COPROGETTAZIONE - REINSERIMENTO SOCIALE delle persone sottoposte a misure penali nei territori di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone - Ufficio distrettuale di esecuzione penale esterna - TRIESTE - CIG 9335820262 - Scheda di sintesi

 


Avviso 14 ottobre 2022

Approvazione delle ammissioni alla fase della coprogettazione

IL DIRETTORE

Visto l’Avviso di indizione di procedura di evidenza pubblica, di tipo non competitivo, di cui all’oggetto;

Vista la nomina della Commissione tecnica per la valutazione delle domande presentate in ordine alla suddetta procedura ad evidenza pubblica di cui all’avviso del 28.09.2022;

Considerata esaurita l’attività istruttoria di valutazione delle domande di partecipazione;

Vista la deliberazione da parte della suddetta Commissione in ordine all’ammissione alla fase della coprogettazione delle domande presentate DALL’ASSOCIAZIONE INTERPARES ONLUS con il punteggio di 81/100, dalla COOPERATIVA SOCIALE LA.SE. con il punteggio di 85/100 e dall’ASSOCIAZIONE OLTRE QUELLA SEDIA con punteggio 86.5/100;

Ritenuto di non doversi discostare dalle proposte della suddetta Commissione in ordine alla valutazione delle domande;

DECRETA

l’ammissione alla fase di coprogettazione dell’ASSOCIAZIONE INTERPARES ONLUS, della COOPERATIVA SOCIALE LA.SE. e dell’ASSOCIAZIONE OLTRE QUELLA SEDIA unitamente agli Enti che con quest’ultime hanno presentato la domanda di partecipazione, previa costituzione in ATS;

DECRETA, infine

l’indizione del tavolo della coprogettazione e fissa la prima riunione per la data del 28 ottobre 2022 alle ore 12.00, riunione che si svolgerà presso la sede dell’Ufficio distrettuale di esecuzione penale esterna di Trieste, sito in Via del Coroneo n. 19.

Trieste, 12 ottobre 2022

Il Direttore
dott. Graziano Puija

 

Avviso 28 settembre 2022

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
Ufficio distrettuale di Esecuzione Penale Esterna TRIESTE

NOMINA COMMISSIONE

IL DIRETTORE

VISTI

  • il D.P.C.M. del 15/06/2015, n. 84, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giu-stizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche” ed in particolare l’art. 7, che istituisce il nuovo Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità”;
  • il decreto del Ministro della Giustizia del 17/11/2015 concernente “Individuazione presso il Diparti-mento per la Giustizia Minorile e di Comunità degli uffici di livello dirigenziale non generale, la defi-nizione dei relativi compiti, nonché l’organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell’art. 16 commi 1 e 2 del D.P.C.M. 84/2015”;
  • il Decreto Ministeriale del 23 febbraio 2017 concernente “Individuazione degli Uffici Locali di esecu-zione Penale Esterna quali articolazioni territoriali del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Co-munità, nonché individuazione delle articolazioni interne dei medesimi Uffici Locali e misure di coor-dinamento con gli Uffici Interdistrettuali e Distrettuali di Esecuzione Penale Esterna”;
  • il Documento di Programmazione Generale per il triennio 2022 – 2024 trasmesso con nota DGMC n. 133.ID del 26/01/2022;
  • la nota DGMC n. 9957 del 21/02/2022 recante “Documento di programmazione interdistrettuale 2022-23-24”;
  • l’Avviso pubblico di coprogettazione del 25.07.2022, emanato da questo Ufficio Distrettuale e pubbli-cato sul sito del Ministero della Giustizia;
     

RILEVATO

  • che occorre procedere alla costituzione della commissione tecnica finalizzata all’individuazione dei soggetti partecipanti idonei per l’ammissione alla coprogettazione in conformità a quanto previsto dall’art. 10 del succitato Avviso pubblico di coprogettazione;
     

DECRETA

Art. 1
(Istituzione della Commissione)

E’ istituita presso l’Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Trieste, la commissione incaricata di procedere all’individuazione dei soggetti partecipanti idonei per l’ammissione alla coprogettazione.

Art. 2
(Composizione della Commissione - componenti titolari e supplenti)

La commissione di cui al precedente articolo è composta dai componenti, titolari e supplenti, di seguito indicati:

  1. Presidente: dott. Graziano Puija – Direttore reggente dell’UDEPE di Trieste;
  2. Presidente supplente e componente: dott.ssa Rita Bergamo – responsabile area misure e san-zioni di comunità dell’UDEPE di Trieste;
  3. Componente: rag. Francesco Patti – responsabile area contabilità dell’UDEPE di Trieste
  4. Componente: dott.ssa Laura Ursella – responsabile area misure e sanzioni di comunità dell’ULEPE di Udine;
  5. Componente: dott.ssa Fausta Favotti – Referente sede di Gorizia

Trieste, 23.9.2022

Il Direttore reggente
dott. Graziano Puija

 

 

Avviso 31 agosto 2022
 

Il 7 settembre 2022 alle ore 17.00 si terrà un incontro di presentazione dell'iniziativa per gli Enti del terzo settore interessati a partecipare alla coprogettazione - reinserimento sociale delle persone sottoposte a misure penali nei territori di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone- Ufficio distrettuale di esecuzione penale esterna pubblicata il 25.7.2022

L'incontro si svolgerà su piattaformaMicrosoft Teams al link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmUwNGY2YTctMzI1ZC00M2Q0LTg1YTMtMmFjYzUwZGJkODUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22%2c%22Oid%22%3a%225bbdf5c7-2758-426d-834a-7ccd9c2279d7%22%7d 

 


TERMINE per il ricevimento delle domande: 17 settembre 2022 ore 23.59
 

Pubblicazione del 25 luglio 2022

 

