FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
                        Articolo 1

DECRETO-LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3075

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(DRAGHI)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(FRANCO)

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi

Presentato il 30 aprile 2021

  Onorevoli Deputati! – Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere la conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, il cui contenuto è di seguito illustrato

  Art. 1. – (Disposizioni urgenti in materia di lavoro agile)
  Le modifiche disposte dal comma 1 intervengono sulla disciplina del lavoro agile introdotta dall'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Pur mantenendosi inalterata – stante il contesto emergenziale che ancora affligge il Paese – la flessibilità organizzativa che può derivare dall'utilizzo del lavoro agile, è prorogato al 31 dicembre 2021 il termine di applicazione delle misure in materia di lavoro agile disciplinate dall'articolo 263 del decreto-legge n. 34 del 2020, rinviando alla contrattazione collettiva (ove prevista in relazione alla categoria di personale interessato) la definizione degli istituti riguardanti la citata modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, liberandola – nel contempo – dalla rigidità derivante dalla soglia minima percentuale (il 50 per cento) attualmente prevista. Si consente comunque, fino all'introduzione della disciplina derivante dalla contrattazione, l'accesso al lavoro agile senza la necessità del previo accordo individuale. Dalle nuove disposizioni non consegue, pertanto, un rientro automatico del personale nella sede lavorativa, ma esse consentono a ciascuna pubblica amministrazione, nel rispetto delle misure di contenimento del COVID-19 e delle disposizioni emanate dalle autorità sanitarie competenti, di avere piena autonomia organizzativa senza essere vincolata al rispetto di una soglia minima che, in taluni casi, potrebbe comportare ricadute negative in termini di efficienza. La modifica, inoltre, prevede che al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico la disposizione di cui al comma 1 si applichi fino al perdurare dello stato di emergenza.
  L'intervento al comma 2, invece, recependo alcune indicazioni espresse dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 751 del 2021 nel proprio parere favorevole, esplicita che tra le misure di tutela della salute alle quali le pubbliche amministrazioni devono attenersi sono comprese anche quelle di contenimento del fenomeno epidemiologico.
  La previsione, inoltre, interviene, al comma 2, sull'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, peraltro modificato dall'articolo 263, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Si tratta di interventi volti a valorizzare l'autonomia organizzativa delle pubbliche amministrazioni. In particolare, si riconosce alle amministrazioni la possibilità di individuare le modalità attuative del lavoro agile, secondo le specifiche esigenze, riducendo dal 60 al 15 per cento il numero minimo dei dipendenti che possono avvalersi delle modalità in questione, che per la sua generalità non permette di tener conto delle peculiarità di ciascun datore di lavoro. Tale proposta tiene anche conto del fatto che l'apposizione di una percentuale minima del 60 per cento, ancorché riferita alle attività suscettibili di svolgimento mediante lavoro agile, ha ridotto i margini di autonomia delle amministrazioni, la maggior parte delle quali (circa il 70 per cento) non risulta aver predisposto il citato piano nei termini stabiliti dalla legge. La revisione di tale termine percentuale e il conseguente maggior livello di autonomia organizzativa che rimarrebbe attribuito alle amministrazioni rappresenta l'unica soluzione in grado di coniugare l'utilizzo del lavoro agile con i più alti livelli di efficacia, efficienza e soddisfacimento delle esigenze degli utenti da parte delle amministrazioni. Si tratta degli obiettivi strategici nel contesto economico-sociale derivante dalla «riapertura» del sistema-Paese che il Governo sta perseguendo. Si aggiunge che tale obiettivo risulta condiviso anche dal Parlamento, che lo ha espresso con l'ordine del giorno 9/2945-A/62, con il quale ha impegnato il Governo a stabilire – mediante un provvedimento normativo – che siano le amministrazioni (in particolar modo quelle locali) a determinare la misura del ricorso al lavoro agile tenendo conto delle esigenze dell'utenza e dell'efficacia delle amministrazioni medesime. Sulla scorta di tale considerazione l'intervento modifica la percentuale minima (portandola dal 30 al 15 per cento) del lavoro agile che dovrà essere garantito in caso di mancata adozione del POLA. Sulla disposizione in esame, in particolare sull'eliminazione del vincolo del 50 per cento della quota fissa di lavoratori in modalità agile, e sulla previsione di rimettere alle singole pubbliche amministrazioni le relative scelte organizzative, si è proceduto a richiedere il parere del Comitato tecnico-scientifico, il quale, come risulta dall'estratto del verbale n. 10 del 21 aprile 2021 – si è espresso favorevolmente.

