedutesi nel tempo (articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010; articolo 1, comma 236, della legge 208 del 2015; da ultimo, articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017). In tale contesto, la norma proposta intende introdurre una deroga a tali limiti, deroga giustificata dal particolare rilievo strategico dell'attività svolta dall'Agenzia. La misura prevede un incremento delle risorse variabili del Fondo risorse decentrate. L'incremento sarà pari a 8 milioni di euro per l'anno 2020. Grazie a tale maggiore disponibilità sarebbe possibile incrementare le quote di salario accessorio destinate alle maggiori prestazioni lavorative articolate su turnazioni.
  Il comma 2 abroga la norma precedente recata dall'articolo 70 del decreto-legge n. 18 del 2020.
  Il comma 3 prevede che, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il personale proveniente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e quello che presta servizio presso gli uffici dei monopoli o presso qualsiasi altro ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sia equiparato ai dipendenti provenienti dall'Agenzia delle dogane, anche in relazione del riconoscimento della qualità di ufficiale di polizia tributaria ai sensi della normativa ivi prevista. In sostanza il personale proveniente dai Monopoli – il cui status giuridico è stato equiparato a quello del personale proveniente dall'Agenzia delle dogane, a norma dell'articolo 23-quater del decreto-legge n. 95 del 2012 – nell'espletamento delle funzioni elencate nelle norme citate nella disposizione, acquisisce automaticamente la qualifica di ufficiale di polizia tributaria. Le disposizioni citate nel comma elencano le tipologie di attività espletate dall'amministrazione finanziaria per le quali è riconosciuta la qualifica di ufficiale di polizia tributaria.

Art. 32 (Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19)

  La norma in esame va considerata come un'ulteriore misura posta in essere per consentire alle regioni e alle province autonome di fronteggiare le straordinarie esigenze di assistenza sanitaria correlate all'emergenza del COVID-19.
  Nel merito, la proposta è finalizzata a riconoscere alle strutture inserite nei Piani regionali – adottati in attuazione delle circolari del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 18 del 2020 – la remunerazione della specifica funzione assistenziale prestata per la cura dei pazienti affetti da COVID-19, parametrata ai maggiori costi sostenuti dalle menzionate strutture; ciò in quanto si tratta di strutture che, nell'attuale stato emergenziale, partecipano direttamente alla gestione della rete assistenziale e che, allo scopo hanno allestito reparti destinati all'urgenza e hanno in carico pazienti affetti da COVID 19.
  Segnatamente, al comma 1 è disposto che, limitatamente alla durata dello stato emergenziale, di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, in deroga al limite di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati, di cui all'articolo 45, comma 1-ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, come misura aggiuntiva rispetto all'acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie, già previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano riconoscere tale nuova funzione assistenziale che gli erogatori stanno garantendo previa sospensione delle attività di cura ordinarie e riprogrammazione e riconversione dei reparti per accogliere i pazienti affetti da COVID-19. Le strutture interessate, come già sopra indicato, sono quelle inserite nei piani adottati al fine di incrementare la dotazione dei posti letto in reparti di terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive, di cui al menzionato articolo 3, comma 1, lettera b). Il riconoscimento della funzione ai fini della remunerazione avviene in sede di rinegoziazione degli accordi e dei contratti, di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con le stesse strutture e secondo le finalità emergenziali previste dai citati piani.
  Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, il compito di stabilire le modalità di determinazione della specifica funzione assistenziale e l'incremento tariffario di cui al comma 1, in modo da garantire la compatibilità con le risorse previste per l'attuazione dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che stanzia le risorse necessarie al potenziamento delle reti di assistenza territoriale.
  Al comma 3, al fine di evitare potenziali incertezze in fase attuativa, viene espressamente disposto che, nella vigenza dell'accordo rinegoziato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1, gli enti e le aziende del servizio sanitario nazionale corrispondono alle strutture private, a titolo di acconto, su base mensile, un corrispettivo per le prestazioni sanitarie rese in ragione della norma in esame, nel limite della misura del 70 per cento dei dodicesimi corrisposti o comunque dovuti per l'anno 2019, fatta salva la possibilità del conguaglio alla fine dell'anno.

Art. 33 (Proroga organi e rendiconti)

  Il comma 1 prevede una proroga degli organi amministrativi e di controllo, sia ordinari che straordinari, degli enti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province, del comuni, delle comunità montane e loro consorzi e associazioni, nonché delle società, che siano scaduti per compiuto mandato e non ricostituiti nei termini prescritti dalle vigenti disposizioni o per l'impossibilità, per quelli a base associativa, di attivare o completare le eventuali procedure elettorali.
  In particolare, il termine fissato dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, è prorogato fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e, comunque, fino all'effettiva ricomposizione degli organi. La disposizione non interviene sulla durata dei mandati, bensì esclusivamente sul prolungamento della prorogatio, assimilando tale fattispecie a quella prevista per gli enti, istituzioni e società regolati dalle norme del codice civile.
  Il comma 2 è finalizzato al rinvio del termine per la presentazione dei rendiconti suppletivi relativi ai pagamenti di somme riscosse dai funzionari delegati sulle aperture di credito, che non siano state erogate alla chiusura dell'esercizio e che possono essere trattenute per effettuare pagamenti di spese esclusivamente riferibili all'esercizio scaduto.
  Il comma 3 modifica gli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. L'articolo 1, comma 671, della legge n. 190 del 2014 stabilisce che «Al fine di accelerare e semplificare l’iter dei pagamenti riguardanti gli interventi cofinanziati dall'Unione europea a titolarità delle amministrazioni centrali dello Stato, nonché gli interventi complementari alla programmazione dell'Unione europea (...) il Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, provvede alle erogazioni a proprio carico (...), anche mediante versamenti nelle apposite contabilità speciali istituite presso ciascuna amministrazione titolare degli interventi stessi».
  Con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 maggio 2014, sono state attivate apposite contabilità speciali di tesoreria intestate alle amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea. In particolare l'articolo 6 del predetto decreto ministeriale stabilisce che i rendiconti amministrativi resi dai titolari delle contabilità speciali di cui all'articolo 1 sono sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi degli articoli 11 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
  Nello specifico, l'articolo 11, che si intende modificare, individua al comma 1, dalla lettera a) alla lettera e-bis), una serie di atti sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile.
  La metodologia di controllo da applicare agli atti suddetti è specificata al successivo articolo 12 del decreto legislativo n. 123 del 2011. Infatti, in base quanto previsto dal predetto articolo 12, solamente per i rendiconti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c), il controllo di regolarità amministrativa e contabile può essere esercitato secondo un programma elaborato sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
  Sulla base della vigente normativa, pertanto, solo per taluni rendiconti, cioè quelli elencati nell'articolo 11, lettere a), b) e c), può essere applicato un metodo di campionamento, mentre ai rendiconti riguardanti la gestione degli interventi dell'Unione europea, sulla base della legislazione vigente, il metodo del campionamento non può essere applicato.
  Tale proposta normativa inserisce i rendiconti relativi ai pagamenti effettuati a valere sulle gestioni dei programmi dell'Unione europea nell'ambito della previsione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c-bis), facendoli rientrare nell'alveo dei rendiconti per i quali la metodologia di controllo da utilizzare è quella del campionamento.
  Per l'effetto di tale previsione normativa, la metodologia di controllo dei rendiconti resi dalle amministrazioni titolari di programmi dell'Unione europea viene adeguata alle metodologie di auditing utilizzate nel contesto europeo, delineando a livello nazionale il quadro giuridico di procedure di controllo a completamento dei principi recati dai regolamenti dei Fondi strutturali e dai regolamenti di settore delle altre linee di bilancio dell'Unione europea.

Art. 34 (Divieto di cumulo pensioni e redditi)

  La disposizione intende chiarire che i professionisti di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ai fini della fruizione dell'indennità prevista dal medesimo articolo, devono intendersi iscritti, in via esclusiva, agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, e non titolari di trattamento pensionistico diretto.

Art. 35 (Pin Inps)

  La disposizione consente all'INPS di rilasciare le proprie identità digitali (PIN INPS) in maniera semplificata, mediante acquisizione telematica degli elementi necessari all'identificazione del richiedente, posticipando al termine dell'attuale stato emergenziale la verifica con riconoscimento diretto, ovvero con riconoscimento facciale da remoto.

Capo V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERMINI PROCESSUALI E PROCEDIMENTALI

Art. 36 (Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare)

  Il perdurare delle limitazioni imposte per far fronte all'emergenza epidemiologica in atto impone lo spostamento del termine, fissato al 15 aprile dall'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in corso di conversione come atto Senato 1766, concernente il rinvio d'ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari e la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto per i procedimenti indicati al comma 2 del richiamato articolo 83.
  Anche in considerazione della possibilità rimessa ai capi degli uffici giudiziari, per effetto delle disposizioni dei commi 6 e 7 dello stesso articolo oggetto di modifica, di adottare misure organizzative e incidenti sulla trattazione degli affari, si ritiene congruo differire il termine in parola all'11 maggio 2020.
  La modifica è destinata ad incidere sui procedimenti innanzi alle commissioni tributarie e agli organi della magistratura militare per effetto del richiamo di cui al comma 21 dell'articolo 83.
  La previsione di cui al comma 2 risponde all'esigenza di consentire ai capi degli uffici di adottare misure per la trattazione dei procedimenti nei quali i termini massimi di custodia cautelare vengano a scadenza nei sei mesi successivi all'11 maggio, indipendentemente dalla richiesta che ne faccia l'imputato in custodia cautelare.
  Per il processo amministrativo, il comma 3 proroga la sospensione dei termini per un ulteriore brevissimo periodo, che va dal 16 aprile al 3 maggio compresi, ma con esclusivo riferimento ai termini stabiliti per la notificazione dei ricorsi (di primo e di secondo grado; introduttivo, in appello, incidentale, per motivi aggiunti, eccetera), sempre con l'eccezione di quelli relativi al procedimento cautelare (il ricorso in appello avverso un'ordinanza cautelare, oltre al procedimento ante causam). Si tratta di un ulteriore periodo di diciotto giorni di sospensione, riferito ai soli predetti termini, essenzialmente volto ad agevolare il graduale, ma immediato, ritorno alla trattazione dei processi amministrativi, sebbene in forma esclusivamente scritta. Quest'ultima è infatti una peculiarità tipica del processo amministrativo, che ad esso consente di ripristinare la trattazione nel merito delle cause in tempi più vicini degli altri. Si è scelto di limitare tale breve proroga alle sole attività delle parti che introducono un ricorso, essenzialmente in considerazione di quel fisiologico iato temporale (valutato in considerazione del distanziamento nel tempo dai periodi di massima limitazione delle attività lavorative scaturiti dall'emergenza sanitaria) che il codice interpone tra lo svolgimento delle attività difensive del ricorrente e quelle del resistente; tale sfasamento, tra la notifica di un ricorso e il deposito delle correlative difese (pur se riferite alla fase cautelare, che comunque ex se non era e non è soggetta a sospensione alcuna), è infatti di entità sostanzialmente equivalente (ex articolo 55, comma 5, del codice del processo amministrativo) ai predetti diciotto giorni di ulteriore proroga.
  Infine, il comma 4 prevede che la proroga dei termini di cui al comma 1, primo periodo, trovi applicazione anche con riferimento alle funzioni e alle attività della Corte dei conti di cui all'articolo 85 del decreto-legge n. 18 del 2020, nonché il conseguente spostamento al 12 maggio 2020 del termine iniziale previsto dal comma 5 del medesimo articolo 85.

Art. 37 (Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza)

  La misura proroga dal 15 aprile al 15 maggio 2020 il termine previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 2020.
  Conseguentemente, sono sospesi fino al 15 maggio tutti i termini relativi a procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, nonché i termini dei procedimenti disciplinari del personale delle pubbliche amministrazioni, compresi quelli relativi al personale in regime di diritto pubblico, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data.

