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Procedura : 2020/2009(INI)
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Ciclo del documento : A9-0205/2020

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A9-0205/2020

Discussioni :

PV 23/11/2020 - 19
CRE 23/11/2020 - 19

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PV 24/11/2020 - 11
PV 25/11/2020 - 14

Testi approvati :

P9_TA(2020)0320

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Mercoledì 25 novembre 2020 - Bruxelles
Rafforzamento della libertà dei media: protezione dei giornalisti in Europa, incitamento all'odio, disinformazione e ruolo delle piattaforme
P9_TA(2020)0320A9-0205/2020

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2020 sul rafforzamento della libertà dei media: protezione dei giornalisti in Europa, incitamento all'odio, disinformazione e ruolo delle piattaforme (2020/2009(INI))

Il Parlamento europeo,

–  visti il trattato sull'Unione europea (TUE) e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  vista la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU),

–  vista la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) e della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU),

–   visti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR), la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione e la Convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali,

–  viste le pertinenti risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, come pure le relazioni del relatore speciale delle Nazioni Unite per la promozione e la protezione del diritto alla libertà di opinione e di espressione, in particolare la relazione del 23 aprile 2020 dal titolo "Disease pandemics and the freedom of opinion and expression" (Pandemie e libertà di opinione e di espressione),

–  vista la dichiarazione congiunta resa il 3 marzo 2017 dal relatore speciale delle Nazioni Unite per la libertà di opinione e di espressione, dal rappresentante per la libertà dei media dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), dal relatore speciale per la libertà di espressione dell'Organizzazione degli Stati americani (OSA) e dal relatore speciale per la libertà di espressione e l'accesso all'informazione della Commissione africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, dal titolo "Freedom of expression and 'Fake News', Disinformation and Propaganda" (Libertà di espressione e "fake news", disinformazione e propaganda),

–  visto il piano d'azione delle Nazioni Unite per la sicurezza dei giornalisti e la questione dell'impunità,

–  vista l'osservazione generale n. 34 del Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite sull'articolo 19 dell'ICCPR ("Libertà di opinione e di espressione"),

–  visti l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e i relativi impegni a promuovere, tra l'altro, società pacifiche e inclusive orientate allo sviluppo sostenibile, anche garantendo l'accesso del pubblico all'informazione e tutelando le libertà fondamentali,

–  visti i lavori svolti dal Consiglio d'Europa per promuovere la protezione e la sicurezza dei giornalisti, tra cui la raccomandazione CM/Rec(2018)1 del Comitato dei ministri agli Stati membri sul pluralismo dei media e sulla trasparenza della proprietà nel settore dei media e la dichiarazione del Comitato dei ministri sulla sostenibilità finanziaria del giornalismo di qualità nell'era digitale, la raccomandazione CM/Rec(2016)4 del Comitato dei ministri agli Stati membri sulla protezione e la sicurezza dei giornalisti e degli altri operatori dei media, e la sua relazione annuale 2020 dal titolo "Hands off press freedom: Attacks on media in Europe must not become a new normal" (Giù le mani dalla libertà di stampa: gli attacchi contro i media in Europa non devono diventare la nuova normalità),

–  vista la risoluzione 2300 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (APCE) del 1° ottobre 2019, dal titolo "Improving the protection of whistle-blowers all over Europe" (Migliorare la protezione degli informatori in tutta Europa),

–  vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 10 giugno 2020, dal titolo "Contrastare la disinformazione sulla COVID-19 – Guardare ai fatti" (JOIN(2020)0008),

–  vista la comunicazione della Commissione del 29 gennaio 2020, contenente il programma di lavoro della Commissione per il 2020 (COM(2020)0027),

–  vista la comunicazione della Commissione del 17 luglio 2019 dal titolo "Rafforzare lo Stato di diritto nell'Unione – Programma d'azione" (COM(2019)0343),

–  vista la strategia europea per la parità di genere 2020-2025 elaborata dalla Commissione,

–  vista la comunicazione della Commissione del 26 aprile 2018 dal titolo "Contrastare la disinformazione online: un approccio europeo" (COM(2018)0236),

–  visto il codice di buone pratiche della Commissione per contrastare la disinformazione online, concordato il 26 settembre 2018,

–  vista la raccomandazione della Commissione del 1° marzo 2018 sulle misure per contrastare efficacemente i contenuti illegali online (C(2018)1177),

–  visto il piano d'azione contro la disinformazione, presentato dalla Commissione il 5 dicembre 2018,

–  visto il codice di condotta per lottare contro le forme illegali di incitamento all'odio online, pubblicato dalla Commissione nel maggio 2016 e ora giunto al quarto ciclo di valutazione, che ha prodotto il documento "Factsheet – 4th monitoring round of the Code of Conduct" (Scheda informativa – quarto ciclo di valutazione del codice di condotta),

–  vista la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione(1),

–  viste la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi o direttiva AVMS)(2), e la direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE(3),

–   vista la relazione pubblicata nel 2020 dal gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi, dal titolo "Disinformation: Assessment of the implementation of the Code of Practice" (Disinformazione: valutazione dell'attuazione del codice di buone pratiche),

–  viste le conclusioni del Consiglio del 25 maggio 2020 sull'alfabetizzazione mediatica in un mondo in continua evoluzione,

–  viste le conclusioni del Consiglio del 14 novembre 2018 sul rafforzamento dei contenuti europei nell'economia digitale, nelle quali è riconosciuta l'importanza dei contenuti generati dai media nonché da "altri settori culturali e creativi" in quanto "pilastri essenziali dello sviluppo sociale ed economico dell'Europa",

–  vista la decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale(4),

–  visti gli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani per la libertà di espressione online e offline, adottati il 12 maggio 2014, che riconoscono la libertà artistica come parte integrante della libertà di espressione, unitamente alla libertà dei media,

–  visto l'aggiornamento della relazione speciale del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) del 24 aprile 2020, dal titolo "Short Assessment of Narratives and Disinformation around the COVID-19/Coronavirus Pandemic" (Valutazione sintetica delle narrazioni e della disinformazione riguardanti la pandemia di COVID-19/Coronavirus),

–  visto il lavoro svolto dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA),

–  viste le conclusioni relative all'indice sulla libertà di stampa nel mondo pubblicate da Reporter senza frontiere e le conclusioni dell'Osservatorio del pluralismo dei media del Centro per il pluralismo e la libertà dei media dell'Istituto universitario europeo,

–  vista la sua risoluzione del 17 aprile 2020 sull'azione coordinata dell'UE per lottare contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze(5),

–  vista la sua risoluzione del 9 gennaio 2020 sulle audizioni in corso a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE, concernenti la Polonia e l'Ungheria(6),

–  vista la sua risoluzione del 18 dicembre 2019 sulla discriminazione in pubblico e sull'incitamento all'odio nei confronti delle persone LGBTI, comprese le zone libere da LGBTI(7),

–  vista la sua risoluzione del 18 dicembre 2019 sullo Stato di diritto a Malta dopo le recenti rivelazioni sull'assassinio di Daphne Caruana Galizia(8),

–  vista la sua risoluzione del 28 novembre 2019 sull'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul e altre misure per combattere la violenza di genere(9),

–  vista la sua risoluzione del 10 ottobre 2019 sulle ingerenze elettorali straniere e la disinformazione nei processi democratici nazionali ed europei(10),

–  vista la sua risoluzione del 19 settembre 2019 sull'importanza della memoria europea per il futuro dell'Europa(11),

–  vista la sua risoluzione del 28 marzo 2019 sulla situazione dello Stato di diritto e della lotta contro la corruzione nell'Unione europea, in particolare a Malta e in Slovacchia(12),

–  vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2019 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2017(13),

–  vista la sua risoluzione del 17 aprile 2018 sulla parità di genere nel settore dei media nell'UE(14),

–  vista la sua risoluzione dell'11 settembre 2018 sulle misure per prevenire e contrastare il mobbing e le molestie sessuali sul posto di lavoro, nei luoghi pubblici e nella vita politica nell'UE(15),

–  vista la sua risoluzione del 14 novembre 2018 sulla necessità di un meccanismo globale dell'UE per la protezione della democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali(16),

–  vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2018 sull'utilizzo dei dati degli utenti Facebook da parte di Cambridge Analytica e l'impatto sulla protezione dei dati(17),

–  vista la sua risoluzione del 3 maggio 2018 sul pluralismo e la libertà dei media nell'Unione europea(18),