Avviso di indizione di procedura di evidenza pubblica, di tipo non competitivo, finalizzata all’individuazione di soggetti del terzo settore da ammettere, previa costituzione di associazione temporanea di scopo, alla coprogettazione, in logica di giustizia di comunità e di rete, di alcuni servizi nell’ambito dei percorsi di reinserimento sociale delle persone sottoposte a misure penali sui territori delle Città di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone e relativi territori provinciali, per la gestione degli stessi in partenariato pubblico / privato sociale mediante stipula di accordo procedimentale di collaborazione. Numero C.I.G.: 9335820262

PREMESSO

  • l’Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Trieste – di seguito denominato UDEPE - nell’ambito delle politiche di incremento dei percorsi di reinserimento sociale delle persone sottoposte a misure penali sul territorio, ha programmato la riorganizzazione, in logica progettuale, del relativo sistema di servizi ed interventi. La revisione delle modalità di progettazione e gestione degli stessi ha, tra gli altri, lo scopo di privilegiare, rispetto alle tradizionali forme contrattuali di affidamento dei servizi, la realizzazione del principio di sussidiarietà nei rapporti ed i relativi strumenti di relazione, con l’obiettivo di costituire una rete territoriale, attraverso l’attivazione di forme di coprogettazione e di partenariato pubblico/privato sociale;
  • mediante tale processo l’UDEPE si propone, in particolare:
    • di innovare e diversificare i modelli organizzativi e le forme di erogazione dei servizi d’ambito, favorendo la crescita qualitativa e la capacità di offerta delle organizzazioni del terzo settore ai fini del loro efficace e qualificato contributo alla programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi di promozione, prevenzione e tutela sociale del territorio;
    • di valorizzare le risorse e le potenzialità disponibili nel territorio attraverso la promozione di sinergie e collaborazioni tra il pubblico e il privato sociale, favorendo la responsabilità sociale del terzo settore con il suo diretto e attivo coinvolgimento nella funzione pubblica di produzione ed erogazione di servizi di giustizia di comunità;
    • di riconoscere al terzo settore il ruolo effettivo di alleato fondamentale di politiche di giustizia di comunità efficaci, non solo come mero fornitore ed erogatore di interventi con le persone sottoposte a misure penali sul territorio, ma anche come realtà idonea a mettere a disposizione risorse proprie, nonché mobilitare e orientare le risorse umane, economiche, strutturali e strumentali presenti sul territorio verso le aree prioritarie di bisogno;
    • di sperimentare modalità di promozione e sostegno dell'assunzione da parte del terzo settore di pubbliche responsabilità nella funzione di reinserimento sociale attraverso gli strumenti innovativi di regolazione dei rapporti nella sussidiarietà, di natura pubblicistica, fondati sulla logica della cooperazione e della collaborazione e non sulla contrapposizione degli interessi e sulla competizione come avviene per i tradizionali strumenti di affidamento e di esternalizzazione di servizi;
    • configurare il rapporto nella sussidiarietà come vero e proprio partenariato pubblico/privato sociale all’interno del quale risorse, competenze e responsabilità del soggetto pubblico e del soggetto del terzo settore si integrano e si coordinano, sul piano organizzativo e operativo, ai fini della progettazione e della gestione dei servizi e degli interventi di reinserimento sociale;
  • in coerenza con tale orientamento programmatico, l’UDEPE intende fare ricorso allo strumento della coprogettazione ai sensi dell’art. 7 del DPCM 30.3.2001 e dell’art. 55 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 per progettare, organizzare e gestire alcuni servizi ed interventi di reintegrazione sociale di soggetti in misura penale sul territorio;
  • nell’ottica del potenziamento delle relazioni e delle collaborazioni tra il settore dell’esecuzione penale, le istituzioni pubbliche e la società civile, l’UDEPE si è fatto promotore della conclusione di un accordo ex art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 con enti e organismi pubblici o di diritto pubblico operanti nel territorio di riferimento, in aree aventi attinenza con i bisogni delle persone in misura alternativa, allo scopo di attivare una rete istituzionale per l’avvio e la gestione del predetto processo di coprogettazione e per l’attuazione in modalità di partenariato pubblico-privato sociale dei servizi e interventi coprogettati;
  • il predetto accordo (Allegato 2) è stato sottoscritto in data 22 luglio 2022. Allo stesso hanno aderito, con l’UDEPE, quale ente capofila, i seguenti soggetti pubblici del territorio:
    1. il Comune di Trieste;
    2. il Comune di Udine;
    3. il Comune di Cervignano (UD);
    4. il Comune di Gorizia ;
    5. l’Università degli Studi di Trieste;
    6. l’Università degli Studi di Udine.
  • con provvedimento del 22 luglio 2022 il Dirigente responsabile dell’UDEPE, in quanto ente capofila dell’accordo di partnership istituzionale, ha disposto l’indizione di una procedura, ad evidenza pubblica, diretta a verificare l’interesse e la disponibilità di formazioni sociali senza finalità di lucro a definire in modo partecipato un progetto sociale di rete dei seguenti servizi ed interventi riguardanti il reinserimento e il recupero sociale di persone sottoposte a misure penali sul territorio e a gestire gli stessi in partenariato pubblico/privato sociale, previa stipula di accordo procedimentale di collaborazione ai sensi del successivo art. 11;

VISTI:

  • l’articolo 118 comma 4 della Costituzione;
  • gli articoli 1, 3, 5, 6 e 19 della legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
  • l’articolo 7 del D.P.C.M. 30 marzo 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328”;
  • gli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
  • l’articolo 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, recante “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”;
  • l’articolo 55 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”;
  • il Titolo II, Capo III della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante Norme sull’Ordinamento Penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”;
  • la legge 28 aprile 2014, n. 67 recante “Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili”;
  • l’art 73, comma 5-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, recante “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”;
  • le Raccomandazioni R (2010) 1 e (2017) 3 del Consiglio d’Europa in materia di probation;
  • l’art. 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante “Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468”;
  • gli articoli 186, comma 9-bis e 187, comma 8 bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il “Nuovo Codice della Strada”;
  • l’art. 165 del Codice Penale e dall’art. 18-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie del Codice Penale;
  • il 12° e 54° considerando della direttiva europea 2014/23/UE del 26.02.2014 sull’aggiudicazione dei contratti di concessione e il 4°, 5°e 114° considerando della direttiva europea 2014/24/UE del 26.02.2014 sugli appalti pubblici;
  • la comunicazione della Commissione della Comunità europea 26.4.2006, SEC (2006) 516 “Attuazione del programma comunitario di Lisbona: i servizi sociali d’interesse generale nell’Unione europea”, la comunicazione del 26 aprile 2006 COM (2006) 177 e le decisioni del 28 novembre 2005 Dec. 2005/2673/CE e del 20 dicembre 2011 (C/2011 9389 – 2012/21/UE) riguardanti gli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico a imprese incaricate di servizi di interesse economico generale rispondenti a esigenze sociali;
  • la delibera ANAC n. 32 del 20.1.2016 “Determinazione – Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”;
  • il documento ANCI del maggio 2017 “La coprogettazione e il codice degli appalti nell’affidamento di servizi sociali – Spunti di approfondimento”,

Quanto sopra premesso, l’UDEPE, quale ente capofila dell’accordo di partnership istituzionale stipulato in data 22 luglio 2022 ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, di seguito indicato anche come “partner istituzionale” o “partner pubblico”

AVVISA

che è indetta una procedura, ad evidenza pubblica, diretta a verificare l’interesse e la disponibilità di formazioni sociali senza finalità di lucro a definire, in modo partecipato, un progetto sociale di rete di servizi e percorsi d’ambito e a gestire gli stessi in partenariato pubblico/privato sociale, previa stipula di accordo procedimentale di collaborazione ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs 267/2000.

La procedura è da considerarsi di carattere non competitivo in quanto la selezione è finalizzata alla individuazione dei partecipanti che, per avere conseguito nella valutazione delle relative proposte progettuali il punteggio minimo di idoneità previsto dal comma 4 dell’art. 10 del presente avviso, sono tutti ammessi alla coprogettazione, previa costituzione di una Associazione Temporanea di Scopo.

ART. 1 - OGGETTO DELLA COPROGETTAZIONE

  • L’istruttoria pubblica di coprogettazione ha per oggetto la definizione progettuale di iniziative, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partnership tra il partner pubblico e i soggetti a questo scopo individuati, con la messa in comune di risorse o con l’azione di ricerca di ulteriori risorse aggiuntive derivanti da differenti canali di finanziamento (es. partecipazione a bandi regionali, europei, ).
  • Nello specifico i contenuti del percorso di coprogettazione, gli obiettivi, le attività, le risorse umane, logistiche, strumentali e finanziarie e i criteri-guida della coprogettazione sono descritti nel Documento Preliminare della Coprogettazione (Allegato 1).
  • Le proposte progettuali dovranno tenere in considerazione le attività descritte nel Documento Preliminare della Coprogettazione (Allegato 1) e a partire da questo, prevedere:
  • una puntuale conoscenza del contesto locale di riferimento e il legame sviluppato o che si dichiara di voler sviluppare quale scelta e prospettiva di investimento progettuale;
  • una consolidata esperienza in relazione ai contenuti oggetto del presente percorso di coprogettazione;
  • un assetto di governance e di integrazione tra il partner pubblico e il partner progettuale nella gestione dei servizi e degli interventi;
  • modalità concrete e attuabili di integrazione con l’UDEPE per il presidio strategico dei contenuti del programma, con indicazioni di ruoli e responsabilità;
  • strumenti, modalità e tempi per il presidio, il controllo e la rendicontazione puntuale degli interventi sia sul piano dei contenuti tecnici sia sul piano amministrativo e gestionale per un sistema di monitoraggio e di valutazione delle attività;
  • strumenti e modalità per la qualificazione del lavoro di rete tra diversi soggetti del terzo settore;
  • un piano economico che non si limiti alla puntuale finalizzazione delle risorse pubbliche, ma che declini risorse del partner progettuale destinate a prestazioni e attività di innovazione e di ottimizzazione e miglioramento dell'organizzazione e della qualità dei servizi e degli interventi oggetto di sviluppo progettuale mediante coprogettazione.

ART. 2 - DURATA DELLA COPROGETTAZIONE

  1. La durata dell’accordo di collaborazione, da stipularsi, in forma di convenzione tra il partner pubblico e il soggetto coprogettante, sarà di anni uno, con opzione di rinnovo di pari durata, per non più di due volte e alle condizioni indicate nel Documento Preliminare, a partire dalla data di stipulazione.
  2. Il partner pubblico si riserva la facoltà di prorogare la durata dell’accordo, oltre i termini contrattuali previsti e ferme restando le condizioni da esso stabilite, per un periodo di 90 giorni e comunque fino all’espletamento delle operazioni di eventuale nuova procedura di evidenza pubblica di coprogettazione o di altra procedura di progettazione e affidamento dei servizi e degli interventi.