Capo VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E DI LAVORO

Art. 38 (Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata)

  La norma proposta, al fine di corrispondere al maggior impegno richiesto ai medici convenzionati per garantire la continuità assistenziale durante l'emergenza sanitaria in corso, anticipa ope legis gli effetti economici relativi all'accordo collettivo nazionale 2016-2018 previsti per la medicina convenzionata dall'atto di indirizzo approvato dal Comitato di settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 e 29 agosto 2019, su proposta della Conferenza delle regioni e delle province autonome e parere positivo del Governo, con particolare riferimento al totale incrementale previsto per il 2018 (commi 1 e 6). In particolare gli incrementi previsti dal predetto atto di indirizzo per il 2018 sono pari all'1.84 per cento dal 1° gennaio 2018, quale trascinamento dell'incremento dovuto per il 2017 (somma dell'incremento contrattuale pari all'1,09 per cento e dell'incremento per l'indennità di vacanza contrattuale pari allo 0,75 per cento), e al 4,23 per cento dal 1° aprile 2018 (somma dell'incremento contrattuale pari al 3,48 per cento e dell'incremento per l'indennità di vacanza contrattuale pari allo 0,75 per cento), secondo quanto chiarito con nota del presidente del Comitato di settore prot. n. 33/COMITATOREG-SAN del 27 febbraio 2020.
  Finora, nessuna delle tre categorie della medicina convenzionata ha ricevuto tutti gli incrementi contrattuali previsti per il triennio 2016-2018 dall'atto di indirizzo approvato dal Comitato di settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019. Infatti mentre tutte le categorie hanno ricevuto i previsti incrementi contrattuali fino al 31 dicembre 2017, gli arretrati relativi al 2018 e gli incrementi a regime in ragione del diverso stato delle trattative contrattuali, sia per la parte normativa che per la parte economica, sono stati finora riconosciuti dai diversi accordi collettivi nazionali di settore con decorrenze diverse. In particolare:

   alla pediatria di libera scelta con l'accordo collettivo nazionale siglato il 21 giugno 2018 sono stati riconosciuti i soli arretrati contrattuali fino al 31 dicembre 2017;

   alla medicina generale con l'accordo collettivo nazionale siglato il 21 giugno 2018 sono stati riconosciuti gli arretrati contrattuali fino al 31 dicembre 2017. Per effetto, poi, dell'ipotesi di accordo collettivo nazionale in corso di perfezionamento (in attuazione dell'atto di indirizzo approvato dal Comitato di settore Regioni-Sanità in data 29 agosto 2019), sarà riconosciuta una parte degli arretrati contrattuali relativi al 2018 e una parte dell'incremento della retribuzione prevista a regime, pari all'1,84 per cento da gennaio 2018;

   agli specialisti ambulatoriali, con l'accordo collettivo nazionale sottoscritto il 21 giugno 2018, sono stati riconosciuti tutti gli arretrati contrattuali dovuti fino al 31 dicembre 2017, mentre con l'accordo collettivo nazionale sottoscritto il 25 giugno 2019, entrato in vigore il 31 marzo 2020 con l'intesa sancita nella Conferenza Stato-regioni (rep. atti n. 49/CSR), viene riconosciuta una parte degli arretrati contrattuali relativi al 2018, pari complessivamente all'1,84 per cento da gennaio ad agosto 2018 e l'incremento pari al 4,23 per cento a regime da settembre 2018.

  Per effetto delle disposizioni in parola, pertanto, si prevede che ai predetti medici venga riconosciuta la differenza tra gli incrementi contrattuali già riconosciuti e garantiti per effetto degli accordi collettivi nazionali vigenti e il totale incrementale previsto per il 2018 dall'atto di indirizzo citato, con le decorrenze chiarite nella nota del presidente del Comitato di settore prot. n. 33/COMITATOREG-SAN del 27 febbraio 2020.
  Il comma 2 prevede altresì che gli effetti della norma cessano se entro sei mesi dalla fine dell'emergenza l'accordo collettivo nazionale relativo alla medicina generale e alla pediatria di libera scelta, per la parte normativa, non viene concluso secondo le procedure ordinarie, rinegoziando gli istituti previsti in fase d'emergenza.
  Il comma 3 specifica che tali misure economiche vengono adottate anche per garantire la reperibilità a distanza dei medici di medicina generale (telefonica, SMS, sistemi di messaggistica, sistemi di videocontatto e videoconsulto) per tutta la giornata, anche con l'ausilio del personale di studio, in modo da contenere il contatto diretto e conseguentemente limitare i rischi di contagio dei medici e del personale stesso.
  Il comma 4 attribuisce ai medici l'onere di dotarsi di sistemi di piattaforme digitali che consentano il contatto ordinario e prevalente con i pazienti fragili e cronici gravi, e collaborano a distanza, nel caso in cui non siano dotati di dispositivi di protezione individuale idonei, in via straordinaria ove fosse richiesto dalle regioni, per la sorveglianza clinica dei pazienti in quarantena o isolamento o in fase di guarigione dimessi precocemente dagli ospedali.
  Il comma 5 prevede che le regioni possono impegnare il 20 per cento dei fondi ripartiti di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'acquisto e la fornitura ai medici di pulsiossimetri che permettano, previa consegna al paziente ove necessario, la valutazione a distanza della saturazione di ossigeno e della frequenza cardiaca durante il videoconsulto. Il medico si avvarrà delle fasi di osservazione e dei segni riscontrati, come dei sintomi riferiti dal paziente, per un orientamento che definisca le successive azioni cliniche necessarie in accordo con i percorsi definiti a livello regionale.
  Agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 7).

Art. 39 (Procedure semplificate per le pratiche e attrezzature medico-radiologiche)

  L'introduzione di questo nuovo articolo risponde all'esigenza di semplificare e velocizzare le procedure amministrative a carico delle strutture sanitarie propedeutiche allo svolgimento di nuove pratiche mediche con attrezzature radiologiche, per la durata dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dal COVID-19, dichiarata con la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.
  Tali pratiche, che sono estremamente preziose per monitorare l'andamento dell'epidemia di COVID-19 anche in relazione alle sperimentazioni farmacologiche in corso di svolgimento, comportano la necessità, al fine di ridurre le possibilità di diffusione del virus, di un uso estensivo di apparati radiografici mobili direttamente al letto del paziente affetto da COVID-19, o presso il suo domicilio se non ricoverato in ospedale, ma anche la realizzazione di aree di radiologia presso le nuove strutture, o riassetto delle esistenti, che siano dotate di apparati di tomografia computerizzata (TC), comunque indispensabili.
  Sotto il profilo normativo, e date le caratteristiche intrinseche degli apparati medici radiologici fino alla TC, tutte le pratiche di nuova attivazione (in sostanza tutte quelle di nuova attivazione presso le strutture sanitarie in risposta all'emergenza e tutte quelle nelle nuove aree temporanee e ospedali da campo), prima di poter essere intraprese dovrebbero soddisfare i requisiti dell'articolo 22 (Comunicazione preventiva) del decreto legislativo n. 230 del 1995, che prevede un tempo di attesa di almeno trenta giorni tra la comunicazione agli organi competenti e l'inizio delle attività, del tutto incompatibile con le esigenze di cura e gestione dell'emergenza.
  La necessità dell'emendamento trae dunque origine dalla oggettiva impossibilità per le strutture sanitarie di rispettare i tempi per la comunicazione preventiva agli organi competenti previste dall'articolo 22 del decreto legislativo n. 230 del 1995 nel caso di nuove pratiche radiologiche, che si rendano necessarie per fronteggiare l'emergenza del COVID-19, e dall'estrema difficoltà per le stesse di rispettare i tempi nella comunicazione preventiva di variazione o modifica di pratica previste dallo stesso articolo 22 del decreto legislativo n. 230 del 1995.
  L'articolo 22, rubricato «Comunicazione preventiva di pratiche», prevede infatti, al comma 1, che, «ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni, e fuori dei casi per i quali la predetta legge o il presente decreto prevedono specifici provvedimenti autorizzativi, chiunque intenda intraprendere una pratica, comportante detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti, deve darne comunicazione, trenta giorni prima dell'inizio della detenzione, al Comando provinciale dei vigili del fuoco, agli organi del Servizio sanitario nazionale, e, ove di loro competenza, all'Ispettorato provinciale del lavoro, al Comandante di porto e all'Ufficio di sanità marittima, nonché alle agenzie regionali e delle province autonome di cui all'articolo 03 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, indicando i mezzi di protezione posti in atto».
  Al fine di evitare ambiguità interpretative, nella proposta sono espressamente richiamate le modalità di gestione tecnico-amministrativa delle apparecchiature radiologiche mobili impiegate nelle strutture ospedaliere e nella radiologia domiciliare, già consentite dal vigente sistema regolatorio (benestare dell'esperto qualificato e prove di prima verifica).
  Il regime temporaneamente introdotto prevede che chiunque intenda intraprendere una pratica, comportante detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti ne dà comunicazione di avvio di attività al posto della comunicazione preventiva ex articolo 22 del decreto legislativo n. 230 del 1995 che avrebbe comportato un fermo nell'attivazione di trenta giorni, e consente di non derogare dal fornire evidenza agli organi della pubblica amministrazione dello svolgimento delle attività in oggetto, garantendo la protezione dei lavoratori, della popolazione e, visto il richiamo al decreto legislativo n. 187 del 2000, del paziente, in quanto detta comunicazione è corredata del benestare dell'esperto qualificato, comprensivo delle valutazioni e indicazioni di radioprotezione di cui all'articolo 61, comma 2, e dell'esito della prima verifica di cui all'articolo 79, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), del medesimo decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
  Più in dettaglio, l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, già prevede che le regioni possano attivare le aree e strutture di emergenza in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, e disposizioni di simile tenore sono presenti al comma 2 in deroga alle norme edilizie. Non sono presenti tuttavia clausole di semplificazione riguardo i processi autorizzativi definiti nella norma statale (decreto legislativo n. 230 del 1995) per le nuove pratiche con attrezzature medico-radiologiche che saranno condotte presso le strutture sanitarie interessate all'emergenza, comprese le aree di cui all'articolo 4 comma 1 del predetto decreto-legge n. 18 del 2020.
  Il comma 1 dell'articolo qui proposto introduce quindi, per tutte le nuove pratiche nell'ambito dell'emergenza, una procedura di autorizzazione semplificata che prevede una comunicazione agli organi competenti di avvio dell'attività (e non di comunicazione preventiva), fermo restando il rispetto delle disposizioni sostanziali del decreto legislativo n. 230 del 1995 in materia di tutela dei lavoratori e del pubblico, che si sostanzia nell'obbligo di corredare detta comunicazione con le specifiche valutazioni e indicazioni di radioprotezione dell'esperto qualificato. Questa procedura semplificata consente quindi di superare il tempo vuoto di almeno 30 giorni previsto dalla normativa vigente, senza di fatto ridurre il livello di tutela per gli operatori e la popolazione, e consente alle strutture di poter rispondere con estrema celerità alle specifiche richieste di esami radiologici nell'emergenza.
  Il comma 2 stabilisce invece che l'utilizzo e il movimento all'interno delle strutture (comprese le nuove aree di emergenza) di attrezzature mobili nell'ambito di pratiche per le quali la comunicazione preventiva ex articolo 22 del decreto legislativo n. 230 del 1995 sia già stata fatta, non è soggetto a nuova comunicazione, neanche in termini di variazione, agli organi competenti, ma solo al benestare dell'esperto qualificato, che la struttura acquisisce agli atti. Il fine della disposizione continua a essere l'alleggerimento e velocizzazione delle procedure a carico delle strutture sanitarie al fine di rispondere in modo ottimale all'emergenza, senza ridurre il livello di tutela.
  Il comma 3 conferma la piena validità delle disposizioni del decreto legislativo 187 del 2000 sulla protezione del paziente dalle esposizioni a fini medici delle radiazioni ionizzanti. Il decreto legislativo n. 187 del 2000 attiene in particolare all'applicazione dei princìpi di giustificazione e ottimizzazione per le esposizioni mediche, e non presenta profili di criticità in relazione all'emergenza.
  Il comma 4, infine, limita la validità dei primi due commi alla durata dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dal COVID-19, dichiarata con la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

Art. 40 (Disposizioni urgenti materia di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID)

  L'intervento normativo in esame volto a semplificare l'articolo 17 del decreto-legge n. 18 del 2020 muove dall'esigenza di meglio definire l'ambito di applicazione della norma, con specifico ed esclusivo riferimento al settore dei medicinali – di diretta competenza dell'AIFA – escludendo dalla portata normativa il settore dei dispositivi medici.
  Inoltre, fermo restando il limite temporale dello stato d'emergenza per cui opera la norma in esame, le modifiche sono, altresì, finalizzate a disciplinare il cosiddetto programma di uso terapeutico, quale impiego di medicinali nell'ambito dell'uso compassionevole in più pazienti, mantenendo invece, disciplinato dal regime ordinario già vigente, l'uso terapeutico nominale per singolo paziente. Si è poi ritenuto di dover intervenire per meglio esplicitare gli ambiti di interesse, citando espressamente le tipologie di studi farmacologici coinvolti: studi clinici sperimentali sui medicinali di fase I, II, III e IV; studi osservazionali sui farmaci; e programmi di uso terapeutico compassionevole. Viene inoltre chiarita la modalità di gestione degli studi di fase I.
  Da ultimo, vista l'eccezionalità della situazione emergenziale e attesa la necessità di semplificare le procedure relative all'avvio della sperimentazione, è stato previsto che le menzionate sperimentazioni, ove siano senza fine di lucro, rientrino nelle coperture delle polizze assicurative già in essere nelle strutture sanitarie coinvolte nella sperimentazione. La previsione è in linea con quanto previsto dal regolamento (UE) n. 536 del 2014, che, al considerando 81, prevede che gli Stati membri adottino apposite misure per incentivare le sperimentazioni cliniche condotte da promotori non commerciali.