–  vista la sua risoluzione del 19 aprile 2018 sulla protezione dei giornalisti investigativi in Europa: il caso dei giornalisti slovacchi Ján Kuciak e Martina Kušnírová(19),

–  vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2017 sulla relazione 2017 sulla cittadinanza dell'Unione: Rafforzare i diritti dei cittadini in un'Unione di cambiamento democratico(20),

–  vista la sua risoluzione del 3 ottobre 2017 sulla lotta alla criminalità informatica(21),

–  vista la sua risoluzione del 15 giugno 2017 sulle piattaforme online e il mercato unico digitale(22),

–  vista la sua risoluzione del 14 marzo 2017 sulle implicazioni dei Big Data per i diritti fondamentali: privacy, protezione dei dati, non discriminazione, sicurezza e attività di contrasto(23),

–  vista la sua risoluzione del 15 novembre 2017 sullo Stato di diritto a Malta(24),

–  vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2016 recante raccomandazioni alla Commissione sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali(25),

–   vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2013 sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro: raccomandazioni in merito ad azioni e iniziative da intraprendere(26),

–  visto lo studio del 28 febbraio 2019 del dipartimento tematico "Diritti dei cittadini e affari costituzionali" del Parlamento europeo, dal titolo "Disinformazione e propaganda – ripercussioni sul funzionamento dello Stato di diritto nell'UE e i suoi Stati membri",

–  visto l'articolo 54 del suo regolamento,

–  visto il parere della commissione per la cultura e l'istruzione,

–  vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0205/2020),

A.  considerando che la libertà, il pluralismo e l'indipendenza dei media e la sicurezza dei giornalisti sono elementi fondamentali del diritto alla libertà di espressione e di informazione e sono essenziali per il funzionamento democratico dell'UE e dei suoi Stati membri; che tra i compiti democratici fondamentali dei media vi è il rafforzamento della trasparenza e della responsabilità democratica; che i media svolgono un ruolo cruciale in una società democratica, in quanto fungono da organi di controllo pubblico e contribuiscono nel contempo all'informazione e alla responsabilizzazione dei cittadini ampliando la loro comprensione dell'attuale panorama politico e sociale e favorendo la loro partecipazione consapevole alla vita democratica;

B.  considerando che la crisi ha messo in luce il ruolo cruciale svolto dai giornalisti nel fornire ai cittadini informazioni affidabili e verificate; che sono quindi necessari ulteriori sforzi per garantire ai giornalisti condizioni di lavoro sicure e adeguate; che il giornalismo investigativo dovrebbe essere tenuto particolarmente in considerazione nel contesto della lotta contro la corruzione e la cattiva amministrazione nell'UE;

C.  considerando che alcuni Stati membri limitano la libertà dei media con mezzi economici, come ad esempio una ripartizione non equilibrata della pubblicità fra gli organi di informazione, cosa che distorce la concorrenza, e controllano direttamente gli organi di informazione pubblici al fine di influenzare le decisioni editoriali e dunque garantire la fedeltà filogovernativa; che le autorità pubbliche dovrebbero adottare un quadro giuridico e normativo atto a promuovere lo sviluppo di media liberi, indipendenti e pluralisti;

D.  considerando che tutti gli Stati membri devono aderire ai valori sanciti dall'articolo 2 TUE;

E.  considerando che la parzialità dei media, la mancanza di trasparenza istituzionale, l'incitamento all'odio e la disinformazione sono sempre più sfruttati a fini politici, come strumenti per accrescere la polarizzazione sociale; che contrastare tali fenomeni non solo è importante per la sfera dei diritti umani, ma è anche un fattore essenziale per la difesa dello Stato di diritto e della democrazia nell'UE;

F.  considerando che, secondo l'indice sulla libertà di stampa nel mondo del 2020, la pandemia di COVID-19 ha messo in evidenza e amplificato molte altre crisi che minacciano il diritto a un'informazione svolta in piena libertà, indipendente, diversificata e affidabile; che l'indice ha rivelato differenze significative tra i singoli Stati membri, alcuni dei quali figurano in cima alla classifica mondiale, mentre altri si collocano verso il fondo, il che ha portato a un divario di oltre 100 posti tra gli Stati membri con i risultati migliori e quelli con i risultati peggiori; che diversi Stati membri hanno avuto una retrocessione nelle classifiche internazionali sulla libertà di stampa;

G.  considerando che la libertà dei media ha subito un deterioramento negli ultimi anni e che, se da un lato l'epidemia di COVID-19 ha aggravato tale deterioramento, ha anche portato in primo piano l'importanza dei media e il diritto di accedere a informazioni affidabili;

H.  considerando che, secondo la relazione 2019 sull'informazione digitale dell'istituto Reuters, il livello medio di fiducia nei confronti dell'informazione in generale (a livello mondiale) è sceso al 42 %, perdendo 2 punti percentuali rispetto al 2018, e meno della metà degli intervistati (il 49 %) ha dichiarato che si fida delle notizie trasmesse dai media utilizzati; che la fiducia nelle informazioni reperite tramite la ricerca (33 %) e sui social media (23 %) rimane stabile, ma continua a essere estremamente bassa;

I.  considerando che la trasparenza della proprietà nel settore dei media è un presupposto irrinunciabile per garantire il pluralismo dei media e un giornalismo indipendente;

J.  considerando che nell'UE i giornalisti e gli altri operatori dei media continuano ad affrontare violenze, minacce, molestie, pressioni, (auto)censura e stigmatizzazione pubblica e vengono addirittura uccisi per aver svolto il proprio lavoro a tutela dell'interesse pubblico; che negli ultimi anni vi sono state, con sempre maggior frequenza, intimidazioni sistematiche con l'obiettivo di mettere a tacere i giornalisti, cosa che richiede un intervento urgente per difendere il ruolo essenziale dei media indipendenti nel garantire i principi dello Stato di diritto; che gli omicidi di Daphne Caruana Galizia e di Ján Kuciak sono due esempi profondamente drammatici che dimostrano fino a che punto i giornalisti investigativi diventino dei bersagli per aver messo a nudo la corruzione e per aver protetto la democrazia e lo Stato di diritto;

K.  considerando che le minacce alla libertà dei media comprendono molestie e attacchi rivolti ai giornalisti, lo spregio della loro tutela giuridica, la parzialità dei media e azioni mosse da finalità politiche nel settore dei media;

L.  considerando che le giornaliste devono far fronte a forme di violenza specifiche di genere, come le molestie sessuali e le molestie online; che più del 70 % delle donne occupate nel settore dei media ha subito più di un tipo di molestia, minaccia o attacco online; che, solo nello scorso anno, il 52 % delle donne ha subito tali tipi di reato; che le molestie e gli abusi online sono spesso a carattere marcatamente sessuale e non si basano sul contenuto del lavoro delle vittime, ma sulle loro caratteristiche fisiche, sul loro background culturale o sulla loro vita privata; che tali minacce portano le giornaliste all'autocensura e hanno un effetto dissuasivo sulla libertà di stampa e sulla libertà di espressione; che la ricerca evidenzia sistematicamente che le donne sono in minoranza in tutti i settori dei media, in particolare nei ruoli creativi, e sono gravemente sottorappresentate ai vertici dei livelli decisionali(27);

M.  considerando che in diversi Stati membri le azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica (Strategic Lawsuits Against Public Participation – SLAPP) sono una pratica costante, utilizzata per spaventare i giornalisti affinché interrompano le indagini sulla corruzione e su altre questioni di interesse pubblico;

N.  considerando che alle violenze, alle intimidazioni e alle molestie nei confronti dei giornalisti si aggiunge il fatto che gli autori di tali crimini non vengono perseguiti e l'impunità ha un effetto dissuasivo; che, secondo quanto riferito dall'OSCE, predomina l'impunità, dato che, ad esempio, nei paesi membri di tale organizzazione meno del 15 % dei casi di omicidio di giornalisti viene risolto;

O.  considerando che occorre continuare a rafforzare e a tutelare efficacemente il diritto dei giornalisti di informare e di compiere indagini;

P.  considerando che per rafforzare la libertà dei media occorrono informazioni credibili e dettagliate sulla portata e la natura delle sfide che devono essere affrontate all'interno degli Stati membri e dell'intera UE, anche sui casi di violazione dei principi dei media indipendenti e sulle violazioni dei diritti fondamentali dei giornalisti;