  Art. 2. (Proroga dei termini di validità di documenti di riconoscimento e di identità, nonché di permessi e titoli di soggiorno e documenti di viaggio)
  Comma 1. L'articolo 104 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 – nel testo modificato dall'articolo 157, comma 7-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e dall'articolo 1, comma 4-quater, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertiti, con modificazioni, rispettivamente dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dalla legge 27 novembre 2020, n. 159 – ha prorogato fino al 30 aprile 2021 la validità dei documenti di riconoscimento e d'identità con scadenza dal 31 gennaio 2020. Resta ferma, invece, la data di scadenza indicata nel documento ai fini dell'espatrio.
  La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo prevede un'ulteriore proroga, fino al 30 settembre 2021, della validità dei predetti documenti di riconoscimento e di identità, con scadenza dal 31 gennaio 2020.
  Tale proroga appare necessaria in considerazione del permanere dello stato di emergenza epidemiologica e al fine di non aggravare i comuni di ulteriori adempimenti ad essa connessi, nonché di evitare l'aggregazione di persone negli spazi degli uffici aperti al pubblico, che non consentono di rispettare agevolmente un'adeguata distanza interpersonale.
  I documenti la cui validità è prorogata – indicati mediante rinvio alle definizioni dell'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – sono:

   ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare (documento di riconoscimento);

   la carta d'identità e ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare (documento d'identità);

   il documento analogo alla carta d'identità elettronica rilasciato dal comune fino al compimento del quindicesimo anno di età (documento d'identità elettronico).

  In ordine alla validità dei documenti, si ricorda che la carta d'identità, compresa la carta d'identità elettronica (CIE), ha durata di dieci anni, così come la carta d'identità rilasciata ai richiedenti la protezione internazionale; per i minori di età compresa tra tre e diciotto anni, la validità è di cinque anni.
  Comma 2. Si dispone la proroga di termini in materia di permessi e titoli di soggiorno nonché di documenti di viaggio. In particolare, l'articolo 3-bis, comma 3, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, come modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, ha prolungato fino al 30 aprile 2021 la validità dei permessi di soggiorno e dei titoli di cui all'articolo 103, commi 2-quater e 2-quinquies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in scadenza alla suddetta data. Con il presente intervento normativo, alla lettera a), in considerazione delle difficoltà connesse alle restrizioni imposte dallo stato di emergenza, si proroga pertanto fino al 31 luglio 2021 la validità dei predetti permessi di soggiorno e titoli, compresi quelli aventi scadenza fino alla medesima data del 31 luglio 2021. La lettera b) stabilisce, inoltre, che gli interessati possano comunque presentare istanza volta al rinnovo dei permessi e titoli suddetti e che gli uffici competenti provvedano alla progressiva trattazione dei relativi procedimenti.

  Art. 3. (Proroga dei termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali, delle Regioni e delle Camere di commercio, e il riequilibrio finanziario degli enti locali)
  Commi 1 e 2. Il verificarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e le conseguenti misure urgenti per il suo contenimento e gestione hanno avuto inevitabili conseguenze sulla gestione amministrativa e finanziaria degli enti locali, anche con riferimento ai tempi di svolgimento degli adempimenti contabili-finanziari cui gli enti locali sono tenuti ad assolvere.
  Tra l'altro, a causa delle difficoltà connesse allo stato di emergenza, tuttora in corso, molti enti locali hanno subìto rallentamenti nella predisposizione dei documenti contabili propedeutici alle attività di elaborazione della deliberazione dei rendiconti di gestione riferiti all'esercizio 2020 nonché delle deliberazioni del bilancio di previsione 2021/2023.
  Pertanto, tenuto conto del protrarsi dello stato di emergenza e al fine di non aggravare la situazione amministrativo-contabile degli enti interessati, si prorogano alcuni termini previsti per adempimenti contabili degli enti locali.
  In particolare:

   il comma 1 proroga di un mese il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2020 per gli enti locali, di cui all'articolo 227, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rinviandolo dal 30 aprile al 31 maggio 2021;

   analogamente, il comma 2 differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per il 2021/2023, fissandolo al 31 maggio 2021.

  Peraltro, il termine relativo alla deliberazione del bilancio di previsione, ordinariamente fissato al 31 dicembre di ogni anno, è già stato prorogato al 31 gennaio 2021 dall'articolo 107, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020 (come modificato dall'articolo 106, comma 3-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020), quindi al 31 marzo 2021 dal decreto del Ministro dell'interno 13 gennaio 2021 e, successivamente, al 30 aprile 2021 dall'articolo 30, comma 4, del decreto-legge n. 41 del 2021, in corso di conversione.
  Il comma 3 rinvia i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'approvazione del rendiconto 2020 e del bilancio consolidato 2020 delle regioni e delle province autonome.
  In particolare:

   il termine per l'approvazione del rendiconto 2020 da parte della giunta è rinviato dal 30 aprile al 30 giugno 2021, e il termine per l'approvazione del rendiconto 2020 da parte del consiglio è rinviato dal 31 luglio al 30 settembre 2021;

   il termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2020 è rinviato dal 30 settembre 2021 al 30 novembre 2021.