ART. 3 - COSTI E RISORSE DELLA COPROGETTAZIONE

  1. Il costo complessivo stimato per la coprogettazione, l’organizzazione e la gestione dei servizi e le attività di cui al documento preliminare (Allegato 1), calcolato con riferimento alla possibile durata triennale, – comprensiva dei due rinnovi annuali previsti dall’accordo di collaborazione - è di € 204.309,27, pari al triplo di quanto rappresentato dal Piano Economico Finanziario Preventivo (Allegato 3).
  2. Il finanziamento annuale di tale costo è previsto:
    1. con risorse non monetarie (logistiche, strumentali, organizzative, umane e professionali), da mettersi a disposizione da parte del partner pubblico, quantificate economicamente nell’importo di € 35.578,90 (pari al 52,24 % del costo complessivo);
    2. con risorse aggiuntive — proprie o autonomamente reperite — monetarie e non monetarie (beni strumentali, risorse umane, professionali, volontariato, attività e prestazioni, partnership già attive etc.), da mettersi a disposizione da parte del partner progettuale per l’implementazione complessiva del progetto, per una percentuale minima del 10% delle risorse monetarie e non monetarie messe a disposizione dal partner pubblico pari a € 6.191,19;
    3. con risorse di bilancio quale finanziamento massimo, concedibile dal partner pubblico al partner progettuale a titolo di compensazione degli oneri di coprogettazione e cogestione del servizio pari a € 26.333 (38,67% del costo complessivo).
    4. Il finanziamento di cui alla lettera c) del comma 2 costituisce concessione di collaborazione pubblica per consentire al partner progettuale un’adeguata e sostenibile partecipazione, priva di scopi di lucro o profitto, alla funzione pubblica sociale e, come tale, assume natura esclusivamente compensativa degli oneri e responsabilità del partner progettuale per la condivisione di detta funzione. Per la sua natura compensativa e non corrispettiva, tale importo sarà erogato - alle condizioni e con le modalità stabilite dall’accordo di collaborazione di cui al successivo art. 11 - solo a titolo di copertura e rimborso dei costi effettivamente sostenuti, rendicontati e documentati dal soggetto coprogettante. A consuntivo, quindi, l’importo potrà subire — e il soggetto partner sarà tenuto alla restituzione di quanto eventualmente percepito in più — le riduzioni corrispondenti alle prestazioni e attività in tutto o in parte non rese o comunque eseguite in modo non regolare. Nel caso in cui le prestazioni e le attività di ottimizzazione e miglioramento del servizio, cofinanziate dal partner progettuale con risorse aggiuntive, dovessero risultare, a consuntivo, in tutto o in parte non rese o comunque eseguite in modo non regolare, il relativo importo sarà portato in detrazione dalla somma da erogarsi dal partner pubblico a titolo di compensazione in base all’accordo di collaborazione.

ART. 4 - MODALITA’ DI SVILUPPO DELL’ISTRUTTORIA PUBBLICA DI COPROGETTAZIONE

  1. La procedura di istruttoria pubblica di coprogettazione si svilupperà nelle seguenti fasi:

Fase A Selezione per l’individuazione del partner progettuale mediante valutazione delle candidature pervenute da parte di una commissione tecnica con applicazione dei criteri previsti dal presente avviso. La commissione valuterà sia i requisiti soggettivi, sia i contenuti delle proposte progettuali. Al termine della selezione la commissione tecnica procederà all’ammissione alla coprogettazione di tutti i soggetti partecipanti che hanno ottenuto una valutazione di idoneità, previa costituzione tra gli stessi di una Associazione Temporanea di Scopo finalizzata alla coprogettazione. L’Associazione Temporanea di Scopo sarà composta da tutti i soggetti eventualmente ritenuti idonei in relazione ai requisiti previsti nel presente avviso.

Fase B Coprogettazione per l’elaborazione del progetto definitivo dei servizi e degli interventi, in forma concertata, tra partner pubblico e partner progettuale privato, partendo dalle proposte progettuali selezionate come idonee. Il processo di coprogettazione si svolge, attraverso fasi successive di approfondimento e di definizione degli elementi e dei contenuti progettuali, fino al raggiungimento del livello di sviluppo e di dettaglio richiesti da una progettazione di tipo “esecutivo”. A partire dalla proposta progettuale che avrà ottenuto la valutazione maggiore si procederà all’elaborazione del progetto definitivo che dovrà, comunque, tendere a ricondurre ad un unico progetto condiviso i diversi contributi e proposte selezionati come idonei, garantendo livelli di coerenza con gli stessi e con possibilità di apportare modifiche e variazioni tali da non alterarne, sotto il profilo tecnico ed economico, le caratteristiche e gli elementi essenziali.

Il progetto definitivo comprende il piano economico finanziario, l'assetto organizzativo, il sistema di monitoraggio e di valutazione.

Fase C Negoziazione e stipula dell’Accordo di collaborazione a conclusione della fase di coprogettazione tra il partner pubblico e il partner progettuale privato costituito in Associazione Temporanea di Scopo. La negoziazione è finalizzata a definire in modo congiunto i contenuti dell’accordo di collaborazione per la realizzazione del progetto definitivo condiviso nella fase di coprogettazione.
Previa approvazione degli atti della procedura con provvedimento del Dirigente responsabile del Servizio, l’accordo di collaborazione è stipulato in applicazione dell’art. 119 del D. Lgs 267/2000 e consiste in un accordo sostitutivo di provvedimento concessivo di misure di collaborazione pubblica a titolo di compensazione degli oneri che il partner del privato sociale assume per la partecipazione, senza scopi di lucro, all’esercizio della funzione di produzione ed erogazione di servizi di interesse generale. L’accordo ha per contenuto un rapporto di partenariato pubblico/privato sociale per la coprogettazione e cogestione di servizi e interventi, basato sulla messa in comune e integrazione, anche sul piano organizzativo e operativo, di risorse pubbliche e private, monetarie e non, e sull’assunzione reciproca da parte del pubblico e del privato non profit dei rischi e delle responsabilità della gestione dei servizi e degli interventi coprogettati. 