Q.  considerando che la libertà artistica è parte integrante del diritto fondamentale alla libertà di espressione ed è essenziale per la diversità culturale e la salute della democrazia d'Europa; che gli attacchi alla libertà artistica si moltiplicano, pur rimanendo invisibili;

R.  considerando che l'emergenza mondiale della COVID-19 sta avendo un impatto sociale ed economico devastante sul settore dei media; che gli organi di informazione hanno segnalato perdite notevoli in termini di entrate pubblicitarie; che migliaia di lavoratori del settore dei media hanno già perso o rischiano di perdere il lavoro, in via temporanea o definitiva; che ciò ha avuto un impatto particolarmente forte sui giornalisti e sugli operatori dei media freelance, il cui numero è in aumento in tutta l'UE e che costituiscono già una percentuale significativa di tutti i giornalisti e operatori dei media in Europa; che ciò comporta il grave rischio di favorire ulteriormente la concentrazione dell'informazione in mano a pochi e impedire la diffusione di un'informazione libera e indipendente; che la sostenibilità finanziaria dei posti di lavoro e l'indipendenza finanziaria sono elementi fondamentali della libertà di stampa;

S.  considerando che spesso sono attori non europei a beneficiare dei proventi della pubblicità digitale e che le entrate dei media europei sono in forte calo, il che mette in pericolo il futuro delle aziende tradizionali del settore dei media finanziate dalla pubblicità, come i canali televisivi commerciali, i giornali e le riviste;

T.  considerando che, in alcuni Stati membri, gli aiuti di Stato a favore degli organi di informazione sono stati gestiti in maniera non trasparente, il che compromette seriamente la loro indipendenza e la loro credibilità;

U.  considerando che il modello di business delle piattaforme dei social media, basato sulla pubblicità micro-mirata, svolge un ruolo nel diffondere e nell'amplificare discorsi di odio che incitano alla discriminazione e alla violenza e nel promuovere la radicalizzazione che porta all'estremismo violento, anche attraverso la diffusione di contenuti illegali; che la lotta contro tutte le forme di intolleranza è parte integrante della protezione dei diritti umani sviluppata dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo;

V.  considerando che la pandemia di COVID-19 ha comportato la stigmatizzazione, anche mediatica, di alcuni soggetti particolarmente vulnerabili, il che ha favorito la polarizzazione della società europea e il proliferare dei discorsi di odio;

W.  considerando che il fenomeno della violenza online (compresi l'incitamento all'odio online, lo stalking online e le molestie online) si sta diffondendo in maniera crescente; che le donne che svolgono un ruolo pubblico, tra cui rappresentanti politiche, giornaliste e attiviste che lottano per i diritti delle donne e per i diritti delle minoranze sessuali, stanno diventando un bersaglio primario del bullismo e della violenza online;

X.  considerando che la direttiva sui servizi di media audiovisivi impone alle autorità di ciascuno Stato membro di garantire che i servizi di media audiovisivi e le piattaforme di condivisione di video adottino misure atte a proteggere il pubblico dai programmi, dai contenuti video generati dagli utenti e dalle comunicazioni commerciali audiovisive contenenti l'incitamento alla violenza o all'odio contro un gruppo di persone o un membro di un gruppo per uno qualunque dei motivi di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; che la direttiva sui servizi di media audiovisivi impone agli Stati membri di garantire l'indipendenza delle autorità di regolamentazione dei media;

Y.  considerando che la diffusione della cattiva informazione e della disinformazione, come anche gli interventi sproporzionati per porvi rimedio sulle piattaforme digitali, oltre a rappresentare una minaccia per la libertà di informazione, per il dibattito democratico e per l'indipendenza dei media, ha reso ancor più necessari i media tradizionali di qualità; che l'analisi dei dati e gli algoritmi stanno avendo un impatto crescente sulle informazioni rese accessibili ai cittadini;

Z.  considerando che la diffusione massiccia di notizie provenienti da fonti diverse difficili da verificare, unitamente al ruolo in continua crescita dei social media e delle piattaforme di messaggistica, sta avendo un impatto negativo sui diritti fondamentali dei cittadini dell'Unione; che la pandemia di COVID-19 ha accelerato l'impatto della disinformazione online, talvolta con gravi conseguenze per la salute pubblica, e ha reso ancora più chiara la necessità di garantire un'informazione libera e indipendente al fine di tutelare i diritti fondamentali dei cittadini; che l'assenza di una strategia coordinata di comunicazione a livello dell'UE ha favorito l'ondata di disinformazione riguardo alla pandemia, soprattutto sui social media e sulle piattaforme di messaggistica;

AA.  considerando che la disinformazione e la cattiva informazione relative alla pandemia di COVID-19 possono provocare panico e malcontento sociale e devono essere affrontate; che le misure per contrastare la disinformazione e la cattiva informazione non possono essere usate come pretesto per introdurre restrizioni sproporzionate della libertà di stampa, per compromettere il pluralismo dei media e per mettere in pericolo la sicurezza dei giornalisti; che da alcune relazioni emerge che sono state condotte campagne coordinate negli Stati membri dell'UE e nelle regioni vicine, intese a promuovere false informazioni in materia di salute e disinformazione sull'UE e sui suoi partner; che la Commissione ha affrontato tali fenomeni nella sua recente comunicazione congiunta sulla lotta alla disinformazione sulla COVID-19; che alcuni governi hanno approfittato delle leggi di emergenza e che, mentre talune restrizioni saranno temporanee, altre rischiano di essere prorogate ben oltre la fine della crisi sanitaria; che il pluralismo delle fonti di informazione, l'assunzione di responsabilità e la trasparenza istituzionale costituiscono una prima barriera difensiva contro la disinformazione;

AB.  considerando che, per una democrazia funzionante nell'UE, è fondamentale disporre di organi di informazione del servizio pubblico realmente indipendenti, adeguatamente finanziati e operanti su diverse piattaforme;

Libertà e pluralismo dei media e tutela dei giornalisti in Europa

1.  ribadisce la sua preoccupazione profonda e costante per lo stato della libertà dei media nell'UE, nel contesto degli abusi e degli attacchi che continuano a essere perpetrati nei confronti di giornalisti e operatori dei media in alcuni Stati membri a causa del loro lavoro, nonché della crescente denigrazione pubblica e del generale indebolimento della professione, fattori che pesano in modo particolare sul giornalismo locale, investigativo e transfrontaliero; sottolinea che, conformemente alla raccomandazione del Consiglio d'Europa del 7 marzo 2018 sul pluralismo dei media e sulla trasparenza della proprietà nel settore dei media, gli Stati membri hanno l'obbligo positivo di promuovere un ambiente favorevole alla libertà di espressione, offline e online, in cui ciascuno possa esercitare il proprio diritto alla libertà di espressione, e invita gli Stati membri a fornire pieno sostegno e appoggio a tale raccomandazione;

2.  è profondamente scosso dagli omicidi di Daphne Caruana Galizia a Malta e di Ján Kuciak e della sua fidanzata Martina Kušnírová in Slovacchia, avvenuti a seguito della loro attività investigativa finalizzata a far luce su casi di corruzione e altri reati, e ribadisce l'importanza di un'indagine indipendente volta a consegnare alla giustizia gli esecutori e i mandanti di tali crimini; invita le autorità di contrasto nazionali a cooperare pienamente con Europol e con le altre organizzazioni internazionali competenti in materia;

3.  deplora il fatto che i giornalisti e gli operatori del settore dei media spesso lavorino in condizioni precarie, cosa che compromette la loro capacità di lavorare in maniera adeguata e ostacola pertanto la libertà dei media; sottolinea che condizioni di lavoro adeguate per i giornalisti e per gli operatori del settore dei media sono fondamentali per favorire un giornalismo di alta qualità; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere misure sostenibili volte a finanziare e sostenere un giornalismo indipendente e di alta qualità;

4.  rammenta il ruolo essenziale che il giornalismo investigativo svolge nella lotta alla criminalità organizzata, raccogliendo e mettendo in relazione le informazioni pertinenti e mettendo così a nudo reti criminali e attività illecite; sottolinea che tali attività espongono i giornalisti a un livello superiore di rischio personale;

5.  sottolinea il ruolo decisivo svolto dai giornalisti investigativi nel chiedere ai detentori del potere di rendere conto delle proprie azioni e nel vigilare sulla democrazia e sullo Stato di diritto;