  Il rinvio dei termini di approvazione del rendiconto 2020 determina la necessità di rinviare al 30 settembre 2021 il termine previsto dall'articolo 111, comma 2-septies, del decreto-legge n. 34 del 2020, per la verifica delle effettive minori entrate delle regioni a statuto ordinario relativamente al 2020 (comma 4).
  Il comma 5 proroga al 30 giugno 2021 i termini previsti dall'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio degli enti sanitari per l'anno 2020, di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 118 del 2011. Conseguentemente, al comma 6, sono modificati i seguenti termini:

   a) i bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2021;

   b) il bilancio consolidato del Servizio sanitario regionale per l'anno 2020 è approvato dalla giunta regionale entro il 30 settembre 2021.

  Il comma 7 differisce dal 31 marzo al 31 maggio e dal 30 maggio al 30 giugno i termini previsti dall'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per la trasmissione della certificazione del rispetto del vincolo del pareggio delle regioni a statuto ordinario per l'esercizio 2020.
  Il comma 8 stabilisce che il termine ultimo per l'adozione del bilancio d'esercizio delle camere di commercio, delle loro unioni regionali e delle relative aziende speciali riferito all'esercizio 2020, fissato al 30 aprile 2021, è prorogato alla data del 30 giugno 2021.
  Si rappresenta che l'obbligo di redazione del bilancio consuntivo entro il 30 aprile è disposto per le camere di commercio dall'articolo 15 della legge n. 580 del 1993 e dall'articolo 20 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2005.
  L'articolo 107 del decreto-legge n. 18 del 2020 aveva differito, per l'esercizio 2019, la data di approvazione del bilancio anche per le camere di commercio al 30 giugno del 2020.
  Alcune camere di commercio, impegnate nella predisposizione dei bilanci di esercizio 2020, hanno segnalato all'Unioncamere che «la precarietà organizzativa derivante dalla gestione della pandemia da COVID-19» rende «particolarmente difficoltoso il rispetto del termine del 30 aprile per l'approvazione da parte dei consigli camerali del bilancio di esercizio».
  L'Unioncamere ha fatto sue le proposte camerali tese ad una dilazione del termine, richiamando l'eccezionalità del momento che si sta vivendo, ricordando peraltro quanto già verificatosi lo scorso anno per il bilancio di previsione degli enti locali.
  Con l'articolo 107 del decreto-legge n. 18 del 2020, è stato infatti concesso anche alle Camere di commercio il differimento del termine di approvazione dei conti consuntivi 2019 al 30 giugno 2020, in considerazione della straordinaria situazione di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19 e dell'oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti e organismi pubblici anche attraverso la dilazione degli adempimenti e delle scadenze previste dalla normativa vigente.
  Si evidenzia che il mancato rispetto del termine previsto fa discendere gravi conseguenze sulla stabilità delle camere di commercio, dalla nomina di un commissario ad acta da parte della regione fino allo scioglimento del consiglio camerale, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 580 del 1993.
  È chiaro che, senza l'adozione della norma di proroga in esame, deriverebbe, come conseguenza, che un certo numero di camere di commercio incorrerebbe nella violazione della norma sopra richiamata, che sarebbe dettata non da una patologica disorganizzazione dell'ente interessato ma dallo stato di difficoltà che gli enti camerali stanno affrontando in questa situazione di crisi pandemica.
  La descritta violazione peraltro comporterebbe un aggravio di lavoro non indifferente a carico delle regioni e del Ministero dello sviluppo economico e, di conseguenza, delle camere di commercio interessate, sia ai fini dell'eventuale nomina dei commissari straordinari sia dell'eventuale ricostituzione dei nuovi consigli camerali, delle giunte camerali e della nomina dei nuovi presidenti, in un momento peraltro assai delicato del quadro epidemiologico e in una situazione ancora non del tutto definita nel sistema camerale, interessato di recente da un nuovo processo di riorganizzazione e di accorpamento, ancora lungi dall'aver finito i propri effetti destabilizzanti relativamente agli aspetti organizzativi, contabili e amministrativi.
  Tali oneri amministrativi risultano quindi ridimensionati – a livello generale – con lo spostamento del termine al 30 giugno 2021, in quanto si evita di incorrere in eventuali ulteriori ritardi da parte degli organismi del sistema camerale, in totale parallelismo con la previsione eccezionale dello scorso anno, la cui ratio permane.
  Il comma 9 proroga al 30 giugno 2021 i termini di novanta e sessanta giorni, ove tali termini siano scaduti prima della predetta data, previsti rispettivamente dal comma 5 dell'articolo 243-bis e dal comma 1 dell'articolo 261 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. In particolare, il comma 5 dell'articolo 243-bis regola i termini per la deliberazione, da parte del consiglio dell'ente locale, del piano di riequilibrio pluriennale previsto in caso di ricorso alla procedura del predissesto. Il comma 1 dell'articolo 261, invece, detta i termini in cui l'ente locale che ha dichiarato il dissesto finanziario e presentato un'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato ai sensi dell'articolo 259 è tenuto a corrispondere ad eventuali rilievi o richieste istruttorie da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali

  Art. 4. (Proroga in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica)
  L'articolo 4, a seguito dell'attuale situazione di crisi economica generata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, dispone l'ulteriore proroga al 31 dicembre 2021 del regime temporaneo in materia di esercizio di poteri speciali (cosiddetto «Golden Power»), già prorogato fino al 30 giugno 2021 dall'articolo 10-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al fine di salvaguardare gli assetti proprietari delle società operanti in settori reputati strategici e di interesse nazionale.

  Art. 5. (Proroga di termini in materia di patenti di guida, rendicontazione da parte delle imprese ferroviarie, navi da crociera e revisione periodica dei veicoli)
  L'articolo 5, al comma 1, prevede la proroga del termine previsto dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, che amplia da sei mesi ad un anno il termine, decorrente dalla presentazione della domanda di esame, entro il quale sostenere la prova teorica per il conseguimento della patente di guida. In particolare, il comma 6 del citato articolo 13, come novellato, prevede che, in relazione alle domande dirette al conseguimento della patente di guida presentate nel corso del 2020, la prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sia eseguita entro il 31 dicembre 2021 e, per quelle presentate dal 1° gennaio 2021 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, tale prova sia eseguita entro un anno dalla data di presentazione della domanda. L'intervento si rende necessario in considerazione del fatto che, relativamente alle domande presentate, in particolare, nel primo semestre dell'anno 2020, l'efficacia della proroga del termine al 30 giugno 2021, prevista dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, è risultata, di fatto, estremamente limitata in conseguenza delle misure adottate per il contenimento della diffusione del COVID-19.
  Con riguardo al comma 2, si rappresenta che l'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai commi da 3 a 6, prevede un contributo in favore delle imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci, per compensare gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza del COVID-19, autorizzando la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2020 e di 80 milioni di euro annui dal 2021 al 2034.
  In particolare, il comma 5 del citato articolo 214 prevede che tali risorse, a compensazione degli effetti economici rendicontati, siano assegnate alle imprese beneficiarie con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  Il successivo comma 5-bis, introdotto dall'articolo 44-bis, comma 1, lettera c), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, prevede che le eventuali risorse residue, non assegnate con il predetto decreto di cui al comma 5, siano destinate alle imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza del COVID-19 registrati a partire dal 1° agosto 2020 fino al 31 dicembre 2020. A tale fine, il medesimo comma 5-bis dell'articolo 214 prevede che dette imprese rendicontino entro il 15 marzo 2021 gli effetti economici subiti dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 e che le risorse residue siano assegnate alle imprese beneficiarie con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2021.
  La norma in esame, provvede a differire i termini previsti dal citato comma 5-bis dell'articolo 214, prevedendo che le imprese possano rendicontare le perdite subite entro il 15 maggio 2021 e che il decreto ministeriale di assegnazione delle risorse alle imprese beneficiarie cui spetta il contributo a compensazione delle perdite venga adottato entro il 15 giugno 2021.
  La disposizione, di cui al comma 3, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del COVID-19 e dall'attuazione delle conseguenti misure di contenimento, nonché di garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali e la continuità dell'industria marittima italiana, proroga, fino al 31 dicembre 2021, l'autorizzazione per le navi da crociera iscritte nel Registro internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, all'effettuazione dei servizi di cabotaggio di cui all'articolo 224 del codice della navigazione, senza le limitazioni previste dal comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto-legge.
  L'articolo 224 del codice della navigazione reca una riserva dei servizi di cabotaggio fra i porti della Repubblica agli armatori comunitari che impiegano navi registrate in uno Stato membro dell'Unione europea e che battono la bandiera del medesimo Stato membro, sempre che tali navi soddisfino tutti i requisiti necessari per l'ammissione al cabotaggio in detto Stato membro.
  Il comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 457 del 1997 prevede che le navi iscritte nel Registro internazionale non possono effettuare servizi di cabotaggio per i quali è operante la riserva di cui all'articolo 224 del codice della navigazione, salvo che in alcuni casi limitati specificamente indicati nel medesimo comma.
  Con la presente disposizione, pertanto, si consente alle navi da crociera iscritte nel Registro internazionale di poter programmare ed effettuare, una volta terminate l'emergenza sanitaria del COVID-19 e le conseguenti limitazioni, crociere limitate al territorio e ai porti italiani.
  La norma proposta al comma 4 modifica il comma 4-septies dell'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che prevede, al fine di mitigare gli effetti derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di ridurre i tempi di svolgimento delle attività relative alla revisione periodica dei veicoli di cui all'articolo 80 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che fino al 31 marzo 2021 gli accertamenti previsti dal medesimo articolo 80 possono essere svolti anche dagli ispettori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2017. Il medesimo comma 4-septies prevede altresì che ai predetti ispettori sia riconosciuto, per lo svolgimento dell'attività, un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti la revisione, determinato secondo le modalità di cui all'articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870.
  Si ricorda che il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, recante recepimento della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE, individua le modalità di effettuazione dei controlli tecnici dei veicoli circolanti sulle strade pubbliche, prevedendo, all'articolo 13, disposizioni specifiche in merito all'attività svolta dagli ispettori, ai requisiti minimi di competenza e formazione dei medesimi ispettori nonché al rilascio della relativa certificazione.
  Orbene, con la norma in commento si prevede che, anche alla luce del protrarsi dell'emergenza derivante dall'epidemia di COVID-19, la revisione periodica dei veicoli di cui all'articolo 80 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possa essere svolta anche dagli ispettori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, fino al 31 dicembre 2021. Ciò al fine precipuo di semplificare i procedimenti e di ridurre i tempi di attesa previsti per l'ottenimento dei documenti di circolazione, con benefìci diretti e immediati per l'utenza, nonché di migliorare l'operatività degli uffici della motorizzazione civile.