  1. L’esito di questa procedura articolata nelle fasi di cui al comma 1 è la costituzione di un partenariato pubblico/privato sociale da realizzare attraverso:
  • una organizzazione temporanea tra ente pubblico e partner progettuale privato per l’integrazione temporanea delle rispettive organizzazioni, risorse e competenze ai fini della coproduzione e cogestione dei servizi e delle attività co-progettate;
  • la concessione di misure di collaborazione pubblica di tipo organizzativo, economico e finanziario a sostegno della partecipazione, priva di finalità di lucro, del partner progettuale, all’esercizio della funzione pubblica sociale;
  • la concessione di risorse pubbliche, con funzione compensativa e non corrispettiva, concesse solo a titolo di copertura e rimborso dei costi effettivamente sostenuti, rendicontati e documentati dal partner progettuale;
  • l’obbligo di restituzione da parte del partner progettuale privato, a consuntivo, di quanto eventualmente percepito in più rispetto ai costi effettivamente sostenuti.
  1. I termini di conclusione delle fasi della procedura di cui al comma 1) sono così stabiliti:
  • Fase A) entro il 30.09.2022
  • Fase B) entro il 31.10.2022
  • Fase C) entro il 15.11.2022.

La stipula dell’accordo di collaborazione, in forma di convenzione, dovrà avvenire entro improrogabilmente entro il 15.11.2022.

  1. L’attivazione del servizio dovrà avvenire a far data dal giorno successivo alla stipula dell’accordo di collaborazione.

ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI ALL’ISTRUTTORIA PUBBLICA DI COPROGETTAZIONE

  1. Sono ammessi a partecipare all’istruttoria pubblica di coprogettazione tutti gli enti del Terzo settore che, in forma singola o associata, siano interessati a coprogettare i servizi e gli interventi di cui al Documento Preliminare (Allegato 1) e a cogestire i relativi servizi e attività in partenariato pubblico/privato sociale.
  2. Si intendono enti del terzo settore, ai sensi dell’art. 4 del Codice del Terzo settore Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 6 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

  1. Per partecipare alla presente procedura ad evidenza pubblica i soggetti interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
     
    1. Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:
      1. insussistenza di una delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 come modificato dall’art. 49 del D. Lgs n. 56/2017;
      2. non versare in alcuna delle ipotesi di conflitto di interesse, previste dall’art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016;
      3. Iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

        Qualora l’ente non risulti iscritto al RUNTS, lo stesso è tenuto a documentare le ragioni di tale circostanza (es. Istruttoria non completata) e ad indicare gli estremi dell’iscrizione all’Albo regionale delle cooperative sociali/associazioni/imprese sociali. In ogni caso non potranno essere ritenute valide le candidature di enti per i quali sussistano ragioni ostative all’iscrizione al RUNTS o nei casi in cui la procedura di iscrizione/trasmigrazione abbia avuto esito negativo.
         
    2. Requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti per la partecipazione alle attività e servizi indicati nel documento preliminare di coprogettazione.

      La partecipazione al progetto richiede che il soggetto proponente dimostri, mediante idonea documentazione, di essere in possesso delle seguenti caratteristiche:
      • Avere al proprio interno competenze di adeguata professionalità e con esperienza documentata negli ambiti di intervento indicati nell’Allegato 1;
      • Aver maturato, negli ultimi cinque anni, esperienze significative per almeno un anno negli ambiti tematici e nella tipologia di azioni individuate dal progetto;
      • impegno, in caso di ammissione alla coprogettazione, a dare vita, unitamente agli altri soggetti ammessi, ad una Associazione Temporanea di Scopo secondo quanto previsto nel presente Avviso Pubblico di Coprogettazione;
      • impegno, in caso di ammissione alla co-progettazione, a produrre dichiarazioni dei propri operatori coinvolti nelle attività previste dall’Avviso dichiarazione con la quale gli stessi attestino di non essere parte e di astenersi dall’intraprendere qualunque rapporto a titolo oneroso di fornitura di servizi o opere libero professionali a persone sottoposte a misure penali che fruiscano o abbiano fruito dei percorsi, delle iniziative e delle azioni oggetto della co-progettazione, in costanza di detta fruizione e nei due anni successivi al termine della medesima. A tale scopo sarà onere degli enti ammessi alla coprogettazione far sottoscrivere e pervenire all’UDEPE le dichiarazioni di ciascun proprio operatore interessato, contestualmente alla sua individuazione;
      • impegno, in caso di ammissione alla coprogettazione, a individuare e mettere a disposizione del progetto, eventualmente anche attraverso la disponibilità degli altri soggetti partecipanti alla Associazione Temporanea di Scopo, almeno una sede operativa per ciascun territorio provinciale.

        Saranno prese in considerazione esclusivamente le proposte progettuali concernenti l’intero ambito tematico e territoriale della co-progettazione; saranno pertanto ritenute inammissibili proposte parziali rispetto ad entrambi i profili enunciati.
         
    3. Requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti per la partecipazione all’attività di cui al Documento Preliminare di Coprogettazione:

      Fatturato medio annuo di almeno € 50.000 (euro cinquantamila) avendo a riferimento tre anni continuativi negli ultimi sei anni (2016/2021) nella gestione di servizi, interventi e azioni oggetto dell’iniziativa progettuale.
       
  2. Si richiama quanto previsto all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi contenute. Il soggetto pubblico potrà verificare il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, di capacità tecnica ed economico-finanziaria dichiarati dai soggetti interessati.

ART. 7 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

  1. Per partecipare alla procedura di istruttoria pubblica i soggetti interessati dovranno presentare apposita domanda di partecipazione (Allegato 4), allegando (a pena di esclusione):
  • proposta progettuale (Allegato 4a), elaborata con riferimento agli atti posti a base della procedura (il presente Avviso, il Documento preliminare di coprogettazione, il Piano Economico Finanziario Preventivo);
  • proposta piano economico finanziario (Allegato 4b);
  1. La domanda di partecipazione con la documentazione ad essa allegata dovrà pervenire tramite PEC all’indirizzo prot.uepe.trieste@giustiziacert.it inderogabilmente entro le ore 23.59 di sabato 17 settembre 2022.
     