6.  ribadisce con forza il suo invito alla Commissione a considerare i tentativi dei governi degli Stati membri di danneggiare la libertà e il pluralismo dei media un grave e sistematico abuso di potere, che contrasta con i valori fondamentali dell'UE sanciti dall'articolo 2 TUE; si compiace, quindi, dell'intenzione della Commissione di includere un capitolo specifico sul monitoraggio della libertà e del pluralismo dei media nella sua relazione annuale sulla situazione dello Stato di diritto nell'UE; suggerisce, in tale contesto, l'adozione di un approccio dal basso verso l'alto, che tenga conto delle voci e della diversità dei singoli individui, per garantire che siano tenute in debita considerazione le sfide cui si confrontano i giornalisti e il settore dei media; chiede inoltre che siano incluse nel suddetto capitolo raccomandazioni specifiche per paese e risposte efficaci, oltre a una valutazione della trasparenza della proprietà e del livello di ingerenza da parte dei governi e di attori privati negli Stati membri dell'UE; incoraggia la Commissione a cooperare attivamente con il Consiglio d'Europa, promuovendo lo scambio di migliori pratiche e assicurando la complementarietà delle misure intraprese; esorta la Commissione e gli Stati membri a definire e a mantenere un quadro credibile per la tutela della libertà e del pluralismo dei media; invita la Commissione ad adoperarsi per introdurre norme e parametri di riferimento per la libertà dei media a livello dell'Unione, nonché incentivi per una maggiore convergenza tra gli Stati membri; invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere e rafforzare pienamente gli strumenti già sviluppati per la promozione e la tutela dei diritti e delle libertà sanciti dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'articolo 10 della CEDU, quali l'Osservatorio del pluralismo dei media e la piattaforma del Consiglio d'Europa per la tutela del giornalismo e la sicurezza dei giornalisti, e a reagire prontamente a eventuali minacce e violazioni di tali diritti e libertà; esorta la Commissione a tenere conto dell'impatto delle misure di emergenza adottate nel 2020 nel contesto della pandemia di COVID-19 sulla libertà di stampa, la trasparenza istituzionale, l'assunzione di responsabilità, il pluralismo dei media e la sicurezza dei giornalisti, anche mediante una panoramica degli attacchi contro i giornalisti in tutta l'UE e delle risposte adottate dagli Stati membri a tali attacchi; ricorda il ripetuto appello del Parlamento a favore di un meccanismo permanente, indipendente e completo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali; ritiene che tale meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali debba sancire la libertà dei media, compresa la libertà artistica, come pilastro fondamentale di un sistema democratico; invita la Commissione, in tale contesto, a raccogliere informazioni e statistiche sulla libertà e il pluralismo dei media in tutti gli Stati membri;

7.  sottolinea il ruolo insostituibile dei mezzi di informazione del servizio pubblico e sottolinea che è essenziale garantire e mantenere la loro indipendenza da ingerenze politiche; sottolinea inoltre la necessità di garantire l'indipendenza finanziaria degli operatori del mercato privato e le condizioni per la sostenibilità delle loro attività, in modo da evitare la parzialità dei media; ribadisce, in tale contesto, la richiesta del Parlamento di un piano d'azione dell'UE ambizioso in materia di media; condanna i tentativi dei governi di alcuni Stati membri di ridurre al silenzio i media critici e indipendenti e di compromettere la libertà e il pluralismo dei media; mette in guardia contro i tentativi di assoggettare tali media in maniera indiretta tramite il patrocinio finanziario e condanna, in particolare, i tentativi di controllare gli organi di informazione che svolgono un servizio pubblico; deplora il fatto che, in alcuni Stati membri, le emittenti radiotelevisive pubbliche siano diventate un esempio di propaganda filogovernativa, che spesso esclude l'opposizione e i gruppi minoritari dalla società o li presenta in contesti denigratori, e in taluni casi incita persino alla violenza; sottolinea che in alcuni Stati membri, soprattutto nelle zone rurali, l'accesso all'informazione è limitato alla propaganda pubblica e vi sono barriere linguistiche per quanto concerne l'accesso alle notizie internazionali; rammenta che l'accesso all'informazione e a un giornalismo di alta qualità è della massima importanza per la democrazia; sottolinea che, in alcuni Stati membri, manca un'analisi obbligatoria dei contenuti degli organi di informazione, che fornirebbe dati pubblici comparabili relativi alla presenza equilibrata, alla televisione e alla radio, di voci filogovernative e dell'opposizione, soprattutto durante le campagne elettorali;

8.  richiama l'attenzione sulle raccomandazioni contenute nella risoluzione 2255 dell'APCE del 23 gennaio 2019, che invita gli Stati membri a garantire l'indipendenza editoriale, come pure un finanziamento sufficiente e stabile dei media che svolgono un servizio pubblico; pone in evidenza che i media nazionali, regionali e locali, e in particolare quelli del servizio pubblico, hanno l'importante responsabilità di servire l'interesse pubblico e di rispecchiare adeguatamente la diversità culturale, linguistica, sociale e politica delle nostre società; sottolinea che finanziamenti adeguati e sostenibili, scevri da ingerenze politiche, negli Stati membri rafforzerebbero il ruolo dei mezzi di informazione del servizio pubblico, in quanto prestatori di servizi di fiducia al servizio dell'interesse pubblico generale; invita pertanto gli Stati membri a utilizzare modelli di finanziamento in cui gli organi di informazione del servizio pubblico siano finanziati da fonti indipendenti dal processo decisionale politico; sottolinea la necessità fondamentale di salvaguardare le autorità indipendenti e di garantire un controllo rigoroso e indipendente dei media contro l'indebito intervento dello Stato e della pubblicità e contro i tentativi di influenzare le politiche editoriali; invita la Commissione a presentare un quadro giuridico che consenta di vigilare sul funzionamento degli organi di informazione che svolgono un servizio pubblico, compresi controlli relativi al rispetto, da parte di tali organi, dei criteri di una gestione prudente e di un finanziamento basato sullo svolgimento di compiti, nonché controlli atti a verificare se i loro servizi soddisfano i requisiti di un giornalismo equo, etico e basato sui fatti;

9.  denuncia la mancanza di un dibattito politico equilibrato negli organi di informazione di taluni Stati membri e il fatto che, nella pratica, esistano limitazioni di matrice politica all'informazione, quali il respingimento di richieste di consultazione di dati di interesse pubblico, utilizzando tattiche dilatorie, la restrizione ingiustificata della portata delle informazioni richieste, il divieto per i giornalisti di accedere ai luoghi pubblici, compresi i parlamenti, la limitazione delle occasioni in cui i giornalisti possono intervistare gli esponenti politici e i membri del governo e l'astensione dal rilascio di interviste a organi di informazione che non fanno parte del conglomerato filogovernativo, anche laddove vantino una presenza significativa a livello nazionale; sottolinea che le autorità pubbliche devono garantire la trasparenza delle loro attività, contribuendo in tal modo a rafforzare la fiducia del pubblico, posto che il libero flusso di informazioni contribuisce a proteggere la vita e la salute e agevola e promuove il dibattito e il processo decisionale sociale, economico e politico; invita gli Stati membri a garantire che i giornalisti e gli organi di informazione abbiano un accesso adeguato ai dibattiti parlamentari, ai deputati e ai funzionari governativi di alto livello, ai dati di interesse pubblico come pure agli eventi pubblici e alle conferenze stampa, in particolare quelle dei governi, in quanto la mancanza di tale accesso limita notevolmente la nozione di libertà dei media;

10.  ribadisce la sua preoccupazione per la mancanza di quadri giuridici o politici specifici a tutela dei giornalisti e degli operatori dei mezzi d'informazione da atti di violenza, minacce e intimidazione a livello nazionale all'interno dell'UE; invita le personalità pubbliche e i rappresentanti delle autorità ad astenersi dal denigrare i giornalisti, in quanto ciò pregiudica la fiducia nei media a tutti i livelli della società; sottolinea l'importante ruolo dei giornalisti nel riferire in merito a proteste e manifestazioni e chiede la loro protezione affinché possano svolgere il loro ruolo senza timori; invita gli Stati membri a offrire programmi di formazione specifici alle autorità di contrasto responsabili della protezione dei giornalisti; invita gli Stati membri e la Commissione a garantire, nel diritto e nella pratica, l'effettiva tutela e la sicurezza dei giornalisti e degli altri operatori dei media nonché delle loro fonti, anche in un contesto transfrontaliero; è fermamente convinto, a tale proposito, che gli Stati membri dovrebbero vietare il ricorso a investigatori privati come forma di intimidazione per ottenere informazioni sulle capacità professionali o sulle fonti dei giornalisti;