  Art. 6. (Proroga delle modalità semplificate per lo svolgimento degli esami di abilitazione degli esperti di radioprotezione e dei medici autorizzati, nonché dei consulenti del lavoro)
  La disposizione novella l'articolo 6, comma 8, del decreto-legge n. 183 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2021, al fine di prorogare la previsione di cui all'articolo 6, comma 2-bis del decreto-legge n. 22 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2020, che consente di definire con decreto del Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero della salute, lo svolgimento con modalità semplificate da remoto degli esami di abilitazione per l'iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti di radioprotezione e dei medici autorizzati, di cui all'articolo 138 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101. Resta fermo in ogni caso quanto previsto dagli articoli 129 e 138 del medesimo decreto legislativo n. 101 del 2020, in ordine alla disciplina relativa all'abilitazione dei predetti esperti di radioprotezione e dei medici autorizzati.
  La disposizione che si proroga prevede, altresì, che con decreto del Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero della salute, possano essere definite l'organizzazione e le modalità per lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro, anche in deroga alle disposizioni di cui alla legge n. 12 del 1979.
  La proroga prevista dal presente articolo assicura, pertanto, la possibilità di sostenere, fino al 31 dicembre 2021, da remoto, e quindi in condizioni di sicurezza, le prove previste per le predette abilitazioni, similmente a quanto disposto per altre professioni.

  Art. 7. (Proroga della sospensione della revoca degli stanziamenti dei Fondi investimenti)
  La disposizione di cui all'articolo 7, in relazione al protrarsi dello stato di emergenza connesso alla pandemia di COVID-19, prevede che anche con riferimento all'annualità 2021 non si applichino le procedure di eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, attribuiti alle amministrazioni centrali dello Stato e finalizzati a spese per investimenti con il riparto del Fondo investimenti previsto dalla legge di bilancio per il 2019 e con il riparto del Fondo investimenti previsto dalla legge di bilancio per il 2020.

  Art. 8. (Interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione)
  L'articolo proroga al 31 dicembre 2022 il termine per generare obbligazioni giuridicamente rilevanti, in relazione agli interventi che abbiano già ricevuto una favorevole valutazione del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale, d'intesa con le amministrazioni interessate.