Art. 41 (Disposizioni in materia di lavoro)

  L'articolo estende i trattamenti di integrazione salariale previsti dagli articoli 19 e 22 del decreto-legge n. 18 del 2020 anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio e il 17 marzo 2020.
  Dispone, inoltre, che le domande di concessione della cassa integrazione guadagni in deroga siano esenti da imposta di bollo.

Art. 42 (Disposizioni urgenti per disciplinare il Commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali)

  La norma proposta integra i requisiti dell'urgenza e dell'indifferibilità, attesa l'emergenza sanitaria in corso e tenuto conto dei crescenti e complessi compiti assegnati alle regioni, in quanto è finalizzata a rendere nuovamente operativa l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS).
  È noto, infatti, che in questa situazione di estrema emergenza sanitaria occorre intraprendere il maggior numero di iniziative per contenere e contrastare la menzionata emergenza epidemiologica da COVID-19, e l'AGENAS, quale principale organismo di raccordo fra l'amministrazione centrale e le regioni in ambito sanitario, riscontra la vacanza della copertura di due organi: il presidente e il direttore generale.
  Pertanto, per le ragioni legate all'emergenza, alla necessità di coadiuvare gli interventi di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, di cui in particolare al comma 2, nonché di assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Agenzia, di assistenza tecnico-operativa alle regioni e alle singole aziende sanitarie in ambito organizzativo, gestionale, economico, finanziario e contabile, al fine di assicurare la più elevata risposta sanitaria possibile, si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sia nominato un commissario straordinario per l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.
  Il commissario assumerà i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, attribuiti dallo statuto dell'Agenzia al presidente, al direttore generale e al consiglio di amministrazione, che decadono automaticamente con l'insediamento del commissario. La scelta avverrà tra esperti di riconosciuta competenza in diritto sanitario, in organizzazione, programmazione, gestione e finanziamento del servizio sanitario, anche estranei alla pubblica amministrazione. Il mandato del commissario cessa con la conclusione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020. Qualora il commissario, al momento della nomina, abbia altro incarico in corso, può continuare a svolgerlo, per la durata del mandato, in deroga alle disposizioni recanti la disciplina delle incompatibilità, di cui agli articoli 11 e 14 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39; al fine di non disincentivare le professionalità maggiormente qualificate – presumibilmente già impegnate con altri incarichi cui dovrebbero diversamente rinunciare – dall'accettare l'incarico, in ragione della sua limitata durata temporale. Al commissario è corrisposto un compenso determinato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  In particolare, il commissario si occuperà di collaborare all'azione di potenziamento della rete delle strutture ospedaliere e territoriali, monitorando le iniziative regionali e fornendo il relativo supporto tecnico operativo in ambito organizzativo, gestionale, economico, finanziario e contabile alle regioni, sempre in raccordo con l'attività del commissario straordinario di cui all'articolo 122, comma 2. Sarà compito del commissario verificare l'andamento dei piani adottati in attuazione della circolare del Ministero della salute prot. GAB 2627 in data 1° marzo 2020. Tali piani, come noto, prevedono l'incremento della dotazione dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive, isolati e allestiti con la dotazione necessaria per il supporto ventilatorio nelle strutture pubbliche e private accreditate. In tale contesto è necessario assicurare oltre che il supporto tecnico operativo, anche quello giuridico-amministrativo alle regioni, per superare le eventuali criticità riscontrate e garantire, nella fase emergenziale, i livelli essenziali di assistenza e la effettività della tutela del diritto alla salute
  Inoltre, in considerazione del ruolo di connessione fra il Ministero della salute e le regioni svolto dalla stessa Agenzia, il commissario verificherà l'attuazione tempestiva delle direttive del Ministro della salute finalizzate alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con particolare riferimento agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nonché alle disposizioni di cui al decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14. In particolare, sarà cura del commissario, con riguardo al potenziamento delle reti di assistenza territoriale e alla disciplina delle aree sanitarie temporanee, coadiuvare le regioni nell'assolvimento degli adempimenti previsti dalle norme e nella gestione dei rapporti con gli erogatori pubblici e privati. L'attività del commissario sarà allo stesso modo finalizzata per ogni ulteriore atto normativo e amministrativo generale che sarà adottato per affrontare l'emergenza.
  Il commissario, altresì, si occuperà del coordinamento delle stesse attività regionali poste in essere in conseguenza di ogni iniziativa utile assunta dal Ministro della salute per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  La disposizione precisa che restano in ogni caso fermi i poteri di coordinamento del Capo del Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 2020, al fine di evitare sovrapposizioni e conflitti di competenza.

Art. 43 (Disposizioni finanziarie)

  L'articolo contiene disposizioni finanziarie.

Art. 44 (Entrata in vigore)

  L'articolo disciplina l'entrata in vigore del decreto.

RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009
n. 196, e successive modificazioni).

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

  1. È convertito in legge il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 dell'8 aprile 2020.

Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143;

  Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche e integrazioni;

  Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 5 marzo 2020, n. 13;

  Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;

  Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11;

  Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14;

  Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

  Vista la Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19»;

  Vista la Comunicazione della Commissione europea del 3 aprile 2020 recante «Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19»;

  Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, prevedendo misure di sostegno alla liquidità delle imprese e di copertura di rischi di mercato particolarmente significativi;

  Considerata, a tal fine, l'esigenza di rafforzare il supporto all’export e all'internalizzazione delle imprese mediante adozione del meccanismo di assunzione diretta a carico dello Stato di una quota preponderante degli impegni derivanti dall'attività assicurativa di SACE S.p.A. per i rischi definiti non di mercato ai sensi della normativa dell'Unione europea;

  Considerata l'esigenza, a fronte dei significativi impatti economici derivanti dall'emergenza sanitaria, di prevedere misure specifiche per l'anno 2020 per il rilascio della garanzia dello Stato per operazioni di esportazione in alcuni settori;

  Considerato, altresì, che SACE S.p.A. in virtù della specializzazione acquisita nella valutazione del merito di credito delle aziende e dei rischi, nonché nella determinazione del prezzo congruo delle garanzie, appare il soggetto idoneo a svolgere la funzione di rilascio delle garanzie secondo il regime previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, ampliando, tramite la concessione di diritto della garanzia dello Stato sugli impegni da questa assunti, la capacità finanziaria di rilascio di garanzie sul credito e sulla copertura di rischi di mercato;

  Considerate le deliberazioni adottate dalle Camere in data 11 marzo 2020, con le quali il Governo è stato autorizzato, nel dare attuazione a quanto indicato nella Relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, allo scostamento e all'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine per fronteggiare le esigenze sanitarie e socio-economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19;

  Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere misure in materia di continuità delle imprese, di adempimenti fiscali e contabili, di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, di disciplina dei termini nonché sanitarie;

  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2020;

  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della giustizia, della difesa, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, per i beni e le attività culturali e per il turismo, della salute, per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, per la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie, per il sud e la coesione territoriale, per le politiche giovanili e lo sport, per le pari opportunità e la famiglia e per gli affari europei;

e m a n a

il seguente decreto-legge:

Capo I
MISURE DI ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE

Articolo 1.
(Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese)

  1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, SACE S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2020 garanzie, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dai commi da 2 a 11, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma non superano l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto di piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  2. Le garanzie di cui al comma 1 sono rilasciate alle seguenti condizioni:

   a) la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi;

   b) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, e alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea;

   c) l'importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi:

    1) 25 per cento del fatturato annuo dell'impresa relativi al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale;

    2) il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio; qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa;

   d) la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre il:

    1) 90 per cento dell'importo del finanziamento per imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;

    2) 80 per cento dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;

    3) 70 per cento per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro;

   e) le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono le seguenti:

    1) per i finanziamenti di piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;

    2) per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;

   f) la garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio;

   g) la garanzia copre nuovi finanziamenti concessi all'impresa successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all'importo massimo garantito;

   h) le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti. Tale minor costo deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il costo effettivamente applicato all'impresa;

   i) l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno che essa, nonché ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020;

   l) l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;

   m) il soggetto finanziatore deve dimostrare che ad esito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia l'ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto;

   n) il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria.

  3. Ai fini dell'individuazione del limite di importo garantito indicato dal comma 2, lettera c), si fa riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell'impresa ovvero su base consolidata qualora l'impresa appartenga ad un gruppo. L'impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore. Ai fini della verifica del suddetto limite, qualora la medesima impresa sia beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al presente articolo ovvero di altra garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti si cumulano. Qualora la medesima impresa, ovvero il medesimo gruppo quando la prima è parte di un gruppo, siano beneficiari di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al comma 1, gli importi di detti finanziamenti si cumulano.
  4. Ai fini dell'individuazione della percentuale di garanzia indicata dal comma 2, lettera d), si fa riferimento al valore su base consolidata del fatturato e dei costi del personale del gruppo, qualora l'impresa beneficiaria sia parte di un gruppo. L'impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore. Le percentuali indicate al comma 2, lettera d) si applicano sull'importo residuo dovuto, in caso di ammortamento progressivo del finanziamento.
  5. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie disciplinate dal comma 1, è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare alle banche, alle istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e agli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia. SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere impartiti a SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo.
  6. Per il rilascio delle garanzie che coprono finanziamenti in favore di imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro, sulla base dei dati risultanti da bilancio ovvero di dati certificati con riferimento alla data di entrata in vigore del presente decreto se l'impresa non ha approvato il bilancio, si applica la seguente procedura semplificata, come ulteriormente specificata sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A., fermo quanto previsto dal comma 9:

   a) l'impresa interessata all'erogazione di un finanziamento garantito da SACE S.p.A. presenta a un soggetto finanziatore, che può operare ed eventualmente erogare anche in modo coordinato con altri finanziatori, la domanda di finanziamento garantito dallo Stato;

   b) in caso di esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento da parte dei suddetti soggetti, questi ultimi trasmettono la richiesta di emissione della garanzia a SACE S.p.A. e quest'ultima processa la richiesta, verificando l'esito positivo del processo deliberativo del soggetto finanziatore ed emettendo un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;

   c) il soggetto finanziatore procede al rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia concessa dalla SACE S.p.A.