11.  esprime profonda preoccupazione per i sempre più numerosi attacchi politici ai media e deplora la mancanza di protezione delle fonti giornalistiche; rammenta l'obbligo degli Stati membri di svolgere indagini rapide, imparziali ed efficaci sugli attacchi perpetrati contro i giornalisti, quali minacce, omicidi, molestie, intimidazioni e maltrattamenti, e sollecita gli Stati membri a intensificare gli sforzi per porre fine alle minacce e alle aggressioni contro i giornalisti e gli operatori dei media, onde assicurare l'assunzione di responsabilità e garantire che le vittime e le loro famiglie abbiano accesso a mezzi di ricorso adeguati; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire l'accessibilità dei meccanismi di segnalazione; chiede l'attuazione degli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani per la libertà di espressione online e offline, che sottolineano la volontà dell'UE di adottare tutte le misure adeguate per garantire la protezione dei giornalisti, sia in termini di misure preventive che chiedendo lo svolgimento di indagini efficaci in caso di violazioni; sottolinea che le giornaliste sono particolarmente vulnerabili alle molestie e alle intimidazioni e pertanto dovrebbero beneficiare di ulteriori misure di salvaguardia; esprime profonda preoccupazione in merito all'aumento delle aggressioni nei confronti delle giornaliste e delle operatrici dei media; rinnova il suo appello agli Stati membri affinché assumano un approccio sensibile alle questioni di genere nel valutare le misure in materia di sicurezza dei giornalisti;

12.  invita gli Stati membri ad attuare pienamente la raccomandazione del Consiglio d'Europa sulla tutela del giornalismo e la sicurezza di giornalisti e altri operatori dei media e a recepire quanto prima nel diritto nazionale la direttiva (UE) 2019/1937 relativa alla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, la quale mira a stabilire norme minime comuni atte a garantire un livello elevato di protezione degli informatori; sottolinea che gli informatori sono fondamentali per il giornalismo investigativo e la libertà di stampa;

13.  condanna l'uso delle azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica al fine di mettere a tacere o intimidire i giornalisti e i mezzi di informazione e di creare un clima di paura in merito alle notizie riguardanti determinati temi; ribadisce con forza il suo invito, rivolto alla Commissione, a presentare una proposta completa per una legislazione che miri a stabilire norme minime contro il ricorso a tali azioni legali strategiche in tutta l'UE;

14.  ricorda le raccomandazioni finali della commissione speciale sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro contenute nella sua risoluzione del 23 ottobre 2013 relativa alla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro, secondo cui le leggi sulla diffamazione e la calunnia dissuadono la possibile segnalazione di casi di corruzione; reitera la propria richiesta, indirizzata a tutti gli Stati membri, di depenalizzare la diffamazione e la calunnia nei rispettivi ordinamenti giuridici, almeno per i casi concernenti accuse di criminalità organizzata, corruzione e riciclaggio di denaro negli Stati membri e all'estero;

15.  invita la Commissione a creare una linea diretta dell'UE come meccanismo di risposta rapida per i casi di giornalisti che chiedono protezione e a garantire che la loro situazione riceva un'adeguata attenzione;

16.  sottolinea che un'eccessiva concentrazione della proprietà nei settori della produzione e della distribuzione di contenuti può minacciare l'accesso dei cittadini a una serie di contenuti; evidenzia che il pluralismo dei media, il quale dipende dalla diversificazione della proprietà dei media e dalla varietà dei contenuti, nonché dall'esistenza di un giornalismo indipendente, è fondamentale per contrastare la diffusione della disinformazione e per garantire che i cittadini dell'UE siano ben informati; ricorda che, secondo l'Osservatorio per il pluralismo dei media 2020, la concentrazione della proprietà dei media rimane uno dei rischi più significativi per il pluralismo dei media ed è considerata un ostacolo all'eterogeneità dell'informazione; sollecita gli Stati membri ad adottare e attuare quadri normativi sulla proprietà dei media per evitare la concentrazione orizzontale della proprietà nel settore dei media e per garantire la trasparenza, la divulgazione e la facilità d'accesso per i cittadini in relazione alle informazioni sulla proprietà dei media, le fonti di finanziamento e la gestione; invita la Commissione a vigilare sull'attuazione, a livello degli Stati membri, degli strumenti dell'UE esistenti per contrastare la concentrazione della proprietà e gli aiuti di Stato illegali, allo scopo di favorire la diversità nel panorama dei media; condanna qualsiasi tentativo di monopolizzare la proprietà dei media negli Stati membri o di esercitare interferenze politiche nella gestione dei media; esorta la Commissione e gli Stati membri ad agire con rapidità e risolutezza per incrementare la trasparenza della proprietà dei media e le risorse finanziarie utilizzate dai proprietari dei media; invita la Commissione a intensificare gli sforzi per garantire che i media pubblichino in maniera proattiva le informazioni sulle loro strutture di proprietà, compresi i titolari effettivi, e che siano attuate norme chiare per prevenire potenziali conflitti di interesse che potrebbero sorgere nelle strutture della proprietà nel settore dei media, evitando in particolare le interferenze politiche; condanna l'eccessiva interferenza dei governi nel pluralismo dei media mediante la pubblicità pubblica; invita la Commissione a vigilare attentamente sull'utilizzo dei fondi dell'UE stanziati per sostenere la libertà e l'indipendenza dei media onde orientare le risorse verso quanti ne hanno bisogno; sottolinea a tale riguardo che il denaro dell'UE non può essere speso per i media controllati dallo Stato che diffondono propaganda politica;

17.  si rammarica del fatto che in alcuni Stati membri gli organismi di regolamentazione dei media siano soggetti all'influenza del governo e operino in modo fazioso nei confronti dei mezzi di informazione che criticano il governo;

18.  si dice preoccupato dei tentativi di trarre vantaggio dalla pandemia di COVID-19 per punire i media critici e indipendenti e per limitare l'accesso dei media alle decisioni e alle azioni dei governi, nonché il controllo delle stesse da parte dei media, eliminando o indebolendo i meccanismi di trasparenza istituzionale mediante l'adozione di misure eccezionali e ostacolando un dibattito adeguato e informato su tali azioni; sottolinea il ruolo del giornalismo e della libera circolazione delle informazioni quali elementi essenziali per gli sforzi dell'UE volti a contenere la pandemia di COVID-19; pone in evidenza che anche il giornalismo svolge una funzione fondamentale in una fase di emergenza sanitaria pubblica; invita la Commissione a monitorare globalmente tali pratiche da parte dei governi nazionali e a includere i risultati nelle sue relazioni annuali sullo Stato di diritto;

19.  invita la Commissione e gli Stati membri a introdurre con urgenza pacchetti di emergenza per la ripresa, sia a livello dell'UE che a livello nazionale, onde proteggere i posti di lavoro e i mezzi di sussistenza dei giornalisti e dei lavoratori dei media, sostenere le imprese e finanziare i media del servizio pubblico attraverso il piano per la ripresa economica dalla COVID-19, nel pieno rispetto delle norme europee in materia di concorrenza; sottolinea che durante la crisi di COVID-19 alcuni organi di informazione, e in particolare le piattaforme locali, hanno stimato perdite pari fino all'80 %(28) delle entrate a causa del calo della pubblicità; sottolinea che, di fronte alla pandemia, i cittadini europei hanno bisogno di giornalisti professionisti, indipendenti e dotati di sicurezza economica; ribadisce, in tale contesto, il suo invito a creare un Fondo europeo permanente per i giornalisti nel quadro del prossimo QFP (2021-2027), così come rielaborato a seguito della pandemia di COVID-19, che offra un sostegno finanziario diretto ai giornalisti e agli organi di informazione indipendenti, come anche ai free-lance e ai lavoratori autonomi; sottolinea che i finanziamenti dovrebbero essere gestiti da organizzazioni indipendenti al fine di evitare qualsivoglia interferenza con il processo decisionale editoriale e che il sostegno dovrebbe essere fornito soltanto ai mezzi di informazione pubblici e commerciali che sono realmente indipendenti e liberi da interferenze governative o di altro tipo; ricorda che è opportuno dedicare particolare attenzione alle start-up di media indipendenti, in particolare quelle locali, negli Stati membri in cui le condizioni di libertà dei media si sono aggravate negli ultimi anni, la concentrazione della proprietà nel settore dei media è aumentata in modo significativo e i media del servizio pubblico sono esposti alla minaccia di un'influenza politica;