  Art. 9. (Misure urgenti in materia di controlli radiometrici)
  L'articolo 9 proroga al 30 settembre 2021, in attesa di un apposito decreto ministeriale di regolazione della materia, il termine previsto per l'applicazione del regime transitorio per la sorveglianza radiometrica previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, che ha introdotto una nuova disciplina per l'adozione di misure idonee ad evitare il rischio di esposizione delle persone a livelli anomali di radioattività e di contaminazione dell'ambiente. L'articolo 72, comma 3, ha previsto che, entro centoventi giorni dalla sua entrata in vigore, previa notifica alla Commissione europea, ai sensi della direttiva 2015/15/35/CE, sia adottato un decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio del mare, del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, per la definizione delle modalità esecutive e dell'oggetto dei controlli radiometrici nonché dei contenuti della formazione del personale addetto e delle condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli effettuati dai Paesi terzi.
  Lo stesso articolo 72, al comma 4, nelle more dell'approvazione del predetto decreto ministeriale, stabilisce un regime transitorio, anch'esso di centoventi giorni, nel quale si prevede l'applicazione dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 100 del 2011 (Regime transitorio per l'obbligo di sorveglianza radiometrica sui prodotti semilavorati metallici). Quest'ultimo regime transitorio, che si sarebbe concluso il 25 dicembre 2020, è stato prorogato al 30 aprile 2021 dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 183 del 2020, convertito dalla legge n. 21 del 2021, Sempre in virtù di quanto previsto dall'articolo 72 citato, a partire dal 1° maggio 2021 e fino all'adozione del predetto decreto ministeriale, saranno applicate le disposizioni dell'allegato XIX al decreto legislativo n. 101 del 2020. L'applicazione delle disposizioni dell'allegato XIX potrebbe essere causa di rallentamento delle attività portuali e aeroportuali, che andrebbe a incidere sul sistema logistico italiano, rendendolo meno concorrenziale rispetto ai competitori europei. Tuttavia, lo schema del menzionato decreto ministeriale, allo stato attuale ancora in fase di concertazione, non è stato notificato alla Commissione europea, e quindi l'adozione dello stesso non potrà avvenire entro il 30 aprile 2021. In attesa dell'adozione del citato decreto ministeriale di regolazione della materia, con la norma in esame si proroga pertanto al 30 settembre 2021 il termine per l'applicazione del regime transitorio per la sorveglianza radiometrica previsto dal decreto legislativo n. 101 del 2020, stabilendo che si applichi anche l'articolo 7 dell'allegato XIX allo stesso decreto legislativo n. 101 del 2020, sul mutuo riconoscimento delle attestazioni dei controlli radiometrici, al fine di assicurare l'accettazione, in regime di reciprocità, dell'attestazione di controlli radiometrici rilasciata all'origine da soggetti previamente abilitati sulla base delle disposizioni stabilite dall'autorità competente dello Stato di provenienza dei suddetti materiali con il quale l'Italia abbia già stipulato degli accordi.

  Art. 10. (Accelerazione di interventi per far fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19)
  L'articolo 264, comma 1, lettera f), del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha introdotto norme che, in deroga alle procedure previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, consentivano l'avvio e la realizzazione di interventi, anche edilizi, consistenti in opere provvisorie (limitate al periodo estivo), da rimuoversi con la fine dello stato di emergenza, necessarie per garantire il rispetto delle misure di sicurezza imposte dall'emergenza sanitaria del COVID-19. In sostanza, veniva semplificato l'iter autorizzativo di procedimenti che coinvolgono più soggetti istituzionali e riguardano piccoli interventi edilizi (capanni per il ricovero di lettini e per il deposito di ombrelloni, divisori in plexiglas) necessari per assicurare il distanziamento sociale in luoghi all'aperto (spiagge libere, piscine, parchi).
  La disposizione ha la finalità di estendere a tutto il 2021 l'efficacia di dette misure di semplificazione. Permangono, infatti, le esigenze di natura sanitaria che erano alla base di quella previsione e d'altro canto è estremamente urgente provvedere illico et immediate, alla luce dell'avvio ormai imminente della stagione balneare e della conseguente necessità di attrezzare spiagge e piscine in modo funzionale alle richiamate esigenze di sicurezza sanitaria.