  7. Qualora l'impresa beneficiaria abbia dipendenti o fatturato superiori alle soglie indicate dal comma 6, il rilascio della garanzia e del corrispondente codice unico è subordinato altresì alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A., tenendo in considerazione il ruolo che l'impresa che beneficia della garanzia svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia:

   a) contributo allo sviluppo tecnologico;

   b) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;

   c) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;

   d) impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro;

   e) peso specifico nell'ambito di una filiera produttiva strategica.

  8. Con il decreto di cui al comma 7 possono essere elevate le percentuali di cui al comma 2, lettera d), fino al limite di percentuale immediatamente superiore a quello ivi previsto, subordinatamente al rispetto di specifici impegni e condizioni in capo all'impresa beneficiaria indicati nella decisione, in relazione alle aree e ai profili di cui al comma 7.
  9. I soggetti finanziatori forniscono un rendiconto periodico a SACE S.p.A., con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest'ultima indicati, al fine di riscontrare il rispetto da parte dei soggetti finanziati e degli stessi soggetti finanziatori degli impegni e delle condizioni previsti ai sensi del presente articolo. SACE S.p.A. ne riferisce periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze.
  10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere disciplinate ulteriori modalità attuative e operative, ed eventuali elementi e requisiti integrativi, per l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi da 1 a 9.
  11. In caso di modifiche della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», condizioni e requisiti indicati ai commi da 2 a 8 possono essere conseguentemente adeguati con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
  12. L'efficacia dei commi da 1 a 9 è subordinata all'approvazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
  13. Fermo restando il limite complessivo massimo di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere concessa, in conformità con la normativa dell'Unione europea, la garanzia dello Stato su esposizioni assunte o da assumere da Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) entro il 31 dicembre 2020 derivanti da garanzie, anche nella forma di garanzie di prima perdita, su portafogli di finanziamenti concessi, in qualsiasi forma, da banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia alle imprese con sede in Italia che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza epidemiologica da «COVID-19» e che prevedano modalità tali da assicurare la concessione da parte dei soggetti finanziatori di nuovi finanziamenti in funzione dell'ammontare del capitale regolamentare liberato per effetto delle garanzie stesse. La garanzia è a prima richiesta, incondizionata, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.
  14. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo a copertura delle garanzie concesse ai sensi dei commi 5 e 13, nonché di quelle concesse ai sensi dell'articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con una dotazione iniziale di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per la gestione del fondo è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale.

Articolo 2.
(Misure per il sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese)

  1. All'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 9, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «SACE S.p.A. favorisce l'internazionalizzazione del settore produttivo italiano, privilegiando gli impegni nei settori strategici per l'economia italiana in termini di livelli occupazionali e ricadute per il sistema economico del Paese, nonché gli impegni per operazioni destinate a Paesi strategici per l'Italia.»;

   b) i commi 9-bis, 9-ter, 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies, 9-septies e 9-octies sono sostituiti dai seguenti:

   «9-bis. SACE S.p.A. assume gli impegni derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione Europea, di cui al comma 9, nella misura del dieci per cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno. Il novanta per cento dei medesimi impegni è assunto dallo Stato in conformità con il presente articolo, senza vincolo di solidarietà. La legge di bilancio definisce i limiti cumulati di assunzione degli impegni da parte di SACE S.p.A. e del Ministero dell'economia e delle finanze, per conto dello Stato, sulla base del piano di attività deliberato dal Comitato di cui al comma 9-sexies e approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.
   9-ter. SACE S.p.A. rilascia le garanzie e le coperture assicurative da cui derivano gli impegni di cui al comma 9-bis in nome proprio e per conto dello Stato. Il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative che sono in grado di determinare elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di destinazione, rispetto al portafoglio complessivamente assicurato da SACE S.p.A. e dal Ministero dell'economia e delle finanze, è preventivamente autorizzato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato per il sostegno pubblico all'esportazione istituito ai sensi del comma 9-sexies. Le garanzie e le coperture assicurative prevedono che la richiesta di indennizzo e qualsiasi comunicazione o istanza sono rivolte unicamente a SACE S.p.A.
   9-quater. A decorrere dall'anno 2020 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo a copertura degli impegni assunti dallo Stato ai sensi del presente articolo. Tale fondo è alimentato con i premi riscossi da SACE S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A., come determinate dalla convenzione di cui al comma 9-quinquies. I premi di cui al periodo precedente sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione in spesa al predetto fondo. La gestione del fondo è affidata a SACE S.p.A. che opera secondo adeguati standard prudenziali di gestione del rischio. Il Ministero dell'economia e delle finanze impartisce indirizzi a SACE S.p.A. sulla gestione del fondo. Per la gestione del fondo è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale.
   9-quinquies. Il Ministero dell'economia e delle finanze e SACE S.p.A. disciplinano con convenzione, di durata decennale, approvata con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e sottoposta alla registrazione della Corte dei conti:

   a) lo svolgimento da parte di SACE S.p.A. dell'attività istruttoria delle operazioni da cui derivano gli impegni da assumere ai sensi del comma 9-bis;

   b) le procedure per il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative da parte di SACE S.p.A. quando non è prevista l'autorizzazione preventiva del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 9-ter;

   c) la gestione, anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, degli impegni in essere, ivi inclusi l'esercizio, a tutela dei diritti di SACE S.p.A. e del Ministero dell'economia e delle finanze, delle facoltà previste nella polizza di assicurazione, nonché la gestione delle fasi successive al pagamento dell'indennizzo, incluse le modalità di esercizio dei diritti nei confronti del debitore e l'attività di recupero dei crediti;

   d) le modalità con le quali è richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze il pagamento dell'indennizzo per la quota di pertinenza e le modalità di escussione della garanzia dello Stato relativa agli impegni assunti da SACE S.p.A., nonché la remunerazione della garanzia stessa;

   e) le modalità di informazione preventiva al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale in ordine alle deliberazioni dell'organo competente di SACE S.p.A. relative agli impegni da assumere o assunti, alle altre decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'assunzione di impegni, incluso il sistema aziendale di deleghe decisionali, alla gestione degli impegni in essere e delle richieste di indennizzo;

   f) la trasmissione periodica e a richiesta di informazioni da parte di SACE S.p.A. al Comitato di cui al comma 9-sexies e al Comitato interministeriale per la programmazione economica, riguardo all'andamento delle operazioni a cui si riferiscono gli impegni assunti dallo Stato ai sensi del comma 9-bis;

   g) ogni altra modalità operativa rilevante ai fini dell'assunzione e gestione degli impegni di cui al comma 9-bis;

   h) le modalità di gestione da parte di SACE S.p.A. del fondo di cui al comma 9-quater e degli attivi in cui sono investite le riserve tecniche, sulla base delle indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze;

   i) le modalità di trasferimento al Ministero dell'economia e delle finanze dei premi riscossi da SACE S.p.A. per conto di questo ai sensi del comma 9-quater, al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A., e la determinazione delle suddette commissioni;

   l) l'eventuale definizione di un livello di patrimonializzazione minimo.

   9-sexies. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione. Il Comitato è copresieduto dal Direttore Generale del Tesoro o da un suo delegato, e dal Direttore generale competente del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed è composto da sei membri, oltre i copresidenti. I componenti del Comitato, ed i rispettivi supplenti che, in caso di impedimento, li sostituiscono, sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle designazioni effettuate, rispettivamente, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministero dell'interno, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero della difesa e del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Ciascun componente partecipa alla riunione con diritto di voto. Il presidente del Comitato può invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, rappresentanti di altri enti o istituzioni, pubblici e privati secondo le materie all'ordine del giorno. Per lo svolgimento delle proprie attività, il Comitato può avvalersi dell'ausilio delle amministrazioni componenti il Comitato e può richiedere pareri all'IVASS su specifiche questioni ed operazioni. Il funzionamento del Comitato è disciplinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le amministrazioni componenti il Comitato. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, Direzione VI – assicura le funzioni di segreteria del Comitato. La partecipazione al Comitato non dà diritto ad emolumenti. Dall'istituzione del Comitato non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e per il suo funzionamento ci si avvale delle risorse umane, finanziarie e strumentali iscritte in bilancio a legislazione vigente.
   9-septies. Il Comitato di cui al comma 9-sexies, su proposta di SACE S.p.A., delibera il piano annuale di attività di cui al comma 9-bis, che definisce l'ammontare progettato di operazioni da assicurare, suddivise per aree geografiche e macro-settori, evidenziando l'importo delle operazioni da sottoporre all'autorizzazione preventiva del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 9-ter, nonché il sistema dei limiti di rischio (Risk Appetite Framework – “RAF”), che definisce, in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, con particolare riguardo alle operazioni che possono determinare elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di destinazione, le politiche di governo dei rischi nonché i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli. Il piano annuale di attività e il sistema degli limiti di rischio sono approvati, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).
   9-octies. Il Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione, in aggiunta alle funzioni di cui al comma 9-septies, esprime il parere di competenza per l'autorizzazione da rilasciarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nei casi di cui al comma 9-ter, su istanza di SACE S.p.A., verificata la conformità dell'operazione deliberata da SACE S.p.A. e del relativo impegno assicurativo al piano di attività, al RAF e alla convenzione, nonché il rispetto dei limiti indicati al comma 9-bis. Il decreto del Ministro è sottoposto al controllo preventivo di legittimità e alla registrazione della Corte dei conti. Il Comitato esamina ogni elemento rilevante ai fini del funzionamento del sistema di sostegno pubblico all'esportazione e all'internazionalizzazione, anche predisponendo relazioni e formulando proposte.»;

   c) dopo il comma 14, è inserito il seguente: «14-bis. Ai fini del sostegno e rilancio dell'economia, SACE S.p.A. è abilitata a rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa dell'Unione Europea, garanzie sotto qualsiasi forma, ivi incluse controgaranzie verso i confidi, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle imprese con sede in Italia, entro l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro. L'attività di cui al presente comma è svolta con contabilità separata rispetto alle attività di cui al comma 9. È accordata di diritto per gli impegni assunti ai sensi del presente comma la garanzia dello Stato a prima richiesta a favore di SACE S.p.A. Non è ammesso il ricorso diretto dei soggetti finanziatori alla garanzia dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti criteri, modalità e condizioni del rilascio da parte di SACE S.p.A. delle garanzie di cui al presente comma e dell'operatività della garanzia dello Stato, in conformità con la normativa dell'Unione europea, e sono altresì individuate le attività che SACE S.p.A. svolge per conto del Ministero dell'economia e delle finanze.

  2. Gli impegni assunti e le operazioni deliberate dal consiglio di amministrazione di SACE S.p.A. nonché le garanzie rilasciate dallo Stato prima della data di entrata in vigore del presente decreto sulla base delle norme previgenti rispetto a quelle modificate dal comma 1, lettera b), del presente articolo, e delle disposizioni primarie e secondarie relative o collegate, restano regolate dalle medesime norme e dalle medesime disposizioni, salvo quanto previsto ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo.
  3. Gli impegni assunti e le operazioni deliberate dal consiglio di amministrazione di SACE S.p.A. nonché le garanzie rilasciate dallo Stato nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2020, sono e restano regolate dalle norme e dalle convenzioni vigenti alla data del 7 aprile 2020, salvo quanto previsto ai commi 4, 5 e 7 del presente articolo. Il Comitato di cui al comma 9-sexies dell'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 32, come modificato ai sensi del comma 1, una volta completata la procedura di nomina dei suoi componenti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sostituisce il Comitato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 febbraio 2015, n. 3245 e successive modificazioni. A decorrere dal 1° gennaio 2021 si applicano le disposizioni in base alle quali gli impegni derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione Europea sono assunti da SACE S.p.A. e dallo Stato nella misura rispettivamente del dieci per cento e del novanta per cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legge n. 269 del 2003, come dal comma 1 del presente articolo. Le risorse del fondo istituito ai sensi del previgente articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003, confluiscono nel fondo istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 9-quater del decreto legge n. 269 del 2003 come modificato dal comma 1 del presente articolo.
  4. Per effetto della presente disposizione sono garantite dallo Stato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6, comma 9-bis e seguenti, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come vigente alla data del 6 aprile 2020, le seguenti operazioni nel settore crocieristico, specificamente indicate nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto:

   a) operazioni già autorizzate, ai sensi dell'articolo 2 della delibera CIPE n. 75/2019;

   b) operazioni ammissibili alla garanzia ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della Delibera CIPE n. 75/2019, le cui istanze sono state già presentate da SACE S.p.A.;

   c) ulteriori operazioni deliberate da SACE S.p.A., entro la data di entrata in vigore del presente decreto-legge, fino all'importo massimo di 2,6 miliardi di euro.