20.  ribadisce, in questo contesto, la sua richiesta di un piano d'azione ambizioso dell'UE nel settore dei media, volto a sostenere lo sviluppo di un panorama mediatico vivace e pluralistico;

21.  auspica un QFP ambizioso, con maggiori stanziamenti di bilancio destinati al sostegno dei media e del giornalismo indipendente, in particolare il giornalismo investigativo; sottolinea l'importanza dell'innovazione nel giornalismo e nei mezzi di informazione, che i finanziamenti dell'UE potrebbero promuovere; osserva con preoccupazione i tagli di bilancio previsti dalla proposta di bilancio riveduta della Commissione in relazione ai programmi Europa creativa e Giustizia, diritti e valori;

22.  accoglie con grande favore lo stanziamento di fondi dell'UE per consentire l'avvio di nuovi progetti, come il meccanismo di risposta rapida a livello europeo per le violazioni della libertà di stampa e dei media e un fondo transfrontaliero per il giornalismo investigativo, al fine di rafforzare la libertà e il pluralismo dei media;

23.  sottolinea l'importante ruolo dei media nella promozione della parità di genere e nella lotta contro la discriminazione; esorta la Commissione e gli Stati membri ad adottare attivamente misure volte a promuovere la parità di genere nel settore dei media, affinché un maggior numero di donne possa occupare posizioni creative o decisionali, consentendo in tal modo ai media di contribuire alla riduzione degli stereotipi di genere;

Incitamento all'odio

24.  condanna tutti i reati generati dall'odio, gli episodi di incitamento all'odio e le accuse prive di fondamento o formulate in cattiva fede(29), sia online che offline, che si verificano all'interno e all'esterno dell'UE e sono motivati da discriminazioni fondate su qualsiasi motivazione, come il genere, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale; esprime preoccupazione per i reati generati dall'odio e i reati che incitano alla discriminazione o alla violenza, verificatisi durante la pandemia di COVID-19, che hanno portato alla stigmatizzazione di alcuni soggetti particolarmente vulnerabili;

25.  deplora i crescenti livelli di incitamento all'odio utilizzati nelle comunicazioni politiche da parte dei governi e dei partiti politici in tutta l'Unione; chiede agli Stati membri di condannare e punire con fermezza i reati generati dall'odio, la retorica dell'odio e la ricerca di capri espiatori da parte di politici e funzionari pubblici a tutti i livelli e su tutti i tipi di media, in quanto tali fenomeni normalizzano direttamente e rafforzano l'odio e la violenza nella società, e di astenersi dalla retorica discriminatoria e provocatoria nelle comunicazioni governative, poiché arreca nocumento alla società; sottolinea che le sanzioni dovrebbero sempre essere conformi alle norme internazionali in materia di libertà di espressione; chiede altresì agli Stati membri, nei limiti stabiliti dalla legge, di garantire e promuovere la libertà di espressione, tra cui la libertà artistica, essenziale per la vitalità del dibattito democratico; ricorda che la retorica razzista e xenofoba non è protetta dalla libertà di espressione;

26.  ribadisce il suo invito, rivolto agli Stati membri, ad adottare e applicare ulteriori misure per prevenire, condannare e contrastare l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio, in modo da combattere la retorica dell'odio e la violenza online e offline, assicurando nel contempo che le autorità di contrasto mettano in atto efficaci pratiche di registrazione dei reati generati dall'odio, sulla base dei principi approvati dal gruppo ad alto livello dell'UE sulla lotta contro il razzismo, la xenofobia e altre forme di intolleranza;

27.  sottolinea che l'incitamento all'odio online ha registrato una crescente diffusione nell'arco degli ultimi anni, in quanto individui e attori destabilizzanti sfruttano il potenziale delle piattaforme online per divulgare espressioni di odio; sottolinea che ciò danneggia l'interesse pubblico collettivo in quanto i contenuti dannosi compromettono la rispettabilità e l'onestà del discorso pubblico e rappresentano una minaccia per la sicurezza pubblica, posto che l'incitamento all'odio online può incitare alla violenza nel mondo reale;

28.  osserva che è opportuno potenziare il quadro giuridico per contrastare l'incitamento all'odio e la discriminazione; ribadisce, a tal fine, il suo appello a sbloccare i negoziati sulla direttiva orizzontale contro la discriminazione;

29.  ribadisce il suo invito, rivolto alla Commissione e agli Stati membri, ad adottare misure volte a rafforzare la sicurezza delle donne negli spazi pubblici e su Internet, ad affrontare le forme emergenti di violenza di genere, quali lo stalking e le molestie online, e a introdurre meccanismi globali di assistenza per le vittime di tali violenze;

30.  rinnova il suo invito alla Commissione e al Consiglio ad attivare la "clausola passerella" prevista dall'articolo 83, paragrafo 1, TFUE, al fine di includere la violenza contro le donne e le ragazze e altre forme di violenza di genere (compresa la violenza online) nell'elenco dei reati riconosciuti dall'UE;

31.  prende atto del codice di condotta contro l'incitamento all'odio online, promosso dalla Commissione, e del relativo quinto ciclo di valutazione, da cui emerge che le imprese informatiche rimuovono, in media, il 71 % dei contenuti illeciti di incitamento all'odio che vengono loro segnalati; ricorda che i giornalisti e le organizzazioni della società civile dovrebbero essere inclusi nelle valutazioni e nelle revisioni del codice di condotta e che le imprese informatiche che partecipano al codice di condotta esaminano le richieste di rimozione soltanto in base alle loro condizioni di utilizzo e agli orientamenti comunitari; sottolinea l'ampio margine di discrezionalità lasciato alle aziende private nel determinare l'illiceità di un contenuto; incoraggia tutte le imprese che gestiscono piattaforme di social media a partecipare al codice di condotta;

32.  osserva che gli Stati membri sono tenuti a garantire con tutti i mezzi idonei che i media, compresi quelli online e i social media, e la pubblicità non contengano alcuna istigazione alla violenza o all'odio nei confronti di una persona o di un gruppo di persone, poiché ciò può avere ripercussioni dirette sulla partecipazione di detti individui alla società civile; ribadisce il suo invito alla Commissione, agli Stati membri e alle aziende del settore dei social media a contrastare la diffusione del razzismo, della xenofobia, della fobia nei confronti delle persone LGBTI e dell'odio religioso su Internet, in collaborazione con le pertinenti organizzazioni della società civile; chiede agli Stati membri e alla Commissione di raccogliere dati più affidabili sulla portata dei reati motivati dall'odio e dell'incitamento all'odio;

33.  esprime preoccupazione per la mancata denuncia dei reati generati dall'odio da parte delle vittime, in ragione della mancanza di garanzie e di indagini adeguate da parte delle autorità che pongano fine all'impunità per i crimini generati dall'odio negli Stati membri; invita gli Stati membri a creare e a diffondere strumenti e meccanismi per la denuncia dei reati generati dall'odio e dell'incitamento all'odio e a garantire che tutti i presunti casi di reati generati dall'odio o di incitamento all'odio siano oggetto di indagini, azioni giudiziarie e processi efficaci;

Disinformazione e ruolo delle piattaforme

34.  osserva che le nuove tecnologie digitali e i social media hanno contribuito al problema della diffusione della disinformazione e dell'ingerenza estera e hanno fatto sì che le piattaforme online acquisissero un ruolo influente nella pubblicazione, nella diffusione e nella promozione delle notizie e di altri contenuti mediatici; ribadisce la sua preoccupazione per la potenziale minaccia che la disinformazione rappresenta per la libertà di informazione, la libertà di espressione, il dibattito democratico, l'indipendenza dei media e la salute pubblica; sottolinea che le misure per contrastare la disinformazione dovrebbero concentrarsi sulla promozione della pluralità delle opinioni, favorendo un giornalismo di alta qualità, sulla trasmissione di informazioni affidabili, basate sui fatti e verificate, nonché sul consolidamento dell'alfabetizzazione mediatica, e che le suddette misure devono fornire garanzie per la libertà di informazione e la libertà di espressione;