  Art. 11. (Proroga di misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario)
  La proroga, disposta dall'articolo 11 fino al 31 luglio 2021, della vigenza delle disposizioni che in questi mesi hanno consentito di fronteggiare l'emergenza sanitaria in ambito penitenziario s'impone in ragione della persistenza del rischio che essa possa ancora dilagare all'interno degli istituti penitenziari: rischio tuttora elevato, stanti, da un lato, l'accertata maggiore trasmissibilità del contagio da SARS-CoV-2 negli ambienti chiusi ove permangono più persone e, dall'altro, la copertura vaccinale ancora assai parziale della popolazione detenuta, dovuta agli stringenti criteri adottati per ottimizzare la somministrazione delle dosi di vaccino attualmente disponibili.
  La norma prevede, alla lettera a), che la durata delle licenze premio concedibili ai condannati ammessi al regime di semilibertà, superiore a quella di quarantacinque giorni stabilita dal primo comma dell'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354, possa estendersi fino al 31 luglio 2021, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi. Con la previsione di cui alla lettera b) si stabilisce che, sino al 31 luglio 2021, ai detenuti, condannati per reati diversi da quelli di maggior allarme sociale, i quali abbiano già fruito di permesso premio o siano stati già ammessi al lavoro all'esterno, all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno, possano essere concessi permessi premio anche in deroga ai limiti temporali ordinariamente previsti per tali permessi dai commi 1 e 2 dell'articolo 30-ter della legge n. 354 del 1975. Infine, alla lettera c) si proroga fino al 31 luglio 2021 anche la possibilità di accesso alla detenzione domiciliare per i detenuti, condannati per reati diversi da quelli di maggior allarme sociale, la cui condotta carceraria non sia stata oggetto di rilievi disciplinari, i quali debbano scontare una pena detentiva di durata non superiore a diciotto mesi, anche se parte residua di maggior pena.
  La proroga dell'operatività di tali istituti sino alla data del 31 luglio 2021 – data in cui è presumibile che la campagna di vaccinazione in atto raggiunga l'intera popolazione carceraria – si giustifica proprio in ragione dei risultati che essi hanno prodotto per il contenimento dell'emergenza sanitaria nelle carceri italiane, senza comportare rinunce incidenti sulla sicurezza pubblica, per effetto dei ponderati criteri di selezione delle persone detenute ammesse a fruirne.
  Permettere, a far data dal 1° maggio 2021, il rientro negli istituti penitenziari dei detenuti che in questi mesi – in virtù di quanto previsto dagli articoli 28 e 29 del decreto-legge n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020, i cui termini di vigenza sono stati prorogati al 30 aprile 2021 dall'articolo 22-ter del decreto-legge n. 183 del 2021, inserito dalla legge di conversione n. 21 del 2021 che, contestualmente, ha abrogato il decreto-legge n. 7 del 2021 che all'articolo 2 recava identica proroga – hanno fruito di licenze e permessi di durata straordinari, per periodi di tempo anche continuativi, finirebbe per vanificare i risultati sinora conseguiti, implicando, da un lato, un immediato incremento della popolazione carceraria e, dall'altro, una moltiplicazione delle occasioni di contagio, per effetto dei frequenti passaggi fra il mondo esterno e gli istituti penitenziari, imposti dalle modalità ordinarie di fruizione delle licenze e dei permessi da parte dei detenuti.
  Conseguenze altrettanto pregiudizievoli per la salute pubblica potrebbero derivare anche dalla mancata proroga dell'operatività dell'accesso agevolato alla detenzione domiciliare – previsto dall'articolo 30 del citato decreto-legge n. 137 del 2020, la cui vigenza temporale è stata già prorogata ad opera delle disposizioni sopra indicate – trattandosi di una misura che negli scorsi mesi, così come in quelli dell'inizio della pandemia di COVID-19, ha calmierato le condizioni di popolamento degli istituti penitenziari, concorrendo a contenere il rischio che esse agissero come detonatore dell'epidemia.

  Art. 12. (Entrata in vigore)
  L'articolo 12, infine, prevede che il decreto entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009
n. 196, e successive modificazioni).

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

  1. È convertito in legge il decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 30 aprile 2021.

Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

  Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, nonché la vigenza di alcune misure correlate con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;

  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 aprile 2021;

  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Disposizioni urgenti in materia di lavoro agile)

  1. All'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo alla disciplina del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine, le amministrazioni di cui al primo periodo, fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.»;

    2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico fino al termine dello stato di emergenza connessa al COVID-19.»;

   b) al comma 2, dopo le parole «tutela della salute» sono inserite le seguenti: «e di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19».

  2. All'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, relativo alla promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo la parola «telelavoro» sono aggiunte le seguenti: «e del lavoro agile»;

   b) al terzo periodo, le parole «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»;

   c) al quarto periodo le parole «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

Articolo 2.
(Proroga dei termini di validità di documenti di riconoscimento e di identità, nonché di permessi e titoli di soggiorno e documenti di viaggio)

  1. All'articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo al periodo di validità di documenti di riconoscimento e di identità, le parole «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021».
  2. All'articolo 3-bis, comma 3, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, relativo a permessi e titoli di soggiorno e documenti di viaggio, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021»;

   b) dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Nelle more della suddetta scadenza, gli interessati possono egualmente presentare istanze di rinnovo dei permessi e dei titoli di cui al primo periodo la cui trattazione è effettuata progressivamente dagli uffici competenti.».