  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'anno 2020, salvo quanto previsto dal comma 4, è autorizzato a rilasciare la garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A., di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come vigente alla data del 6 aprile 2020, con concessione del limite speciale di cui all'articolo 7.8 della Convenzione approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 novembre 2014, entro i seguenti limiti:

   a) per il settore crocieristico, la garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A. su nuove operazioni deliberate nel corso dell'anno 2020, escluse quelle di cui alla lettera a) del comma 4 non può eccedere l'importo massimo in termini di flusso di tre miliardi di euro; il totale dell'esposizione cumulata conservata da SACE S.p.A. e di quella ceduta allo Stato sul settore non può eccedere la quota massima del 40 per cento dell'intero portafoglio rischi in essere complessivamente conservato da SACE S.p.A. e ceduto allo Stato;

   b) per il settore difesa, la garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A. su nuove operazioni, esclusivamente con controparte sovrana, deliberate nel corso dell'anno 2020 non può eccedere l'importo massimo in termini di flusso di cinque miliardi euro; il totale dell'esposizione cumulata conservata da SACE S.p.A. e di quella ceduta allo Stato sul settore non può eccedere la quota massima del 29 per cento dell'intero portafoglio rischi in essere complessivamente conservato da SACE S.p.A. e ceduto allo Stato. La garanzia dello Stato è rilasciata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su istanza di SACE S.p.A., previo parere dell'IVASS – espresso entro 15 giorni dalla richiesta – limitatamente alla congruità del premio riconosciuto allo Stato, nel principio della condivisione dei rischi e tenuto conto dei necessari accantonamenti prudenziali alla luce del nuovo scenario di rischiosità sistemica e di una maggiore concentrazione, a valere sulla dotazione del fondo di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, vigente alla data del 6 aprile 2020.

  6. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riassicurato dallo Stato il novanta per cento degli impegni in essere a tale data assunti da SACE S.p.A. derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione Europea, ad esclusione di quelli per i quali è già stata presentata la richiesta di indennizzo o per i quali è stata comunicata a SACE S.p.A. il verificarsi, o la minaccia che si verifichi, un evento generatore di sinistro o un rischio incombente di sinistro, nonché di quelli per i quali è stata rilasciata garanzia dello Stato prima dell'entrata in vigore del presente decreto- ovvero ai sensi dei commi 4 e 5. Il novanta per cento degli attivi in cui sono investite le riserve tecniche è trasferito da SACE S.p.A. al Ministero dell'economia e delle finanze. La gestione di tali attivi è affidata a SACE S.p.A. che si attiene agli indirizzi del Ministero dell'economia e delle finanze. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, il Ministero dell'economia e delle finanze e SACE S.p.A. possono procedere ad una verifica della coerenza tra ammontare delle riserve tecniche trasferite e la riassicurazione dello Stato, tenuto conto dell'assenza di remunerazione di questa.
  7. Il novanta per cento degli impegni assunti da SACE S.p.A. nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2020, ad esclusione di quelli di cui ai commi 4 e 5, può essere riassicurato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che approva altresì la forma di remunerazione concordata con SACE S.p.A., sentito il Comitato di cui all'articolo 6, comma 9-sexies, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dal comma 1 del presente articolo. La remunerazione della riassicurazione di cui al periodo precedente è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata in spesa ed essere versata sul conto di tesoreria istituito dal previgente articolo 6, comma 9-bis del decreto-legge n. 269 del 2003.».
  8. Ai fini del calcolo della percentuale per la quale è prevista la riassicurazione ai sensi dei commi 6 e 7 si computa anche la quota degli impegni garantiti dallo Stato ai sensi dell'articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003, come vigente alla data del 6 aprile 2020, in modo che per ogni impegno, esclusa la quota riassicurata da terzi, la riassicurazione di cui ai commi 6 e 7 sia pari alla misura del novanta per cento degli impegni assunti da SACE S.p.A.
  9. Entro dieci giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, SACE S.p.A. trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione dettagliata sul capitale e la dotazione patrimoniale che si renderanno disponibili in seguito alle disposizioni di cui al presente articolo, al fine della valutazione sull'impiego di tali risorse per il sostegno alle imprese.
  10. Ai fini della predisposizione dello schema di convenzione, il Ministero dell'economia e delle finanze può affidare, con apposito disciplinare, a società a totale partecipazione pubblica un incarico di studio, consulenza, valutazione e assistenza. Al relativo onere nel limite massimo di 100.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  11. L'articolo 53 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è abrogato.

Articolo 3.
(SACE S.p.A.)

  1. SACE S.p.A. concorda con Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) le strategie industriali e commerciali al fine di massimizzare le sinergie di gruppo e aumentare l'efficacia del sistema di sostegno all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese e di rilancio dell'economia.
  2. In considerazione del ruolo strategico di SACE S.p.A. per l'attuazione delle misure di sostegno all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese e di rilancio degli investimenti:

   a) CDP S.p.A. concorda preventivamente con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, l'esercizio dei diritti di voto derivanti dalla partecipazione in SACE S.p.A.; per le deliberazioni di nomina degli organi sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze agisce di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

   b) CDP S.p.A. consulta preventivamente il Ministero dell'economia e delle finanze in merito ad operazioni di gestione della partecipazione in SACE S.p.A. diverse da quella di cui alla lettera a);

   c) SACE S.p.A. non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di CDP S.p.A.;

   d) SACE S.p.A. consulta preventivamente il Ministero dell'economia e delle finanze in ordine alle decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'efficace attuazione delle misure di rilancio degli investimenti, con particolare riferimento alle decisioni relative all'assunzione di impegni e al recupero dei crediti;

   e) SACE S.p.A. consulta preventivamente il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in ordine alle decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'efficace attuazione delle misure di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, con particolare riferimento alle decisioni relative all'assunzione di impegni e al recupero dei crediti;

   f) SACE S.p.A., nella predisposizione del piano annuale di attività, tiene conto delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese assunte dalla cabina di regia co-presieduta dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministro dello sviluppo economico, di cui all'articolo 14, comma 18-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111.

  3. Restano fermi i poteri del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale nei confronti di Simest S.p.A., ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132.

Capo II
MISURE URGENTI PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DELLE IMPRESE COLPITE DALL'EMERGENZA COVID-19

Articolo 4.
(Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato)

  1. Ai fini degli articoli 117, 125-bis, 126-quinquies e 126-quinquiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ferme restando le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti, conclusi con la clientela al dettaglio come definita dalle disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 soddisfano il requisito ed hanno l'efficacia di cui all'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che questi siano accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, facciano riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e siano conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto è soddisfatto mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole; l'intermediario consegna copia cartacea del contratto al cliente alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza. Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge.

Articolo 5.
(Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

  1. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Il presente decreto entra in vigore il 1 settembre 2021, salvo quanto previsto al comma 2.».

Articolo 6.
(Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

Articolo 7.
(Disposizioni temporanee sui princìpi di redazione del bilancio)

  1. Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all'articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.

Articolo 8.
(Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società)

  1. Ai finanziamenti effettuati a favore delle società dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2467 e 2497 quinquies del codice civile.

Articolo 9.
(Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione)

  1. I termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 sono prorogati di sei mesi.
  2. Nei procedimenti per l'omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020 il debitore può presentare, sino all'udienza fissata per l'omologa, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato ai sensi dell'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o di un nuovo accordo di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il termine decorre dalla data del decreto con cui il Tribunale assegna il termine e non è prorogabile. L'istanza è inammissibile se presentata nell'ambito di un procedimento di concordato preventivo nel corso del quale è già stata tenuta l'adunanza dei creditori ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall'articolo 177 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  3. Quando il debitore intende modificare unicamente i termini di adempimento del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione deposita sino all'udienza fissata per l'omologa una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini, depositando altresì la documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini. Il differimento dei termini non può essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie. Nel procedimento per omologa del concordato preventivo il Tribunale acquisisce il parere del Commissario giudiziale. Il Tribunale, riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 180 o 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, procede all'omologa, dando espressamente atto delle nuove scadenze.
  4. Il debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui all'articolo 161, comma sesto, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che sia già stato prorogato dal Tribunale, può, prima della scadenza, presentare istanza per la concessione di una ulteriore proroga sino a novanta giorni, anche nei casi in cui è stato depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento. L'istanza indica gli elementi che rendono necessaria la concessione della proroga con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Il Tribunale, acquisito il parere del Commissario giudiziale se nominato, concede la proroga quando ritiene che l'istanza si basa su concreti e giustificati motivi. Si applica l'articolo 161, commi settimo e ottavo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  5. L'istanza di cui al comma 4 può essere presentata dal debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui all'articolo 182-bis, comma settimo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il Tribunale provvede in camera di consiglio omessi gli adempimenti previsti dall'articolo 182-bis, comma settimo, primo periodo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e concede la proroga quando ritiene che l'istanza si basa su concreti e giustificati motivi e che continuano a sussistere i presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui all'articolo 182-bis, primo comma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Articolo 10.
(Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza)

  1. Tutti i ricorsi ai sensi degli articoli 15 e 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 sono improcedibili.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alla richiesta presentata dal pubblico ministero quando nella medesima è fatta domanda di emissione dei provvedimenti di cui all'articolo 15, comma ottavo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  3. Quando alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati nel periodo di cui al comma 1 fa seguito la dichiarazione di fallimento, il periodo di cui al comma 1 non viene computato nei termini di cui agli articoli 10 e 69 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Articolo 11.
(Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito)

  1. Fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3, i termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore della presente decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.
  2. L'assegno presentato al pagamento durante il periodo di sospensione è pagabile nel giorno di presentazione. La sospensione di cui al comma 1 opera su:

   a) i termini per la presentazione al pagamento;

   b) i termini per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti;

   c) i termini previsti all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), della legge 15 dicembre 1990, n. 386, nonché all'articolo 9-bis, comma 2, della medesima legge n. 386 del 1990;

   d) il termine per il pagamento tardivo dell'assegno previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge n. 386 del 1990.

  3. I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio; ove già pubblicati le Camere di commercio provvedono d'ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le informative al Prefetto di cui all'articolo 8-bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386.

Articolo 12.
(Fondo solidarietà mutui «prima casa», cd. «Fondo Gasparrini)

  1. Per lavoratori autonomi, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si intendono i soggetti di cui all'articolo 27, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020.
  2. Per un periodo di nove mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, in deroga alla disciplina vigente, l'accesso ai benefìci del Fondo di cui all'articolo 2, commi 475 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ammesso anche nell'ipotesi di mutui in ammortamento da meno di un anno.