35.  chiede una maggiore collaborazione tra le piattaforme online e le autorità di contrasto per affrontare efficacemente la diffusione di messaggi di incitamento all'odio o di istigazione alla violenza; pone in evidenza l'importanza di rimuovere tempestivamente i contenuti illegali al fine di limitarne la diffusione incontrollata; osserva tuttavia che le piattaforme online non possono e non devono diventare organi di censura privati e che l'attività di rimozione dei contenuti illegali da parte delle piattaforme online deve essere soggetta a garanzie, tra cui la revisione da parte delle autorità giurisdizionali degli Stati membri, al fine di tutelare la libertà di espressione, tra cui la libertà artistica, il diritto a un'informazione libera e indipendente e i diritti fondamentali dei cittadini in generale; rammenta che le piattaforme online sono parte della sfera pubblica online, nella quale ha luogo il dibattito pubblico; chiede alla Commissione di garantire salvaguardie per le piattaforme affinché i diritti fondamentali e la libertà di parola siano rispettati;

36.  ricorda che la profilazione politica, la disinformazione e la manipolazione delle informazioni sono spesso usate dai partiti politici e da soggetti privati o pubblici, e ribadisce la sua preoccupazione di fronte al continuo emergere di prove di ingerenze, con indizi relativi all'influenza estera, nel periodo precedente a tutte le principali elezioni nazionali ed europee, ingerenze che in gran parte dei casi favoriscono candidati antieuropeisti e populisti, cercando di polarizzare e annientare il pluralismo ideologico e colpendo nel contempo specifici gruppi vulnerabili e minoranze; sottolinea che sarà fondamentale in futuro contrastare l'ingerenza di terzi nell'ambito della difesa dei valori europei e della democrazia; pone l'accento sul fatto che, nel contesto dell'emergenza della COVID-19, la disinformazione e il sensazionalismo diffuso dai media in relazione alla pandemia sono stati altresì sfruttati da gruppi e politici populisti e di estrema destra per colpire le minoranze, contribuendo alla retorica anti-immigrazione e provocando un aumento delle espressioni di odio razziale e xenofobo, oltre che della discriminazione;

37.  segnala che in tutto il mondo continuano a proliferare diverse forme di diffusione inconsapevole di notizie false e disinformazione, nonché altre forme di manipolazione delle informazioni relative, tra l'altro, alla pandemia di COVID-19, spesso dirette alle comunità più vulnerabili, con conseguenze potenzialmente dannose per la sicurezza pubblica, la salute e la gestione efficace della crisi; ritiene che tali campagne di disinformazione abbiano l'obiettivo di indebolire il processo democratico e la fiducia dei cittadini nelle istituzioni democratiche degli Stati membri; plaude alla comunicazione congiunta del 10 giugno 2020 dal titolo "Contrastare la disinformazione sulla COVID-19"; ricorda che tutte le misure volte a contrastare la disinformazione, comprese quelle adottate nel contesto dell'emergenza COVID-19, devono essere necessarie, proporzionate, trasparenti, temporanee e sottoposte a controlli regolari, evitando qualsiasi deriva verso il monopolio pubblico o la concentrazione delle fonti di informazione, e che tali misure non possono in nessun caso impedire a giornalisti e operatori dei media di svolgere il loro lavoro o comportare l'indebita rimozione di contenuti o il blocco dell'accesso a detti contenuti su Internet; deplora che alcune piattaforme online rimuovano o censurino contenuti, anche di natura giornalistica, legati alla pandemia di COVID-19 sulla base di condizioni di utilizzo non trasparenti che limitano la libertà di espressione in modo non necessario; pone in evidenza che il ricorso a tali misure potrebbe comportare un diniego o una limitazione dell'accesso a importanti informazioni sulla salute pubblica; sottolinea che qualsiasi tentativo di criminalizzare le informazioni relative alla pandemia può creare sfiducia nelle informazioni istituzionali, ritardare l'accesso a informazioni attendibili e avere un effetto dissuasivo sulla libertà di espressione;

38.  condanna le teorie di cospirazione e le campagne di disinformazione finanziate pubblicamente volte a screditare l'UE e a fuorviare il pubblico in merito ai suoi obiettivi e alle sue attività; invita la Commissione a condannare apertamente e a smentire le menzogne e la disinformazione diffuse da qualsiasi autorità statale sull'Unione europea, nonché a pubblicare e divulgare una risposta basata sui fatti al fine di informare i cittadini;

39.  si compiace dell'iniziativa della Commissione di presentare un piano d'azione per la democrazia europea che miri a contrastare la disinformazione e ad adattarsi all'evoluzione delle minacce e delle manipolazioni, nonché a sostenere mezzi d'informazione liberi e indipendenti; sottolinea, a tale proposito, che proteggere la libertà di espressione, tra cui media liberi, indipendenti ed economicamente sostenibili, la libertà artistica, i contenuti legati ai diritti fondamentali e il dibattito democratico, contrastando nel contempo l'incitamento all'odio e la disinformazione, è un fattore fondamentale per la difesa dello Stato di diritto e della democrazia nell'UE; osserva con preoccupazione che, secondo uno studio del Global Disinformation Index (GDI), i siti Internet che diffondono disinformazione nell'UE ricevono ogni anno oltre 70 milioni di EUR di introiti pubblicitari; sottolinea l'impatto potenzialmente negativo dei modelli aziendali basati sulla pubblicità micromirata; conferma che il regolamento generale sulla protezione dei dati(30) prevede il diritto delle persone a non essere soggette a un monitoraggio online generalizzato nei siti web e nelle applicazioni; invita la Commissione a impegnarsi maggiormente con le piattaforme digitali in tal senso e a intensificare gli sforzi per vietare tali pratiche, combattere l'amplificazione strategica e automatizzata della disinformazione attraverso l'uso di bot o di falsi profili online, e aumentare la trasparenza in materia di finanziamenti e distribuzione della pubblicità online; invita inoltre tutte le piattaforme online a garantire che gli algoritmi alla base delle rispettive funzioni di ricerca non siano basati principalmente sulla pubblicità; chiede l'istituzione di un gruppo multilaterale di esperti sui diritti fondamentali e digitali che includa i media indipendenti e le ONG che si occupano di diritti umani e digitali, al fine di assistere la Commissione e le istituzioni dell'UE in generale;

40.  accoglie con favore l'avvio del progetto Osservatorio europeo dei media digitali (EDMO), che aumenterà il livello di conoscenze scientifiche disponibili in materia di disinformazione online, promuoverà lo sviluppo di un mercato dell'UE di servizi di verifica delle informazioni e sosterrà la creazione di una comunità transfrontaliera e multidisciplinare composta da verificatori dei fatti e ricercatori accademici, in cooperazione con le parti interessate, nell'intento di riconoscere, analizzare e denunciare potenziali minacce di disinformazione, per esempio per quanto riguarda la COVID-19;

41.  ricorda alla Commissione e agli Stati membri, nonché al settore privato, in particolare le piattaforme online, e alla società civile nel suo complesso, la necessità di un'azione congiunta per quanto riguarda la lotta contro la disinformazione; sottolinea che le piattaforme online dovrebbero svolgere un ruolo chiave nell'individuare e contrastare la disinformazione; riconosce l'impatto, promettente e necessario, sebbene ancora insufficiente, delle azioni volontarie adottate da alcuni prestatori di servizi e piattaforme per contrastare la disinformazione, i contenuti illeciti e l'ingerenza estera nei processi elettorali nell'UE; sottolinea, tuttavia, che al momento le piattaforme online non adempiono ancora adeguatamente alla loro responsabilità di contrastare queste minacce immediate;

42.  sottolinea che l'efficacia delle azioni delle piattaforme online per far fronte alla disinformazione può essere valutata solo se svolta in totale trasparenza e condividendo tutti i dati disponibili; esorta pertanto la Commissione a esaminare tutte le possibili misure intese a obbligare le piattaforme online a far fronte alla diffusione della disinformazione in modo efficace, trasparente e responsabile, e a condividere di conseguenza i dati pertinenti; esorta la Commissione europea a considerare l'imposizione di sanzioni laddove le piattaforme online non rispettino tali misure; si attende che ciò sia riflesso nel piano d'azione europeo per la democrazia e, conseguentemente, nella legge sui servizi digitali;