  2. Nell’oggetto dovrà chiaramente essere indicata, a pena di esclusione, la seguente dicitura: “Istruttoria pubblica, finalizzata all'individuazione di soggetti del terzo settore disponibili alla coprogettazione e alla successiva gestione in partnership di servizi ed interventi di reinserimento sociale di persone in misure penali sul territorio”; inoltre dovranno essere chiaramente riportati, all’inizio del corpo del messaggio PEC, il nominativo e la ragione sociale del candidato mittente. In caso di soggetti riuniti dovrà essere indicata l’intestazione di tutti i soggetti, evidenziando quella della mandataria capogruppo.
     
  3. Sarà possibile, in caso di dimensioni della documentazione da inviare eccedenti la capienza della singola PEC, procedere a più invii, purché aventi il medesimo oggetto e chiaramente recanti i dati di cui al precedente comma 3, nonché l’indicazione del numero complessivo di PEC contenenti la documentazione in questione. In tal caso, i termini di scadenza saranno considerati rispetto all’invio dell’ultima delle suddette PEC.
     
  4. La PEC dovrà contenere i seguenti allegati:
  • Allegato n. 1 - Domanda di partecipazione e documentazione per l'ammissione all'istruttoria pubblica di coprogettazione
  • Allegato n. 2 - Proposta progettuale di coprogettazione e proposta piano economico finanziario

ART. 8 – DOCUMENTAZIONE PER L’AMMISSIONE ALL’ISTRUTTORIA PUBBLICA

  1. Nell’Allegato n. 1 “Domanda di partecipazione e documentazione per l'ammissione all'istruttoria pubblica devono essere inseriti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
    1. Domanda di partecipazione, conforme al modello allegato (Allegato 4) contenente:
      • tutti i dati anagrafici e identificativi dei candidati, compresi codice fiscale, partita IVA e individuazione del soggetto, dell’indirizzo e dei recapiti (telefono, indirizzo di posta elettronica certificata - e di posta elettronica ordinaria, ove disponibile -) a cui far pervenire comunicazioni. (Eventuali variazioni delle informazioni suddette, anche nell’interesse dei candidati, dovranno essere tempestivamente comunicate al responsabile del procedimento. L’UDEPE declina ogni responsabilità conseguente alla mancata comunicazione).
      • le dichiarazioni, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, relative al possesso di tutti i requisiti di partecipazione prescritti dall’art.6.
        I consorzi dovranno indicare, pena l’esclusione, per quali consorziati concorrono: solo a questi ultimi consorziati, indicati nella domanda di partecipazione, è fatto divieto di partecipare alla selezione in qualsiasi altra forma.
        L’istanza di partecipazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente; in caso di raggruppamento di imprese già costituito, dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo; in caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituito, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio;
    2. Fotocopia documento di identificazione o riconoscimento in corso di validità del/i sottoscrittore/i;
    3. Procura speciale o copia autenticata della stessa, nel caso l’istanza e/o le dichiarazioni non siano firmate dal legale rappresentante del concorrente.
    4. Dichiarazione di avere in disponibilità, eventualmente anche attraverso gli altri soggetti partecipanti alla Associazione Temporanea di Scopo, almeno una sede operativa per ciascun territorio provinciale oggetto del presente avviso, ovvero impegno ad attivarle nel termine massimo di 30 giorni dall’avvio della fase di coprogettazione.
    5. Dichiarazione attestante l’impegno alla costituzione di una Associazione Temporanea di Scopo finalizzata alla coprogettazione (si dovrà giungere alla costituzione di un’unica Associazione Temporanea di Scopo composta da tutti i soggetti ritenuti idonei e ammessi alla coprogettazione in relazione ai diversi Programmi) da formalizzarsi prima dell’avvio della fase di coprogettazione (Fase B comma 1, art.4).
    6. Attestazione del versamento relativo al contributo a favore dell’ANAC previsto dall’art. 1 commi 65 e 67 della Legge 23/12/2005 n. 266 (CIG. N. 9335820262)
    7. Atto costitutivo o statuto da cui si evinca lo svolgimento di attività nei settori oggetto della procedura
       
  2. L’Allegato n. 2 “Proposta progettuale di coprogettazione e proposta piano economico finanziario” deve contenere, a pena di esclusione:
    • Proposta progettuale, strutturata utilizzando l’apposito format predisposto (Allegato 4a), corrispondente alle categorie di criteri in cui si articola il sistema di valutazione di cui al successivo art. 9, redatta aderendo alle indicazioni ivi contenute, cui potranno essere allegati documenti e schede di completamento della proposta.
    • Piano finanziario di massima della coprogettazione redatto in conformità al modello allegato (Allegato 4b).