Articolo 3.
(Proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali, delle Regioni e delle Camere di commercio, e il riequilibrio finanziario degli enti locali)

  1. Il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2020 per gli enti locali, di cui all'articolo 227, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 31 maggio 2021.
  2. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 maggio 2021. Fino a tale data è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.
  3. Per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così prorogati per l'anno 2021:

   a) il rendiconto relativo all'anno 2020 è approvato da parte del consiglio entro il 30 settembre 2021, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 giugno 2021;

   b) il bilancio consolidato relativo all'anno 2020 è approvato entro il 30 novembre 2021.

  4. All'articolo 111, comma 2-septies, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021».
  5. Per l'anno 2021, il termine previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, è prorogato al 30 giugno 2021.
  6. I termini di cui all'articolo 32, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011 sono così modificati per l'anno 2021:

   a) i bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2021;

   b) il bilancio consolidato dell'anno 2020 del Servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 30 settembre 2021.

  7. Con riferimento all'esercizio 2020, i termini del 31 marzo e del 30 maggio, di cui all'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativi all'invio della certificazione dei risultati conseguiti, sono differiti, rispettivamente, al 31 maggio 2021 e al 30 giugno 2021.
  8. Il termine ultimo per l'adozione del bilancio d'esercizio delle Camere di commercio, delle loro Unioni regionali e delle relative aziende speciali riferito all'esercizio 2020, fissato al 30 aprile 2021, è prorogato alla data del 30 giugno 2021.
  9. I termini di cui all'articolo 243-bis, comma 5, primo periodo, nonché di cui all'articolo 261, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati al 30 giugno 2021, qualora, rispettivamente, i termini di novanta e di sessanta giorni, siano scaduti antecedentemente alla predetta data.

Articolo 4.
(Proroga in materia di esercizio di poteri speciali
nei settori di rilevanza strategica)

  1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, relativo all'esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) ai commi 3-bis e 3-quater, le parole «fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021»;

   b) al comma 3-quater, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

Articolo 5.
(Proroga di termini in materia di patenti di guida, rendicontazione da parte di imprese ferroviarie, navi da crociera e revisione periodica dei veicoli)

  1. All'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo alla prova di esame teorica per il conseguimento della patente di guida, dopo le parole «è espletata» sono inserite le seguenti: «entro il 31 dicembre 2021, e per quelle presentate dal 1° gennaio 2021 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza tale prova è espletata».
  2. All'articolo 214, comma 5-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo alla rendicontazione da parte delle imprese ferroviarie per ottenere i benefìci a compensazione delle perdite subite a causa dell'emergenza da COVID-19, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo periodo, le parole «entro il 15 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 maggio 2021»;

   b) al terzo periodo, le parole «entro il 30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 giugno 2021».

  3. All'articolo 48, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, relativo all'attività delle navi da crociera, le parole «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
  4. Il termine di cui all'articolo 92, comma 4-septies, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo alla revisione periodica dei veicoli di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è differito al 31 dicembre 2021.

Articolo 6.
(Proroga delle modalità semplificate per lo svolgimento degli esami di abilitazione degli esperti di radioprotezione e dei medici autorizzati, nonché dei consulenti del lavoro)

  1. All'articolo 6, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2 e 2-bis».

Articolo 7.
(Proroga della sospensione della revoca
degli stanziamenti dei Fondi investimenti)

  1. All'articolo 265, comma 15, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020 e 2021».
  2. Le disposizioni indicate dall'articolo 1, comma 24, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si applicano per l'anno 2021.

Articolo 8.
(Interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione)

  1. All'articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

Articolo 9.
(Misure urgenti in materia di controlli radiometrici)

  1. All'articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nelle more dell'approvazione del decreto di cui al comma 3 e non oltre il 30 settembre 2021, continua ad applicarsi l'articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100, e si applica l'articolo 7 dell'Allegato XIX al presente decreto.».

Articolo 10.
(Accelerazione di interventi per far fronte
all'emergenza sanitaria da COVID-19)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 264, comma 1, lettera f), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2021.

Articolo 11.
(Proroga di misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19 in ambito penitenziario)

  1. Al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 28, comma 2, le parole «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021»;

   b) all'articolo 29, comma 1, le parole «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021»;

   c) all'articolo 30, comma 1, le parole «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021».

Articolo 12.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

  Dato a Roma, addì 30 aprile 2021.

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Franco, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

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