43.  sottolinea a tal riguardo che la rimozione dei contenuti online in assenza di un ordine giudiziario che ne riconosca l'illegittimità ha gravi ripercussioni sulla libertà di espressione e di informazione; chiede valutazioni d'impatto periodiche delle misure volontarie adottate dai prestatori di servizi e dalle piattaforme al fine di contrastare la disinformazione; ribadisce l'obbligo degli Stati membri di rispettare, proteggere e garantire i diritti fondamentali e chiede di vagliare tutte le possibili opzioni per proteggere e garantire il diritto all'informazione e alla partecipazione; invita la Commissione, in tal senso, a proporre norme europee in materia di piattaforme online per contrastare anche le pratiche dei governi che limitano inutilmente la libertà di espressione; sottolinea che l'utilizzo di strumenti automatizzati nella moderazione dei contenuti può minacciare la libertà di espressione e di informazione e che la politica e la strategia digitali dell'UE devono offrire mezzi di ricorso e garanzie adeguate, nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della CEDU;

44.  ritiene che il codice di condotta dell'Unione europea in materia di disinformazione potrebbe essere rafforzato mediante una più attenta vigilanza sugli impegni assunti, la comunicazione trasparente e disaggregata di informazioni e di dati da parte delle piattaforme online e l'ampliamento di tali impegni; ritiene che un approccio fondato sulla coregolamentazione, che rifletta costantemente le attuali evoluzioni in ambito digitale, potrebbe rappresentare la via da seguire;

45.  invita le imprese operanti nel settore dei social media e le piattaforme online a valutare la possibilità di rendere disponibili strumenti che consentano agli utenti di segnalare potenziali casi di disinformazione, al fine di agevolare una rapida rettifica e di consentire la revisione da parte di organizzazioni indipendenti e imparziali di terze parti incaricate della verifica delle informazioni, impedendo nel contempo un uso improprio di tali strumenti; sottolinea che le piattaforme online dovrebbero collaborare con gli Stati membri e le istituzioni dell'UE per facilitare la valutazione della disinformazione e delle ingerenze estere, nonché l'identificazione dei responsabili;

Alfabetizzazione mediatica

46.  invita la Commissione e gli Stati membri a profondere ulteriori sforzi per rafforzare le politiche in materia di istruzione volte a promuovere l'alfabetizzazione mediatica e dell'informazione, dotare i cittadini degli strumenti per pensare in modo critico e aiutarli a individuare la disinformazione; sottolinea, in tal senso, che è essenziale preservare l'indipendenza editoriale all'interno degli organi di informazione centrali e locali, come anche sviluppare progetti di alfabetizzazione mediatica, al fine di accrescere la resilienza, sensibilizzare e potenziare l'istruzione per contrastare efficacemente la propaganda, la disinformazione e le manipolazioni; è del parere che un programma scolastico per l'alfabetizzazione mediatica e gli interventi continui in tutte le fasce d'età siano di notevole importanza per accrescere la resilienza della società a tali minacce nello spazio digitale; invita la Commissione, a tale proposito, a collaborare da vicino con gli Stati membri e le organizzazioni della società civile onde elaborare programmi scolastici sull'alfabetizzazione in materia di informazione, media e dati; pone in evidenza che l'alfabetizzazione mediatica è una competenza sempre più essenziale e cruciale per i cittadini; sottolinea che, per raggiungere un pubblico più ampio e quante più fasce d'età possibile, è importante espandere le iniziative di alfabetizzazione mediatica attraverso le piattaforme dei social media, anche con efficaci strategie di alfabetizzazione mediatica destinate agli anziani e ai gruppi più vulnerabili; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere anche programmi e politiche incentrati sulla promozione dell'alfabetizzazione mediatica e giornalistica per i giornalisti e gli operatori dei media, nonché a sviluppare un apprezzamento critico e consapevole dell'uso delle TIC, come ad esempio le campagne di sensibilizzazione sui diritti e i possibili rischi nello spazio digitale; pone l'accento sulla necessità di elaborare una strategia globale dell'UE in materia di alfabetizzazione mediatica ed esorta la Commissione a intensificare gli sforzi a tal fine; sottolinea il ruolo cruciale svolto dalle organizzazioni della società civile nel promuovere l'alfabetizzazione mediatica e nel contribuire a prevenire la diffusione dell'incitamento all'odio; ricorda che i programmi che si ritiene utilizzino strategie efficaci per contrastare i reati generati dall'odio e l'incitamento all'odio sono incentrati sulla cooperazione, la comunicazione, la risoluzione dei conflitti e dei problemi, la mediazione e la consapevolezza dei pregiudizi;

47.  esorta la Commissione a intensificare gli sforzi per aumentare i finanziamenti dell'UE destinati ai programmi di alfabetizzazione mediatica e a impegnarsi attivamente nella promozione di informazioni attendibili, basate sui fatti e verificate, potenziando i canali di distribuzione dei mezzi di informazione al fine di migliorare l'accesso a tali informazioni; invita gli Stati membri a dare piena attuazione alle disposizioni della direttiva rivista sui servizi di media audiovisivi, che impone loro di promuovere e sviluppare le competenze in materia di alfabetizzazione mediatica;

48.  incoraggia la Commissione a sostenere l'integrazione dei programmi di formazione in tutti gli Stati membri non solo nell'ambito dell'alfabetizzazione mediatica, ma anche nel contesto più generale dell'educazione civica, che comprende i valori democratici e i diritti umani, per una sensibilizzazione più profonda in materia di disinformazione e propaganda;

49.  sottolinea che le organizzazioni mediatiche locali e comunitarie sono strutture fondamentali per la promozione, la produzione e la diffusione di informazioni e fatti legati agli eventi artistici e culturali locali e relativi alle minoranze; ritiene che costituiscano un importante strumento per il mantenimento del pluralismo dei media e di un ambiente multiculturale in Europa; ritiene che anche gli organi di informazione comunitari dovrebbero essere coinvolti in qualità di portatori di interesse nei programmi dell'Unione dedicati alla promozione del giornalismo e dell'alfabetizzazione mediatica e invita gli Stati membri a fornire loro un sostegno adeguato, garantendo lo svolgimento del loro ruolo educativo e culturale;

50.  invita le istituzioni dell'UE a garantire una comunicazione più solida e proattiva in tutte le lingue ufficiali laddove si verifichino gravi emergenze pubbliche, come la pandemia, al fine di garantire che i cittadini europei abbiano accesso a informazioni accurate, verificate e di facile fruizione;

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51.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17.
(2) GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1.
(3) GU L 303 del 28.11.2018, pag. 69.
(4) GU L 328 del 6.12.2008, pag. 55.
(5) Testi approvati, P9_TA(2020)0054.
(6) Testi approvati, P9_TA(2020)0014.
(7) Testi approvati, P9_TA(2019)0101.
(8) Testi approvati, P9_TA(2019)0103.
(9) Testi approvati, P9_TA(2019)0080.
(10) Testi approvati, P9_TA(2019)0031.
(11) Testi approvati, P9_TA(2019)0021.
(12) Testi approvati, P8_TA(2019)0328.
(13) Testi approvati, P8_TA(2019)0032.
(14) GU C 390 del 18.11.2019, pag. 19.
(15) GU C 433 del 23.12.2019, pag. 31.
(16) GU C 238 del 6.7.2018, pag. 57.
(17) GU C 324 del 27.9.2019, pag. 392.
(18) GU C 41 del 6.2.2020, pag. 64.
(19) GU C 390 del 18.11.2019, pag. 111.
(20) GU C 369 dell'11.10.2018, pag. 11.
(21) GU C 346 del 27.9.2018, pag. 29.
(22) GU C 331 del 18.9.2018, pag. 135.
(23) GU C 263 del 25.7.2018, pag. 82.
(24) GU C 356 del 4.10.2018, pag. 5.
(25) GU C 215 del 19.6.2018, pag. 162.
(26) GU C 208 del 10.6.2016, pag. 89.
(27) International Women's Media Foundation, "Global Report on the Status of Women in the News Media" (Relazione generale sullo status delle donne negli organi di informazione), 2011.
(28) Si veda The Economist, "The newspaper industry is taking a battering" (La stampa sta subendo un duro colpo), 18 aprile 2020 e News Media Europe, "COVID-19 and the news media: journalism always comes at a cost" (La COVID-19 e i mezzi di informazione: il giornalismo ha sempre un prezzo), 24 marzo 2020.
(29) Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 23 aprile 1992, domanda n. 11798/85, paragrafo 46.
(30) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

Ultimo aggiornamento: 26 febbraio 2021Note legali - Informativa sulla privacy