Articolo 13.
(Fondo centrale di garanzia PMI)

  1. Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano le seguenti misure:

   a) la garanzia è concessa a titolo gratuito;

   b) l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;

   c) la percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 90 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE), per le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi. L'importo totale delle predette operazioni finanziarie non può superare, alternativamente:

    1) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;

    2) il 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019;

    3) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499; tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;

   d) per le operazioni finanziarie aventi le caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera c), la percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 100 per cento dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, e che non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito. Fino all'autorizzazione della Commissione Europea e, successivamente alla predetta autorizzazione per le operazioni finanziarie non aventi le predette caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera c) e alla presente lettera d), le percentuali di copertura sono incrementate, rispettivamente, all'80 per cento per la garanzia diretta di cui alla lettera c) e al 90 per cento per la riassicurazione di cui alla presente lettera d);

   e) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura dell'80 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;

   f) per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, ovvero l'allungamento della scadenza dei finanziamenti, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza;

   g) fermo restando quanto già previsto all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 7 luglio 2017, n. 157, e fatto salvo quanto previsto per le operazioni finanziarie di cui alla lettera m), la garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia riportate nell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 27 febbraio 2019, n. 49. Ai fini della definizione delle misure di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, in sede di ammissione della singola operazione finanziaria, la probabilità di inadempimento delle imprese è calcolata esclusivamente sulla base dei dati contenuti nel modulo economico-finanziario del suddetto modello di valutazione. Con frequenza bimestrale, in riferimento all'insieme delle operazioni finanziarie ammesse alla garanzia, la consistenza degli accantonamenti prudenziali operati a valere sul Fondo è corretta in funzione dei dati di Centrale dei Rischi di Banca d'Italia, acquisiti dal Gestore del Fondo al momento della presentazione delle richieste di ammissione alla garanzia. La garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come «inadempienze probabili» o «scadute o sconfinanti deteriorate» ai sensi del paragrafo 2, parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020. La garanzia è concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 267 del 1942 o hanno presentato un piano attestato di cui all'articolo 67 del predetto regio decreto, purché, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e la banca, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell'articolo 47-bis, comma 6, lettere a) e c) del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. Ai fini dell'ammissione alla garanzia non è necessario che sia trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui le esposizioni sono state classificate come esposizioni deteriorate, ai sensi dell'art 47-bis, comma 6, lettera b) del Regolamento 575/2013. Sono, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come «sofferenze» ai sensi della disciplina bancaria;

   h) non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto ministeriale 6 marzo 2017;

   i) per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;

   l) per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19, o appartenenti, per almeno il 60 per cento, a specifici settori e filiere colpiti dall'epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50 per cento, ulteriormente incrementabile del 20 per cento in caso di intervento di ulteriori garanti;

   m) previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura al 100 percento sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 72 mesi e un importo non superiore al 25 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e, comunque, non superiore a 25.000,00 euro. Si ha un nuovo finanziamento quando, ad esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l'ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato. Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera altresì l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore. In relazione alle predette operazioni, il soggetto richiedente applica all'operazione finanziaria un tasso di interesse, nel caso di garanzia diretta o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene conto della sola copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall'accordo quadro per l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento. In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo.

   n) in favore dei soggetti beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3.200.000 euro, la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, la garanzia di cui alla lettera c) può essere cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, sino alla copertura del 100 per cento del finanziamento concesso. La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore al 25 per cento dei ricavi del soggetto beneficiario. Si ha un nuovo finanziamento quando, ad esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l'ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato) le Regioni, i Comuni, gli enti locali, le Camere di Commercio, anche per il tramite di Unioncamere, le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, possono conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l'accesso al credito, anche a favore di determinati settori economici o filiere d'impresa;

   o) sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo;

   p) la garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020. In tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.

  2. Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le garanzie su portafogli di finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19, costituiti per almeno il 20 per cento da imprese aventi, alla data di inclusione dell'operazione nel portafoglio, un rating, determinato dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni, non superiore alla classe «BB» della scala di valutazione Standard's and Poor's, sono applicate le seguenti misure:

   a) l'ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti è innalzato a euro 500 milioni;

   b) i finanziamenti hanno le caratteristiche di durata e importo previste dal comma 1, lettera c), e possono essere deliberati, perfezionati ed erogati dal soggetto finanziatore prima della richiesta di garanzia sul portafoglio di finanziamenti ma comunque in data successiva al 31 gennaio 2020;

   c) i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo;

   d) il punto di stacco e lo spessore della tranche junior del portafoglio di finanziamenti sono determinati utilizzando la probabilità di default calcolata dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni;

   e) la garanzia è concessa a copertura di una quota non superiore al 90 per cento della tranche junior del portafoglio di finanziamenti;

   f) la quota della tranche junior coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale del 14 novembre 2017, non può superare il 15 percento dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti, ovvero il 18 percento, nel caso in cui il portafoglio abbia ad oggetto finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti;

   g) in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo copre il 90 percento della perdita registrata sul singolo finanziamento;

   h) i finanziamenti possono essere concessi anche in favore delle imprese ubicate nelle regioni sul cui territorio è stata disposta la limitazione dell'intervento del predetto Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla sola controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia collettiva.

  3. All'articolo 18, comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti «fino al 10 aprile 2020».
  4. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, la garanzia dei confidi di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, a valere sulle risorse dei fondi rischi di natura comunitaria, nazionale, regionale e camerale, può essere concessa sui finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese a copertura della quota dei finanziamenti stessi non coperta dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ovvero di altri fondi di garanzia di natura pubblica.
  5. Per le imprese che accedono al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662, qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica prevista dall'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'aiuto è concesso all'impresa sotto condizione risolutiva anche in assenza della documentazione medesima. Nel caso in cui la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi della medesima disciplina antimafia, è disposta la revoca dell'agevolazione ai sensi dell'articolo 92, commi 3 e 4, del predetto decreto legislativo n. 159 del 2011 e dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, mantenendo l'efficacia della garanzia.
  6. All'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole «organismi pubblici» sono inserite le parole «e privati».
  7. Le garanzie di cui all'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché le garanzie su portafogli di minibond, sono concesse a valere sulla dotazione disponibile del Fondo, assicurando la sussistenza, tempo per tempo, di un ammontare di risorse libere del Fondo, destinate al rilascio di garanzie su singole operazioni finanziarie, pari ad almeno l'85 percento della dotazione disponibile del Fondo.
  8. Gli operatori di microcredito iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in possesso del requisito di micro piccola media impresa, beneficiano, a titolo gratuito e nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento e, relativamente alle nuove imprese costituite o che hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati, senza valutazione del merito di credito, della garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sui finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari finalizzati alla concessione, da parte dei medesimi operatori, di operazioni di microcredito in favore di beneficiari come definiti dal medesimo articolo 111 e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176.
  9. All'articolo 111, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole «euro 25.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 40.000,00». Il Ministero dell'economia e delle finanze adegua il decreto ministeriale. 17 ottobre 2014, n. 176 alle nuove disposizioni.
  10. Per le finalità di cui al presente articolo, al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati 1.729 milioni di euro per l'anno 2020.
  11. Le disposizioni di cui al presente articolo, in quanto compatibili, si applicano anche alle garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in favore delle imprese agricole e della pesca. Per le finalità di cui al presente comma sono assegnati all'ISMEA 100 milioni di euro per l'anno 2020. Le predette risorse sono versate su un conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, intestato a ISMEA, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.
  12. L'articolo 49 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è abrogato.
  13. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 12 e per 249 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Articolo 14.
(Finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti)

  1. Il Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, può prestare garanzia, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del d.lgs. 23 luglio 1999 n. 242. A tali fini, è costituito un apposito comparto del predetto Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione di tale comparto del fondo è autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale intestato all'Istituto per il Credito Sportivo su cui sono versate le predette risorse per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.
  2. Il Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, può concedere contributi in conto interessi, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte nel registro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del d.lgs. 23 luglio 1999 n. 242, secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'Istituto per il Credito Sportivo. Per tale funzione è costituito un apposito comparto del Fondo dotato di 5 milioni di euro per l'anno 2020.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 35 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e a 5 milioni di euro per l'anno 2020, in soli termini di fabbisogno, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 12.

Capo III
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ESERCIZIO DI POTERI SPECIALI NEI SETTORI DI RILEVANZA STRATEGICA

Articolo 15.
(Modifiche all'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133)

  1. L'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, è sostituito dai seguenti:

   «3. Fino alla data di entrata in vigore del primo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, come sostituito dal comma 1, lettera c), numero 3), del presente articolo, fatta salva l'applicazione degli articoli 1 e 2 del citato decreto-legge, come modificati dal presente articolo, sono soggetti alla notifica di cui al comma 5 dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012 l'acquisto a qualsiasi titolo di partecipazioni in società che detengono beni e rapporti nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e), ivi inclusi, nel settore finanziario, quello creditizio e assicurativo, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019.
   3-bis. Al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi, fino al 31 dicembre 2020:

   a) sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, anche le delibere, gli atti o le operazioni, adottati da un'impresa che detiene beni e rapporti nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e) del regolamento (UE) 2019/452, ivi inclusi, nel settore finanziario, quello creditizio ed assicurativo, ovvero individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 2, comma 1-ter, che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità di detti attivi o il cambiamento della loro destinazione;

   b) sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al comma 5 dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012, in relazione ai beni e ai rapporti di cui al comma 1 dell'articolo 2, del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012, nonché ai beni e rapporti nei settori indicati alla lettera a), ovvero individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 21 del 2012, anche gli acquisti a qualsiasi titolo di partecipazioni, da parte di soggetti esteri, anche appartenenti all'Unione europea, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente possedute, e il valore complessivo dell'investimento sia pari o superiore a un milione di euro, e sono altresì notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento e 50 per cento;

   c) la disposizione di cui all'articolo 2, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 21 del 2012, si applica anche quando il controllo ivi previsto sia esercitato da un'amministrazione pubblica di uno Stato membro dell'Unione europea.

   3-ter. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, commi 6 e 7, del citato decreto-legge n. 21 del 2012, come modificato dal presente articolo.
   3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis aventi vigenza fino al 31 dicembre 2020 si applicano nei confronti di delibere, atti o operazioni, nonché di acquisti di partecipazioni, rilevanti ai fini degli obblighi di notifica di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, per i quali tale obbligo sia sorto nel predetto arco temporale, ancorché la notifica sia intervenuta successivamente o sia stata omessa. Restano validi, anche successivamente al termine di cui al 31 dicembre 2020, gli atti e i provvedimenti adottati a seguito di esercizio dei poteri speciali in applicazione delle disposizioni dei commi 3 e 3-bis, e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi atti e provvedimenti successivamente al decorso del predetto termine. Fermo restando l'obbligo di notifica, i poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012 e relativi a società che detengono beni e rapporti nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) e e) del regolamento (UE) 2019/452, ivi inclusi, nel settore finanziario, quello creditizio ed assicurativo, si applicano nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali dello Stato, ovvero la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, previsti dal medesimo articolo 2 non sia adeguatamente garantita dalla sussistenza di una specifica regolamentazione di settore.».

Articolo 16.
(Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 2012, n. 56)

  1. Al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 1, comma 8-bis, è aggiunto infine il seguente periodo: «Nei casi di violazione degli obblighi di notifica di cui al presente articolo, anche in assenza della notifica di cui ai commi 4 e 5, la Presidenza del Consiglio può avviare il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui al comma 1, lettere a), b) e c). A tale scopo, trovano applicazione i termini e le norme procedurali previste dal presente articolo, nonché dal regolamento di cui al comma 8. Il termine di quarantacinque giorni di cui ai commi 4 e 5 decorre dalla conclusione del procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo di notifica.»;

   b) all'articolo 1-bis, comma 2, ultimo periodo, dopo le parole «l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano» sono inserite le seguenti: «, compresi quelli individuati sulla base dei principi e delle linee guida elaborate a livello internazionale e dall'Unione europea»;

   c) all'articolo 1-bis, comma 3-bis:

    1) al decimo periodo, le parole «dall'ultimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «dall'undicesimo periodo»;

    2) sono aggiunti infine i seguenti periodi: «Nei casi di violazione degli obblighi di notifica di cui al presente articolo, anche in assenza della notifica, la Presidenza del Consiglio può avviare il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali. A tale scopo, trovano applicazione i termini e le norme procedurali previste dal presente comma. Il termine di trenta giorni di cui al presente comma decorre dalla conclusione del procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo di notifica.»;

   d) all'articolo 2, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente comma: «8-bis. Nei casi di violazione degli obblighi di notifica di cui al presente articolo, anche in assenza della notifica di cui ai commi 2, 2-bis e 5, la Presidenza del Consiglio può avviare il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali. A tale scopo, trovano applicazione i termini e le norme procedurali previste dal presente articolo, nonché dal regolamento di cui al comma 9. Il termine di quarantacinque giorni di cui ai commi 4 e 6 decorre dalla conclusione del procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo di notifica.»;

   e) all'articolo 2-bis sono aggiunti i seguenti commi:

   «2. Al fine di raccogliere elementi utili all'applicazione degli articoli 1, 1-bis e 2, il gruppo di coordinamento istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014 può richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici o privati, imprese o altri soggetti terzi che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti.
   3. Ai medesimi fini di cui al comma precedente, la Presidenza del Consiglio può stipulare convenzioni o protocolli di intesa con istituti o enti di ricerca.».