Art. 9 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

  1. La valutazione delle proposte progettuali è effettuata sulla base dei seguenti criteri e sub criteri con l’attribuzione di un punteggio massimo di 100/100:
Criteri e sub criteri di valutazione Descrizione Punteggio massimo per criterio e sub-criterio
A. Criterio Rispondenza dell’esperienza tecnico-professionale alle priorità e bisogni individuati nella lettura del contesto 10
a. Sub-criterio numero anni di esperienza maturata (punti 0,5 per anno) nell'ambito di servizi, interventi e attività legate al reinserimento sociale delle persone sottoposte a provvedimenti penali e al tema del benessere e sviluppo di comunità max 4 punti
b. Sub-criterio

numero di progetti innovativi e sperimentali già realizzati o in corso di realizzazione in materia di reinserimento sociale di persone sottoposte a provvedimenti penali (un punto per progetto)

max 6 punti
B. Criterio Strumenti di governo, di presidio, di valutazione e di condivisione dei risultati della coprogettazione 30
a. Sub-criterio indicazione degli ambiti collegiali e di integrazione tra l’organizzazione dell’ente e quella del soggetto partner finalizzati a garantire il presidio strategico, orientativo e operativo della coprogettazione con esplicitazione dei rispettivi ruoli e responsabilità. max 10 punti
b. Sub-criterio proposta di un sistema di monitoraggio e valutazione dell’efficienza e dell’efficacia delle attività (indicatori e strumenti di valutazione) max 10 punti
c. Sub-criterio Articolazione di sistemi di restituzione e condivisione con le Comunità territoriali dei risultati delle azioni e dei percorsi intrapresi, anche mediante utilizzo di tecnologie digitali max 10 punti
C. Criterio Modalità operative-gestionali degli interventi e delle attività oggetto della coprogettazione 15
D. Criterio Competenze del personale da impiegare 10
a. Sub-criterio specifiche qualifiche, titoli scolastici, accademici e professionali posseduti negli ambiti della coprogettazione max 4 punti
b. Sub-criterio esperienze maturate nell’ambito di specifici progetti attinenti ai temi del benessere di comunità, della giustizia di comunità, del reinserimento sociale. max 6 punti
E. Criterio Proposte innovative di sviluppo di comunità 15
F. Criterio Risorse aggiuntive della coprogettazione da parte del proponente 20

 

Art. 10 - PROCEDURA DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI

  1. La procedura di selezione finalizzata all’individuazione dei soggetti partecipanti idonei per l’ammissione alla coprogettazione è svolta da una Commissione tecnica, composta da tecnici competenti per le materie oggetto di coprogettazione, presieduta dal dirigente responsabile dell’UDEPE.
  2. La Commissione si avvale della facoltà di aggiornarsi in una o più sedute non aperte al pubblico per la valutazione della sussistenza dei requisiti di partecipazione, la valutazione delle proposte progettuali e la conseguente attribuzione dei relativi punteggi.
  3. Ultimata la valutazione, la Commissione procederà, alla pubblicazione dei punteggi complessivamente attribuiti e relative motivazioni e alla dichiarazione della graduatoria di merito in base alla quale sarà disposta l’ammissione dei candidati alla fase della coprogettazione.
  4. Tutti i candidati collocati nella graduatoria di merito che avranno conseguito nella valutazione delle relative proposte progettuali il punteggio complessivo minimo di 60/100 saranno ammessi alla fase della coprogettazione. Agli stessi l’UDEPE darà comunicazione individuale dell’ammissione alla fase della coprogettazione, fissando la data dell’incontro per la verifica della disponibilità dei candidati a costituirsi in Associazione Temporanea di Scopo.
  5. I partecipanti ammessi che avranno dato la loro adesione, dovranno quindi riunirsi in Associazione Temporanea di Scopo (ATS), da costituire in forma scritta, finalizzata alla coprogettazione e alla successiva stipula dell’accordo procedimentale di collaborazione per la gestione, in partenariato pubblico-privato sociale, dei servizi e interventi coprogettati.
  6. L’UDEPE si riserva di procedere alle attività previste nel presente articolo e a quelle successive anche in caso di presentazione di una sola candidatura; in tal caso, ovviamente, l’obbligo di cui al comma precedente è da ritenersi caducato.

Art. 11 - L’ACCORDO DI COLLABORAZIONE

  1. La procedura di istruttoria pubblica di coprogettazione si conclude con la stipula, in forma di convenzione, dell’accordo procedimentale di collaborazione di cui all’art. 4 comma 1.
  2. L’accordo di collaborazione dovrà avere i seguenti elementi costitutivi minimi:
    1. Contenuto, oggetto e funzione dell’accordo
    2. Durata dell’accordo
    3. Costi e risorse della coprogettazione
    4. Impegni delle parti dell’accordo di collaborazione
    5. Varianti al progetto definitivo della coprogettazione
    6. Assetto organizzativo della coprogettazione
    7. Sistema di monitoraggio, valutazione e controllo della coprogettazione
    8. Risorse umane adibite ai servizi e agli interventi in coprogettazione
    9. Garanzia definitiva
    10. Assicurazioni
    11. Erogazione contributo a compensazione
    12. Divieto di cessione
    13. Inadempienze e penali
    14. Risoluzione
    15. Trattamento dei dati personali
    16. Rinvii normativi
    17. Controversie
    18. Registrazione
    19. Allegati:
      • progetto definitivo del servizio
      • piano economico-finanziario della coprogettazione.
         
  3. Il soggetto coprogettante è obbligato alla stipula della relativa convenzione. Qualora, senza giustificati motivi, esso non adempia a tale obbligo entro il termine di cui al comma 3 dell’art. 4, l’Ente capofila dell’accordo di rete istituzionale potrà dichiararne la decadenza dall’accordo di partenariato per la progettazione e gestione del servizio, addebitandogli spese e danni conseguenti.
  4. A garanzia dell’adempimento degli impegni assunti con la convenzione/accordo di collaborazione, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi nonché a garanzia della restituzione delle somme eventualmente erogate in più dal partner pubblico rispetto alle risultanze della rendicontazione finale o a causa di decadenza dai benefici economici di cui alle lettere a) e c) del comma 2 dell’art.3, il partner progettuale dovrà costituire polizza fideiussoria o bancaria o garanzia rilasciata da intermediari finanziari per un importo pari al valore complessivo dei predetti benefici risultante dal progetto definitivo allegato alla convenzione/accordo di collaborazione.
  5. E’ vietato cedere anche parzialmente l’accordo di collaborazione, pena l'immediata risoluzione della relativa convenzione e il risarcimento dei danni e delle spese causate all’ente. E’ fatto altresì divieto di affidare totalmente o parzialmente le prestazioni e le attività che il partner progettuale si è impegnato a mettere a disposizione, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato individuati in sede di proposta progettuale, pena l’immediata risoluzione dell’accordo di collaborazione ed il risarcimento dei danni.