Articolo 17.
(Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

  1. All'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 2-bis, le parole «ad elevato valore corrente di mercato e» sono soppresse;

   b) al comma 4-bis, è aggiunto infine il seguente periodo: «La CONSOB può, con provvedimento motivato da esigenze di tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di tempo, in aggiunta alle soglie indicate nel primo periodo del presente comma una soglia del 5 per cento per società ad azionariato particolarmente diffuso.».

Capo IV
MISURE FISCALI E CONTABILI

Articolo 18.
(Sospensione di versamenti tributari e contributivi)

  1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

   a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

   b) all'imposta sul valore aggiunto.

  2. Per i soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, altresì, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
  3. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

   a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

   b) all'imposta sul valore aggiunto.

  4. Per i soggetti di cui al comma 3 sono sospesi, altresì, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
  5. I versamenti di cui ai commi da 1 a 4 sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019. I versamenti di cui alle lettere a) dei predetti commi 1 e 3 nonché quelli di cui ai commi 2 e 4 sono altresì sospesi per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.
  6. La sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto si applica per i mesi di aprile e maggio 2020, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, che hanno subìto rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.
  7. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
  8. Per i soggetti aventi diritto restano ferme, per il mese di aprile 2020, le disposizioni dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, e dell'articolo 61, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i mesi di aprile 2020 e maggio 2020, le disposizioni dell'articolo 61, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. La ripresa della riscossione dei versamenti sospesi resta disciplinata dall'articolo 61, commi 4 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
  9. L'INPS, l'INAIL e gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno effettuato la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria di cui ai commi precedenti. L'Agenzia delle entrate, nei tempi consentiti dagli adempimenti informativi fiscali previsti dalla normativa vigente, comunica ai predetti enti previdenziali l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul fatturato e sui corrispettivi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti. Analoga procedura si applica con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 62, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Articolo 19.
(Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari)

  1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
  2. Il comma 7, dell'articolo 62, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è abrogato.

Articolo 20.
(Metodo previsionale acconti giugno)

  1. Le disposizioni concernenti le sanzioni e gli interessi per il caso di omesso o di insufficiente versamento degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive non si applicano in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l'importo versato non è inferiore all'ottanta per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente agli acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Articolo 21.
(Rimessione in termini per i versamenti)

  1. I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 60 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020.

Articolo 22.
(Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020)

  1. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 4, comma 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è prorogato al 30 aprile.
  2. Per l'anno 2020, la sanzione per la tardiva trasmissione delle certificazioni uniche di cui all'articolo 4, comma 6-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, non si applica se le certificazioni uniche di cui al comma 6-ter del medesimo articolo 4 sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 30 aprile.

Articolo 23.
(Proroga dei certificati di cui all'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, emessi nel mese di febbraio 2020)

  1. I certificati previsti dall'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, emessi entro il 29 febbraio 2020, conservano la loro validità fino al 30 giugno 2020.

Articolo 24.
(Termini agevolazioni prima casa)

  1. I termini previsti dalla nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché il termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.

Articolo 25.
(Assistenza fiscale a distanza)

  1. Con riferimento al periodo d'imposta 2019, al fine di superare le difficoltà determinate dall'emergenza sanitaria e considerate le restrizioni volte a contrastare l'epidemia da COVID-19, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono inviare in via telematica ai CAF e ai professionisti abilitati la copia per immagine della delega all'accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta e la copia della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità. In caso di necessità, in luogo della sottoscrizione della delega, il contribuente può inviare al CAF o al professionista abilitato, in via telematica, copia per immagine di un'apposita autorizzazione predisposta in forma libera e sottoscritta.
  2. Le modalità di cui al comma 1 sono consentite anche per la presentazione, in via telematica, di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all'INPS.
  3. Resta fermo l'obbligo di regolarizzazione, con consegna delle citate deleghe e della documentazione, una volta cessata l'attuale situazione emergenziale.

Articolo 26.
(Semplificazioni per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche)

  1. All'articolo 17 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il pagamento dell'imposta di bollo può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

   a) per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia inferiore a 250 euro;

   b) per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a 250 euro.».

Articolo 27.
(Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole)

  1. La presunzione di cessione di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, non opera per le cessioni gratuite di farmaci nell'ambito dei programmi ad uso compassionevole, individuati dal decreto del Ministro della salute 7 settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 novembre 2017, n. 256, autorizzate dal competente Comitato Etico, effettuate nei confronti dei soggetti indicati dall'articolo 3 dello stesso decreto.
  2. I farmaci di cui al comma 1 non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 85, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Articolo 28.
(Modifiche all'articolo 32-quater del decreto-legge n. 124 del 2019)

  1. All'articolo 32-quater del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole «di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,», le parole «dalle società e dagli enti residenti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c),» sono sostituite dalle seguenti: «dalle società e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b), c) e d),»;

   b) al comma 1, lettera c), dopo le parole «sono soggetti a tassazione con applicazione», le parole «di una ritenuta a titolo d'imposta nella misura prevista dall'articolo 27, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600», sono sostituite dalle seguenti: «della ritenuta di cui all'articolo 27, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con la stessa aliquota e alle stesse condizioni previste nel medesimo articolo 27»;

   c) al comma 1, dopo la lettera c), sono inserite le seguenti: «c-bis) per la quota imputabile ai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, concorrono alla formazione del reddito complessivo per l'intero ammontare; c-ter) per la quota imputabile a soggetti non residenti nel territorio dello Stato, sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta nella misura prevista dal medesimo articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; per i soggetti non residenti indicati nel comma 3-ter del citato articolo 27 la misura della predetta ritenuta è pari a quella stabilita dal medesimo comma 3-ter.»;

   d) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Resta fermo il regime fiscale applicabile agli utili provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati ai sensi dell'articolo 47-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»;

   e) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari similari alle azioni, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito da una società di gestione accentrata, è applicata, in luogo della ritenuta di cui al comma 1, l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con la stessa aliquota e alle stesse condizioni previste nel medesimo articolo 27-ter. Le ritenute di cui al comma 1 del presente articolo e l'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente sono operate sulla base delle informazioni fornite dalla società semplice.»;

   f) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2020. In deroga alle disposizioni di cui al periodo precedente, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, deliberate entro il 31 dicembre 2022, continua ad applicarsi la disciplina previgente a quella prevista dall'articolo 1, commi da 999 a 1006, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».

Articolo 29.
(Disposizioni in materia di processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato e attività del contenzioso degli enti impositori)

  1. Gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e le parti assistite da un difensore abilitato che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche, sono tenute a notificare e depositare gli atti successivi, nonché i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con le modalità telematiche stabilite dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai successivi decreti attuativi.
  2. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: «1-ter. La sanzione irrogata, anche attraverso la comunicazione contenuta nell'invito al pagamento di cui all'articolo 248, è notificata a cura dell'ufficio e anche tramite posta elettronica certificata, nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione del domicilio, è depositata presso l'ufficio.».
  3. In deroga al termine fissato dall'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la proroga del termine di cui all'articolo 73, comma 1, si applica anche alle attività del contenzioso degli enti impositori.

Articolo 30.
(Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro)

  1. Al fine di incentivare l'acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio del virus COVID-19 nei luoghi di lavoro, il credito d'imposta di cui all'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, trova applicazione secondo le misure e nei limiti di spesa complessivi ivi previsti, anche per le spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.
  2. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto on il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi del comma 2 dell'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono stabiliti altresì i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo.

Articolo 31.
(Potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)

  1. Per l'anno 2020, al fine di consentire lo svolgimento di maggiori prestazioni lavorative articolate su turnazioni, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'incremento delle attività di controllo presso i porti, gli aeroporti e le dogane interne in relazione dall'emergenza sanitaria Covid19, le risorse variabili del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono incrementate di otto milioni di euro, a valere sui finanziamenti dell'Agenzia stessa, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 4,12 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 2.
  2. L'articolo 70 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è abrogato.
  3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i dipendenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che provengono dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e quelli che prestano servizio presso gli uffici dei Monopoli o presso qualsiasi altro ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono equiparati ai dipendenti provenienti dall'Agenzia delle dogane, nei limiti del servizio prestato e delle attribuzioni ad esso connesse, anche ai sensi di quanto disposto dagli articoli 324 e 325 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dall'articolo 32 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dall'articolo 57, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, dagli articoli 30 e 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, dagli articoli 18, 19 e 58 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Agli effetti di cui al presente comma si provvede nell'ambito del fondo delle risorse decentrate nei limiti degli importi complessivamente disponibili a legislazione vigente.

Articolo 32.
(Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19)

  1. Per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19, limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, anche in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 45, comma 1-ter, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e in deroga all'articolo 8-sexies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le regioni, ivi comprese quelle in piano di rientro, e le province autonome di Trento e Bolzano possono riconoscere alle strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID 19 secondo le disposizioni dei predetti piani e un incremento tariffario per le attività rese a pazienti COVID. Il riconoscimento avviene in sede di rinegoziazione per l'anno 2020 degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per le finalità emergenziali previste dai predetti piani.
  2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa Intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite le modalità di determinazione della specifica funzione assistenziale e l'incremento tariffario di cui al comma 1 in modo da garantire la compatibilità con le risorse previste per l'attuazione dell'articolo 3, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.
  3. Nella vigenza dell'accordo rinegoziato ai sensi del comma 1, gli enti del servizio sanitario nazionale corrispondono agli erogatori privati, a titolo di acconto e salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione delle attività da parte degli erogatori privati, un corrispettivo, su base mensile, per le prestazioni rese ai sensi del presente articolo, nel limite del 70 per cento dei dodicesimi corrisposti o comunque dovuti per l'anno 2020.

Articolo 33.
(Proroga organi e rendiconti)

  1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia COVID-19, per gli enti e organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle Città metropolitane, delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e dei loro consorzi e associazioni, ed altresì con esclusione delle Società, che, nel periodo dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, sono tenuti al rinnovo degli organi ordinari e straordinari di amministrazione e controllo, i termini di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, sono ulteriormente prorogati fino al termine dello stato di emergenza e, comunque, fino alla loro ricomposizione. Fino al termine dello stato di emergenza, gli enti e organismi pubblici a base associativa che, in tale periodo, sono tenuti al rinnovo degli organi di amministrazione e controllo possono sospendere le procedure di rinnovo elettorali, anche in corso, con contestuale proroga degli organi.
  2. Limitatamente all'anno 2020, i rendiconti suppletivi previsti dall'articolo 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, relativi all'esercizio 2019, sono presentati entro il termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.
  3. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, comma 1, dopo la lettera c), è inserita la lettera «c-bis) rendiconti di contabilità speciale concernenti i pagamenti degli interventi europei o della programmazione complementare di cui all'articolo 1, comma 671, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»; conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 123 del 2011, le parole: «nonché dei pagamenti di cui alla lettera e-bis)», sono sostituite dalle seguenti: «nonché dei pagamenti di cui alle lettere c-bis) ed e-bis)».»

Articolo 34.
(Divieto di cumulo pensioni e redditi)

  1. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 devono intendersi non titolari di trattamento pensionistico e iscritti in via esclusiva.

Articolo 35.
(Pin Inps)

  1. Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e per l'intero periodo ivi considerato, l'Inps è autorizzato a rilasciare le proprie identità digitali (PIN INPS) in maniera semplificata acquisendo telematicamente gli elementi necessari all'identificazione del richiedente, ferma restando la verifica con riconoscimento diretto, ovvero riconoscimento facciale da remoto, una volta cessata l'attuale situazione emergenziale.

Capo V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERMINI PROCESSUALI E PROCEDIMENTALI

Articolo 36.
(Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare)

  1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020.
  2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020.
  3. Nei giudizi disciplinati dal codice del processo amministrativo sono ulteriormente sospesi, dal 16 aprile al 3 maggio 2020 inclusi, esclusivamente i termini per la notificazione dei ricorsi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, comma 3, dello stesso codice.
  4. La proroga del termine di cui al comma 1, primo periodo, si applica altresì a tutte le funzioni e attività della Corte dei conti, come elencate nell'articolo 85 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 5 del predetto articolo 85 è fissato al 12 maggio 2020.

Articolo 37.
(Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza)

  1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020;

Capo VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E DI LAVORO

Articolo 38.
(Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata)

  1. In considerazione della temporanea sospensione delle trattative in corso per la definizione contrattuale dell'accordo collettivo nazionale 2016-2018 per la Medicina Generale e la Pediatria di Libera Scelta, per le necessità connesse al contenimento dell'emergenza pandemica da COVID-19, per tutta la durata dell'emergenza e salvo quanto previsto dal comma 2, è riconosciuto l'adeguamento immediato della quota capitaria/oraria ai Medici di Medicina Generale e ai Pediatri di Libera Scelta ai contenuti economici previsti dall'Atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata, approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 e 29 agosto 2019 su proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e parere positivo del Governo, riferiti al totale incrementale previsto per il 2018, nonché i relativi arretrati.
  2. Le parti contrattuali, si impegnano a concludere le trattative per l'accordo collettivo nazionale 2016-2018 entro sei mesi dalla fine dell'emergenza secondo le procedure ordinarie, anche tenendo conto dei compiti di cui al comma 3, rinegoziati coerentemente con la parte normativa prevista dal medesimo Atto di indirizzo. Nel caso in cui non si provveda alla conclusione delle trattative nei termini previsti cessano gli effetti di cui al comma 1.
  3. Il trattamento economico di cui al comma 1 viene erogato anche per garantire la reperibilità a distanza dei medici per tutta la giornata, anche con l'ausilio del personale di studio, in modo da contenere il contatto diretto e conseguentemente limitare i rischi di contagio dei medici e del personale stesso.
  4. I medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera scelta si dotano, con oneri a proprio carico, di sistemi di piattaforme digitali che consentano il contatto ordinario e prevalente con i pazienti fragili e cronici gravi, e collaborano a distanza, nel caso in cui non siano dotati di dispositivi di protezione individuale idonei, in via straordinaria ove fosse richiesto dalle Regioni, per la sorveglianza clinica dei pazienti in quarantena o isolamento o in fase di guarigione dimessi precocemente dagli Ospedali.
  5. Le Regioni possono impegnare il 20 per cento dei fondi ripartiti di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'acquisto e la fornitura ai medici di pulsiossimetri che permettano, previa consegna al paziente se necessario, la valutazione a distanza della saturazione di ossigeno e della frequenza cardiaca durante il videoconsulto. Il medico si avvarrà delle fasi di osservazione e dei segni riscontrati, come dei sintomi riferiti dal paziente, per un orientamento che definisca le successive azioni cliniche necessarie in accordo con i percorsi definiti a livello regionale.
  6. Per le medesime finalità di cui al comma 1 è riconosciuto l'adeguamento immediato del trattamento economico spettante agli specialisti ambulatoriali, ai contenuti economici previsti dall'Atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata, approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 su proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e parere positivo del Governo, riferiti al totale incrementale previsto per il 2018.
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 39.
(Procedure semplificate per le pratiche e attrezzature medico-radiologiche)

  1. Il rispetto dei requisiti di salute e sicurezza per la tutela dei lavoratori e della popolazione dai rischi di esposizione alle radiazioni ionizzanti a seguito delle nuove pratiche medico-radiologiche avviate ai fini della gestione dell'emergenza presso le strutture sanitarie, comprese le aree e strutture di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ovvero eseguite mediante attrezzature radiologiche portatili presso il domicilio del paziente affetto da COVID-19, incluse le residenze assistite, è assolto con l'osservanza delle disposizioni di cui ai Capi VIII e IX del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e con la trasmissione, agli organi di cui all'articolo 22, comma 1 dello stesso decreto legislativo, di una comunicazione di avvio dell'attività, corredata dal benestare dell'esperto qualificato, comprensivo delle valutazioni e indicazioni di radioprotezione di cui all'articolo 61, comma 2, e dell'esito della prima verifica di cui all'articolo 79, comma 1, lettera b), punti 1 e 2, del medesimo decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
  2. L'utilizzo e il movimento nei diversi ambienti e luoghi di pertinenza della medesima struttura sanitaria, comprese le aree e strutture di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, di attrezzature medico-radiologiche mobili, ai fini dello svolgimento di pratiche mediche per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sia già stata inoltrata agli organi competenti la comunicazione preventiva di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, non sono oggetto della comunicazione di cui al comma 1 e restano soggetti al solo benestare dell'esperto qualificato, che la struttura acquisisce agli atti.
  3. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, in materia di protezione dei pazienti contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni mediche.
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da COVID-19, dichiarata con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

Articolo 40.
(Disposizioni urgenti materia di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID)

  1. Limitatamente al periodo dello stato di emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, al fine di migliorare la capacità di coordinamento e di analisi delle evidenze scientifiche disponibili sui medicinali, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) può accedere a tutti i dati degli studi clinici sperimentali, osservazionali e dei programmi di uso terapeutico compassionevole, per pazienti con COVID-19.
  2. I protocolli degli studi clinici sperimentali sui medicinali di fase I, II, III e IV, degli studi osservazionali sui farmaci e dei programmi di uso terapeutico compassionevole sono preliminarmente valutati dalla Commissione tecnico scientifica (CTS) dell'AIFA, che ne comunica gli esiti anche al Comitato tecnico scientifico dell'Unità di crisi del Dipartimento della Protezione civile, di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020. Relativamente agli studi di fase I la CTS dell'AIFA si avvale del parere della Commissione di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 439.
  3. Limitatamente al periodo dello stato di emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, il Comitato etico dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, quale comitato etico unico nazionale per la valutazione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali per uso umano, degli studi osservazionali sui farmaci, dei programmi di uso terapeutico compassionevole per pazienti con COVID-19, esprime il parere nazionale, anche sulla base della valutazione della CTS dell'AIFA.
  4. Il Comitato etico di cui al comma 3 acquisisce dai promotori tutta la documentazione necessaria unitamente ai protocolli degli studi clinici sperimentali sui medicinali di fase I, II, III e IV, degli studi osservazionali sui farmaci e dei programmi di uso terapeutico compassionevole per la cura dei pazienti con COVID-19, nonché eventuali emendamenti. Alle valutazioni relative alle singole richieste di usi terapeutici nominali si applicano le disposizioni già vigenti in materia.
  5. Il Comitato etico di cui al comma 3 comunica il parere all'AIFA, e quest'ultima cura la pubblicazione del parere e del protocollo approvato sul proprio sito istituzionale. Al fine di fronteggiare l'emergenza da COVID-19 e limitatamente al periodo di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, in deroga alle vigenti procedure in materia di acquisizione delle domande di sperimentazione clinica, l'AIFA, sentito il Comitato etico nazionale di cui al comma 3, pubblica entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto una circolare che indica le procedure semplificate per la menzionata acquisizione delle domande nonché per le modalità di adesione agli studi.
  6. Per gli studi sperimentali non profit di cui al presente articolo non è richiesta la stipula di una specifica polizza assicurativa.
  7. Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.
  8. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto l'articolo 17 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 è abrogato.

Articolo 41.
(Disposizioni in materia di lavoro)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applicano anche ai i lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applicano anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020.
  3. Le domande presentate ai sensi del comma 4 dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono esenti dall'imposta di bollo.
  4. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, valutati in 16 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e in soli termini di fabbisogno, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 12.

Articolo 42.
(Disposizioni urgenti per disciplinare il Commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali)

  1. Per le esigenze di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome, è nominato un commissario straordinario per l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Il commissario assume, per il periodo in cui è in carica, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che lo statuto dell'Agenzia, approvato con decreto del Ministro della salute in data 18 maggio 2018, attribuisce al presidente, al direttore generale ed al consiglio di amministrazione che decadono automaticamente con l'insediamento del commissario. Il commissario è scelto tra esperti di riconosciuta competenza in diritto sanitario, in organizzazione, programmazione, gestione e finanziamento del servizio sanitario, anche estranei alla pubblica amministrazione. Il mandato del commissario cessa alla conclusione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, o alla scadenza delle eventuali proroghe. Qualora il commissario, al momento della nomina, abbia altro incarico in corso, può continuare a svolgerlo, per la durata del mandato di cui al presente comma, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 11 e 14 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Al commissario è corrisposto un compenso determinato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, salva l'ipotesi di cumulo con altro incarico per il quale già percepisca un compenso.
  2. Nell'assolvimento dei compiti istituzionali di ricerca e supporto tecnico-operativo alle regioni, come previsto dall'articolo 2 dello statuto dell'Agenzia, il commissario collabora all'azione di potenziamento della rete di assistenza ospedaliera e territoriale, al fine di assicurare la più elevata risposta sanitaria all'emergenza, monitorando l'adozione, l'aggiornamento e l'attuazione dei piani adottati in applicazione della circolare del Ministero della salute prot. GAB 2627 in data 1° marzo 2020 e alle successive integrazioni; assicura il necessario supporto tecnico operativo e giuridico-amministrativo alle regioni, anche per superare le eventuali criticità riscontrate e per garantire, nella fase emergenziale, i livelli essenziali di assistenza e la effettività della tutela del diritto alla salute; verifica che gli atti, i piani e le azioni di competenza del commissario straordinario di cui all'articolo 122, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, siano attuati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano in modo tempestivo ed efficace e fornisce a tale fine ogni supporto richiesto dalle Regioni e dal commissario straordinario, in coerenza con i programmi operativi che le regioni predispongono per l'emergenza Covid-19 di cui all'articolo 18, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
  3. Il commissario, in considerazione del ruolo di raccordo fra il Ministero della salute e le regioni svolto dall'Agenzia, supporta, attraverso l'esercizio delle attività istituzionali proprie dell'Agenzia, indicate al comma 2, la tempestiva attuazione delle direttive del Ministro della salute finalizzate alla gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, con particolare riferimento agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, al potenziamento delle reti ospedaliere e territoriali, ai rapporti con gli erogatori pubblici e privati, nonché alle disposizioni di cui al decreto-legge 9 marzo 2020 n. 14 e ad ogni ulteriore atto normativo ed amministrativo generale adottato per fronteggiare l'emergenza, come recepito e delineato per ciascuna regione nei Programmi operativi per l'emergenza COVID-19 di cui al richiamato articolo 18, comma 1.
  Supporta altresì le direzioni generali del Ministero e le Regioni nel perseguimento di ogni ulteriore obiettivo indicato dal Ministro della salute mediante l'adozione di direttive, nell'esercizio della funzione di indirizzo e di controllo del sistema sanitario nazionale. Resta fermo il ruolo di coordinamento del Capo del Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630.

Articolo 43.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Articolo 44.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

  Dato a Roma, addì 8 aprile 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze
Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Lamorgese, Ministro dell'interno
Bonafede, Ministro della giustizia
Guerini, Ministro della difesa
Patuanelli, Ministro dello sviluppo economico
Bellanova, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Costa, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
De Micheli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Catalfo, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Franceschini, Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo
Speranza, Ministro della salute
Pisano, Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione
Dadone, Ministro per la pubblica amministrazione
Boccia, Ministro per gli affari regionali e le autonomie
Provenzano, Ministro per il sud e la coesione territoriale
Spadafora, Ministro per le politiche giovanili e lo sport
Bonetti, Ministro per le pari opportunità e la famiglia
Amendola, Ministro per gli affari europei

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

ALLEGATO

TABELLA operazioni garantite dallo Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 4 del decreto-legge

1) Operazioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a)

.

2) Operazioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b)

.

3) Operazioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c)

.

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