Art. 12 - VARIANTI AL PROGETTO DEFINITIVO DELLA COPROGETTAZIONE

  1. Nel corso di validità dell’accordo di collaborazione possono essere apportate, con le modalità da disciplinarsi nell’accordo stesso, varianti al progetto definitivo approvato:
    1. quando, rispetto alla situazione di partenza prevista dal progetto definitivo, si presentino oggettive esigenze di revisione e adattamento delle condizioni e delle modalità di organizzazione ed erogazione del servizio a fronte dell’emergere di nuove ed impreviste esigenze;
    2. quando, sulla base dell’attività di monitoraggio, controllo e valutazione dell’andamento del servizio, si riscontri la necessità di attivare prestazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle previste dal progetto approvato allo scopo di conseguire i livelli di efficacia e funzionalità e gli standard di qualità programmati;
    3. per l’intervenuta possibilità di destinare risorse aggiuntive, proprie o autonomamente reperite dai partner progettuali, a prestazioni e interventi integrativi, innovativi e migliorativi, non previsti dal progetto approvato né prevedibili al momento della stipula dell’accordo di collaborazione;
    4. quando, per l’intervenuta disponibilità di altri Enti Pubblici, oltre quelli sottoscrittori dell’Accordo ex art. 15 l. 241/1990, si renda possibile e opportuno procedere all’ampliamento della rete istituzionale costituita con tale convenzione;
    5. per ogni altra oggettiva esigenza di miglioramento o di maggiore funzionalità del servizio derivante da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della coprogettazione.
  2. Le varianti di cui al comma 1 non possono determinare variazioni tali da alterare, sotto il profilo tecnico ed economico, le caratteristiche e gli elementi costitutivi ed essenziali del progetto definitivo approvato e allegato alla convenzione/accordo di collaborazione. Dette varianti non possono comunque comportare, nel loro insieme, un incremento superiore al 20% della spesa complessiva della coprogettazione prevista dal progetto e dal piano finanziario definitivi. In ogni caso deve essere garantito l’adeguamento delle risorse aggiuntive monetarie e non monetarie, da conferirsi dal partner progettuale e destinate a prestazioni e attività di innovazione e di ottimizzazione e miglioramento dell'organizzazione e della qualità del servizio, per assicurare la stessa quota percentuale di cofinanziamento delle spese di coprogettazione prevista dalla convenzione/accordo di collaborazione.
  3. Le varianti progettuali approvate sono formalizzate attraverso la stipula di atti aggiuntivi della convenzione/accordo di collaborazione.

Art. 13 - ASSICURAZIONE

  1. Il partner progettuale è tenuto a possedere o stipulare, a sua cura e spese, una specifica polizza assicurativa di responsabilità civile adeguata al servizio oggetto di coprogettazione a copertura dei danni che potrebbero derivare al proprio personale, per infortuni sul lavoro, e che quest’ultimo potrebbe causare agli utenti o alle loro cose.

ART. 14 – APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI CONFLITTO DI INTERESSI, DI TRASPARENZA E DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

  1. Alla presente istruttoria pubblica di coprogettazione, agli atti, ai provvedimenti e ai rapporti relativi si applicano, in quanto compatibili, le ipotesi normativamente previste in materia di conflitto di interesse, le vigenti disposizioni in materia di trasparenza nonché la vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 – e s.m.i. - dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR i dati forniti dai soggetti partecipanti all’istruttoria pubblica di coprogettazione saranno trattati dall’Ente capofila dell’accordo di rete istituzionale esclusivamente per le finalità connesse alla procedura stessa e per la successiva stipula e gestione della convenzione/accordo di collaborazione. Il titolare del trattamento dei dati è l’UDEPE.

ART. 16 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si applicano, in quanto compatibili, le norme richiamate nella Premessa.

Il presente avviso, con la documentazione ad esso allegata, sarà integralmente pubblicato mediante inserimento nel sito web (www.giustizia.it) per almeno quarantacinque (45) giorni consecutivi.

Il responsabile unico del procedimento (RUP) sarà nominato con provvedimento dello stesso Dirigente responsabile dell’UDEPE, dopo la data di scadenza per la presentazione delle proposte progettuali.

I soggetti interessati a partecipare alla presente procedura potranno richiedere tramite PEC chiarimenti mediante espresso quesito, da inviare all’indirizzo di posta certificata prot.uepe.trieste@giustiziacert.it entro e non oltre il 30° giorno dalla pubblicazione dell’Avviso. I chiarimenti saranno pubblicati sul sito web (www.giustizia.it) nei successivi dieci (10) giorni dalle richieste ed eventualmente approfonditi attraverso un incontro pubblico da remoto - su piattaforma Teams – da programmare entro il mese di agosto, il cui link potrà essere richiesto dagli interessati all’UDEPE di Trieste prot.uepe.trieste@giustiziacert.it

ALLEGATI (zip. 254 kb)

ALLEGATO 1: Documento preliminare di coprogettazione
ALLEGATO 2: Accordo rete istituzionale FVG
ALLEGATO 3: Piano Economico-finanziario Preventivo della coprogettazione
ALLEGATO 4: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ALLEGATO 4A: FORMAT PROPOSTA PROGETTUALE
ALLEGATO 4B: PROPOSTA DI PIANO FINANZIARIO DI MASSIMA PER LA COPROGETTAZIONE

Trieste, 22.07.2022

Il Dirigente dell’Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Trieste
dott. Domenico Arena